Cassazione Civile, Ordinanza n. 23428/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza di rimborso IRPEF proposta da una pensionata per gli anni d'imposta 2010, 2011 e 2012, assumendo di aver versato maggior imposta sulla pensione integrativa erogata in relazione al precedente rapporto di lavoro pubblico. La contribuente riteneva applicabile l'aliquota del 15%, riducibile fino al 9% in base all'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, chiedendo la restituzione della differenza rispetto a quanto trattenuto. A seguito di silenzio-rifiuto e poi di espresso diniego dell'Ufficio, la CTP rigettava il ricorso per difetto di prova e per inapplicabilità del regime agevolato; la CTR, invece, accoglieva l'appello della contribuente e riconosceva il diritto al rimborso. L'Agenzia delle Entrate ricorreva in cassazione con tre motivi: 1) inammissibilità dell'appello per mancata critica specifica della ratio decidendi di primo grado; 2) violazione dell'art. 23, comma 6, d.lgs. n. 252 del 2005, per non avere valorizzato la qualità di ex dipendente di ente pubblico; 3) violazione dell'art. 23, commi 5 e 7, d.lgs. n. 252 del 2005 in combinato con l'art. 64, comma 2, l. n. 144 del 1999, per non avere applicato il regime transitorio previsto per i c.d. vecchi fondi e vecchi iscritti. La contribuente resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo infondata la censura sull'inammissibilità dell'appello e rilevando che la questione di costituzionalità del comma 6 era già stata risolta dalla Corte costituzionale con dichiarazione di illegittimità. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che per i soggetti già iscritti a fondi pensione complementari soppressi e per le prestazioni maturate in quel contesto trova applicazione il regime tributario previgente, ai sensi dell'art. 23, comma 7, d.lgs. n. 252 del 2005, e non il nuovo sistema introdotto nel 2005. La sentenza della CTR è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente contro il diniego di rimborso. Le spese di merito sono state compensate; quelle di legittimità poste a carico della contribuente soccombente.
Norme richiamate
art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per la dedotta inammissibilità dell'appello e per il perimetro delle censure in materia tributaria processuale.
Invocato dalla ricorrente a sostegno della censura di inammissibilità dell'appello.
Richiamato nel primo motivo per dedurre la mancata specifica impugnazione di tutte le rationes della sentenza di primo grado.
art. 23, comma 6, d.lgs. n. 252 del 2005
La Corte riconosce che la norma, nella parte che differenziava il trattamento fiscale delle pensioni complementari dei dipendenti pubblici rispetto ai privati, è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale n. 218 del 2019.
art. 23, commi 5 e 7, d.lgs. n. 252 del 2005
Per i "vecchi iscritti" a "vecchi fondi" la disciplina transitoria conserva il regime tributario vigente al 31 dicembre 2006, ancorato al momento di maturazione della prestazione.
art. 64, comma 2, l. n. 144 del 1999
È richiamato come base della soppressione, dal 1° ottobre 1999, dei fondi integrativi del parastato.
art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252 del 2005
Norma invocata dalla contribuente per ottenere il trattamento fiscale più favorevole, ma ritenuta non applicabile alla fattispecie transitoria in esame.
La Corte, cassata la sentenza, decide nel merito poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 3 Cost.
Richiamato in relazione alla questione di legittimità costituzionale del diverso trattamento fiscale; la Corte esclude la violazione nel caso dei "vecchi fondi".
art. 53 Cost.
Richiamato in via mediata dalla contribuente, ma ritenuto non violato dalla disciplina transitoria applicabile ai vecchi iscritti.
art. 17-bis d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nella fase amministrativa di reclamo-mediazione precedente il giudizio tributario.
art. 17 d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato, insieme all'art. 16, per il regime di tassazione separata delle prestazioni pensionistiche in taluni periodi maturati.
art. 16, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato per delimitare il regime di tassazione separata applicabile agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000.
Richiamato quale base della ritenuta del 12,50% sulle somme provenienti dalla liquidazione del rendimento.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari sull'appello, l'inammissibilità per difetto di specificità dei motivi può essere esclusa quando la sentenza di primo grado non presenti una autonoma ratio decidendi ulteriore rispetto a quella specificamente censurata.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma agevolativa non consente, di per sé, di estenderne gli effetti a fattispecie diverse e non omogenee, se manca identità di ratio tra le situazioni poste a confronto.
- Per le prestazioni di previdenza complementare occorre individuare il regime fiscale applicabile facendo riferimento al momento in cui si determina il montante finale della prestazione, in quanto è quel momento a segnare la disciplina regolatrice della fattispecie.
- Per i c.d. vecchi iscritti a c.d. vecchi fondi soppressi opera la disciplina transitoria che mantiene il regime tributario vigente al tempo della maturazione delle prestazioni, con esclusione dell'applicazione del regime introdotto successivamente.
- La diversa disciplina fiscale delle prestazioni previdenziali può essere giustificata dalle differenti regole di contribuzione e di deducibilità che caratterizzano i diversi sistemi di previdenza complementare, senza che ciò integri irragionevolezza costituzionale.
- Quando la causa è matura e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
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