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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18205/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un appalto in cui alcuni lavoratori dell'appaltatrice hanno ottenuto in primo e secondo grado la condanna solidale dell'appaltatrice e della committente al pagamento di differenze retributive, contributi e TFR. La committente, rimasta soccombente nella domanda di garanzia proposta nei confronti della compagnia assicurativa, ha ricorso per cassazione sostenendo che la polizza fideiussoria stipulata dall'appaltatrice a favore della stazione appaltante dovesse coprire anche gli esborsi dovuti dalla committente ai lavoratori dell'appaltatore in forza della responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003. Ha dedotto, con quattro motivi, omesso esame di fatti decisivi e violazione/falsa applicazione delle norme sull'interpretazione del contratto e sulla disciplina della garanzia fideiussoria (richiamando anche i principi di buona fede e le disposizioni del d.lgs. 163/2006 e della l. 109/1994), sostenendo che la clausola di garanzia comprendesse gli oneri verso i lavoratori e non fosse limitata ai soli inadempimenti relativi alla corretta esecuzione delle opere appaltate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in sintesi, che i motivi cumulavano in modo promiscuo censure di violazione di legge e vizi motivazionali, senza distinguere chiaramente i diversi profili; che, quanto al vizio di motivazione, operava la preclusione della "doppia conforme" ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., non superata dalla ricorrente perché non erano state indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito; e che, comunque, le censure miravano sostanzialmente a contestare l'interpretazione della clausola fideiussoria senza indicare specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003

    richiamato dalla ricorrente come fonte della responsabilità solidale del committente verso i lavoratori dell'appaltatore; la Corte non entra nel merito della sua applicazione alla garanzia, perché ferma il ricorso per inammissibilità.

  • art. 113, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006

    richiamato nel contratto e nelle censure come parametro della cauzione definitiva; la Corte d'appello lo aveva utilizzato per ritenere che la garanzia coprisse il mancato o inesatto adempimento del contratto di appalto, non gli esborsi verso i lavoratori.

  • art. 1175 c.c.

    invocato dalla ricorrente nei motivi sull'interpretazione del contratto, senza che la Corte di cassazione affronti il merito della doglianza.

  • art. 1375 c.c.

    invocato dalla ricorrente nei motivi sull'interpretazione del contratto, senza che la Corte di cassazione affronti il merito della doglianza.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    nelle ipotesi di doppia conforme il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    viene richiamato come base formale delle doglianze; la Corte osserva che i motivi mescolano indebitamente violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato ai fini del contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 30 l. n. 109 del 1994

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che la garanzia non fosse limitata ai soli lavori appaltati; la Corte non accoglie la censura, perché non entra nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che cumuli, nello stesso motivo, censure eterogenee di violazione di legge e di vizio di motivazione senza chiarire con precisione quale profilo sia riferito all'uno o all'altro paradigma dell'art. 360 c.p.c.
  • Nel caso di "doppia conforme" ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il vizio di motivazione non è deducibile in cassazione se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado e di quella di appello.
  • Quando si contesta l'interpretazione di una clausola contrattuale, il ricorrente deve indicare i canoni ermeneutici che assume violati; non è sufficiente prospettare in via generica una lettura alternativa del testo negoziale.
  • La Corte di cassazione non può essere chiamata a ricostruire d'ufficio la forma giuridica delle censure: spetta al ricorrente articolare in modo chiaro i motivi e collegarli alle corrette norme processuali e sostanziali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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