Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06991/2025 del 16/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento disciplinare dichiarato illegittimo nei gradi di merito. Il Tribunale aveva ordinato alla società di riassumere la lavoratrice entro tre giorni o, in difetto, di pagarle un'indennità risarcitoria pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. La Corte d'appello ha confermato la decisione, ritenendo che, nel regime di tutela obbligatoria ex art. 8 l. n. 604/1966, la condanna al risarcimento sia assimilabile a una condanna generica quanto alla quantificazione, non essendo necessario che nel medesimo giudizio sia prodotta l'ultima busta paga per determinare il quantum; inoltre ha escluso il frazionamento abusivo del credito, qualificando la domanda come condanna generica al risarcimento. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 8 l. n. 604/1966 e dell'art. 111 Cost., sostenendo che la norma non autorizzi una condanna generica e richieda invece la prova dell'ultima retribuzione; 2) violazione degli artt. 1362 e 278 c.p.c. e dell'art. 132 c.p.c., per avere i giudici di merito erroneamente interpretato la domanda della lavoratrice come domanda generica sull'an; 3) difetto di interesse ad agire per il solo an e violazione del principio di infrazionabilità del credito; 4) errata quantificazione dell'indennità, assumendo che la Corte territoriale avesse confuso i presupposti dell'illegittimità del licenziamento con i parametri di commisurazione del risarcimento e avesse valutato solo alcuni criteri legali.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, richiamando un orientamento consolidato secondo cui, nel licenziamento illegittimo soggetto a tutela obbligatoria, la condanna al risarcimento è assimilabile a una condanna generica quando non sia già determinabile in base a elementi certi contenuti nel titolo; in difetto, può rendersi necessario un successivo giudizio per la liquidazione del quantum. Ha quindi escluso che fosse necessaria, nel primo giudizio, la produzione dell'ultima busta paga e ha affermato che la domanda della lavoratrice poteva essere correttamente intesa come domanda di condanna al risarcimento da liquidare in un momento successivo. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, osservando che il principio di infrazionabilità del credito non riguarda la diversa questione dell'azionabilità di più crediti. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la quantificazione dell'indennità ex art. 8 l. n. 604/1966 è rimessa al merito ed è censurabile in cassazione solo per motivazione mancante, illogica o contraddittoria; comunque, nel caso concreto, la motivazione d'appello era ampia e aveva considerato la genericità e imprecisione della contestazione disciplinare, l'assenza di prova di condotte negligenti della lavoratrice e le dimensioni dell'impresa. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese ed è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 8 l. n. 604/1966

    Nella tutela obbligatoria per licenziamento illegittimo prevede una condanna alternativa alla riassunzione o, in mancanza, al risarcimento; la quantificazione può essere assimilata a una condanna generica quando il quantum non sia già determinabile nel titolo.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa necessità di una decisione completa e determinata, ma la censura è stata respinta alla luce dell'interpretazione consolidata dell'art. 8 l. n. 604/1966.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per contestare l'interpretazione della domanda giudiziale, ma la Corte ha ritenuto corretta la lettura operata nei gradi di merito.

  • art. 278 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla condanna generica; la Corte ha ritenuto applicabile per analogia la logica della condanna generica quando il quantum non sia immediatamente determinabile.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per difetto assoluto di motivazione, ma la censura è stata disattesa poiché la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente.

  • art. 474 c.p.c.

    La liquidità del credito richiede che la determinazione avvenga mediante mero calcolo aritmetico su elementi certi e positivi contenuti nel titolo.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato per la condanna della parte soccombente alle spese di lite.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel regime di tutela obbligatoria contro il licenziamento illegittimo, la condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria può essere assimilata a una condanna generica quando il titolo non consenta di determinare subito l'importo dovuto; in tal caso è possibile un successivo giudizio di liquidazione del quantum.
  • Ai fini della liquidità del credito, è sufficiente che l'ammontare sia determinabile mediante semplice calcolo aritmetico sulla base di elementi certi, positivi e già acquisiti al processo, anche se non espressamente menzionati in sentenza ma presupposti in modo implicito e non contestato.
  • La domanda di risarcimento formulata in termini di indennità parametrata all'ultima retribuzione globale di fatto non è di per sé inammissibile o improponibile per mancanza della busta paga, se il titolo non è ancora idoneo a consentire la liquidazione immediata del credito.
  • Il principio di infrazionabilità del credito attiene alla proposizione di più azioni per crediti diversi o frazioni di uno stesso credito già determinato, e non alla distinta questione della necessità di un separato giudizio per la quantificazione del quantum di una condanna già pronunciata.
  • La determinazione dell'indennità ex art. 8 l. n. 604/1966 è rimessa al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per assenza, illogicità o contraddittorietà della motivazione; nella valutazione concreta possono rilevare la genericità della contestazione disciplinare, l'assenza di prova di una condotta addebitabile al lavoratore e le dimensioni dell'impresa.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.