Cassazione Civile, Ordinanza n. 30146/2023 del 30/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un ex dipendente di banca, addetto alla riscossione dei tributi erariali per conto del datore di lavoro, aveva chiesto all'Agenzia delle Entrate il rimborso dell'IRPEF e delle addizionali trattenute dall'INPS sugli assegni integrativi del reddito corrisposti negli anni 2008-2011 dal Fondo di solidarietà istituito per il personale addetto al servizio di riscossione tributi. In aggiunta, aveva invocato anche l'ulteriore agevolazione fiscale del dimezzamento dell'aliquota prevista dall'art. 19, comma 4-bis, d.P.R. 917/1986. Formatosi il silenzio-rifiuto dell'Ufficio, il ricorso era stato rigettato in primo grado e accolto in appello. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione delle norme che disciplinano il Fondo di solidarietà e il regime fiscale, sostenendo che la tassazione separata prevista per il settore del credito non si estende al diverso Fondo per la riscossione tributi istituito dal D.M. 24 novembre 2003, che non richiama l'art. 59, comma 3, l. 449/1997; (2) violazione dell'art. 19, comma 4-bis, d.P.R. 917/1986, assumendo che, esclusa la tassazione separata, non fosse applicabile neppure il correlato beneficio dell'aliquota agevolata.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che il regime di tassazione separata sia applicabile solo agli assegni corrisposti dal Fondo di solidarietà del settore del credito disciplinato dal D.M. 28 aprile 2000, n. 158, perché questo rinvia espressamente alla disciplina transitoria di cui all'art. 59, comma 3, l. 449/1997. Ha invece escluso che tale regime si applichi al Fondo per il personale addetto alla riscossione tributi istituito dal D.M. 24 novembre 2003, fondato sulla diversa base normativa dell'art. 2, comma 28, l. 662/1996 e riferito a un contratto collettivo stipulato nel 2001, quindi fuori dal perimetro della disciplina transitoria. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza di appello è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del contribuente; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2, comma 28, L. 23 dicembre 1996, n. 662
norma istitutiva dei fondi di solidarietà presso l'INPS per il sostegno del reddito nei processi di ristrutturazione aziendale; base normativa del Fondo per il personale addetto alla riscossione tributi.
art. 59, comma 3, L. 27 dicembre 1997, n. 449
prevede, per gli accordi stipulati entro il 31 marzo 1998 nel settore del credito e per i concessionari della riscossione cui si applicano i contratti collettivi del settore del credito, il regime fiscale collegato all'art. 17 TUIR; la Corte ne limita l'applicazione al solo perimetro espressamente previsto.
art. 26, comma 23, L. 23 dicembre 1998, n. 448
richiamata come norma di interpretazione autentica della disciplina di cui all'art. 59, comma 3, L. 449/1997.
art. 2 del D.M. 24 novembre 2003, n. 375
regolamento istitutivo del Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio di riscossione dei tributi; non richiama la disciplina transitoria dell'art. 59, comma 3, L. 449/1997.
regolamento del Fondo di solidarietà per il personale dipendente delle imprese di credito; è richiamato come disciplina che rinvia alla normativa transitoria del 1997 e giustifica la tassazione separata.
art. 19, comma 4-bis, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
norma invocata per l'ulteriore agevolazione fiscale; la sua applicabilità è stata ritenuta assorbita dall'accertata inapplicabilità del regime principale dedotto in giudizio.
art. 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato quale parametro del regime di tassazione separata applicabile alle indennità previste dalla disciplina del settore credito.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ.
norme processuali indicate per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Il regime fiscale agevolato previsto per gli assegni o le indennità erogati da un fondo di solidarietà opera solo entro il perimetro soggettivo e normativo espressamente delineato dalla disciplina che lo istituisce; non è estensibile in via analogica a fondi diversi, fondati su base legislativa differente e privi del richiamo alla disciplina transitoria agevolativa.
- Quando una disposizione fiscale agevolativa richiama una specifica disciplina transitoria e la subordina a determinati accordi collettivi stipulati entro un termine perentorio, il beneficio è applicabile solo se ricorrono cumulativamente sia il presupposto soggettivo sia quello temporale previsti dalla norma.
- La diversità del regolamento istitutivo del fondo, del settore di riferimento e del contratto collettivo richiamato è decisiva per individuare il regime fiscale applicabile alle somme erogate ai lavoratori esodati o beneficiari di assegni integrativi.
- Se il giudice di merito riconosce erroneamente l'applicazione di un regime fiscale più favorevole a somme corrisposte da un fondo non ricompreso nella disciplina agevolativa, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto.
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