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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31288/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consumatori)

La controversia

La lite nasce dalla vendita di un cane da compagnia. Gli acquirenti avevano chiesto la riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni perché l’animale, al momento della vendita, era privo di coda e di un testicolo e, dopo la consegna, erano emerse ulteriori gravi malformazioni genetiche e patologie a carico delle vertebre e dei tessuti molli, con conseguenti spese di cura. La Corte d’appello aveva distinto tra i difetti manifesti e quelli occulti, accogliendo la domanda solo per questi ultimi. Il venditore ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell’art. 1490 c.c., sostenendo che, nella vendita di animali, i vizi congeniti non sarebbero conoscibili senza indagini invasive e che la tutela avrebbe dovuto essere più attenuata; inoltre, per i vizi dell’animale il rimedio corretto sarebbe stata la risoluzione e non la riduzione del prezzo; 2) violazione degli artt. 1490 e 1476 c.c., assumendo che non vi fosse garanzia circa lo stato di salute del cucciolo, anche perché egli avrebbe dichiarato di non conoscere l’animale e gli acquirenti avrebbero accettato il rischio dell’evoluzione clinica. I controricorrenti hanno eccepito anche l’inammissibilità per omessa notifica del decreto di correzione della sentenza, eccezione rigettata perché irrilevante rispetto ai motivi di ricorso.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare di inammissibilità e ha precisato che, sebbene la controversia fosse stata decisa in appello con norme del codice civile, la qualifica di consumatori degli acquirenti imponeva in astratto l’applicazione della disciplina del codice del consumo; tuttavia, nel caso concreto, tale disciplina avrebbe condotto al medesimo esito. Nel merito, la Corte ha affermato che gli animali sono beni mobili e possono essere oggetto di vendita, con applicazione della disciplina speciale della vendita di animali e, in mancanza, della disciplina generale della vendita. Ha distinto correttamente tra difetti evidenti e difetti occulti: l’assenza di coda e di un testicolo erano vizi manifesti e quindi non coperti da garanzia, mentre le malformazioni vertebrali e dei tessuti molli, non riconoscibili al momento dell’acquisto, costituivano vizi occulti o difetto di conformità, legittimando riduzione del prezzo, risoluzione a scelta del compratore e risarcimento del danno. È stata inoltre confermata la condanna alle spese di legittimità e l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 810 c.c.

    gli animali rientrano tra i beni mobili e possono formare oggetto di rapporti negoziali e di diritti reali.

  • art. 1470 c.c.

    gli animali possono essere oggetto di compravendita.

  • art. 1476, comma 1, n. 3 c.c.

    il venditore è tenuto a garantire il compratore dai vizi della cosa venduta.

  • art. 1490 c.c.

    si applica alla vendita di animali, salvo il limite dei vizi evidenti o facilmente riconoscibili e della conoscenza del vizio da parte del compratore.

  • art. 1492 c.c.

    il compratore può scegliere tra riduzione del prezzo e risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno.

  • art. 1496 c.c.

    disciplina specificamente la vendita di animali.

  • art. 128 e segg. cod. cons.

    nelle vendite di beni di consumo la disciplina consumeristica ha applicazione prioritaria.

  • art. 130 cod. cons.

    il difetto di conformità del bene consente al consumatore, ricorrendone i presupposti, di ottenere rimedi quali riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo o risoluzione.

  • art. 135, comma 2, cod. cons.

    le disposizioni del codice civile si applicano solo per quanto non previsto dal codice del consumo.

  • art. 1469 bis c.c.

    le norme del titolo sui contratti in generale si applicano ai contratti del consumatore ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stato evocato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella vendita di animali, questi ultimi sono qualificabili come beni mobili e la disciplina della vendita si applica anche a tale tipologia di bene, con l’ulteriore specificazione della norma speciale sulla vendita di animali.
  • Il venditore risponde dei vizi dell’animale quando essi siano occulti o non facilmente riconoscibili al momento dell’acquisto; non opera invece la garanzia per i difetti manifesti o conosciuti dal compratore.
  • In tema di garanzia per vizi, il compratore può scegliere tra riduzione del prezzo e risoluzione del contratto, salvo che la legge speciale preveda condizioni ulteriori per il rimedio risolutorio.
  • Nella vendita a consumatori, la disciplina del codice del consumo ha priorità rispetto a quella codicistica e le norme del codice civile operano in via sussidiaria.
  • La responsabilità per vizi/difetto di conformità prescinde da un giudizio di colpevolezza del venditore e si fonda sull’oggettiva esistenza del vizio, salvo prova della conoscenza o della facile riconoscibilità da parte dell’acquirente.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaGaranzia dei beni di consumo
RamiContrattiConsumatori
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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