Sentenza n. 1220/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento - dell'atto di intimazione di pagamento 022 2023 90019420 84/000 dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, trasmesso alla ricorrente via PEC in data 13/04/2023 e con esso del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte, e, in ogni caso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99, il provvedimento di determinazione del Prelievo Supplementare per le annate oggetto dell'intimazione, ovvero le comunicazioni Agea, aventi ad oggetto le “multe quote latte” e segnatamente concernenti i risultati della compensazione nazionale per il periodo indicato nella cartella e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto; - ogni atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo, compresa la Cartella Esattoriale n. 022 2020 71500973233 000 asseritamente notificata il 13.03.2015, la Cartella Esattoriale n. 022 2020 7280074639 000 asseritamente notificata il 26.01.2009, e la Cartella Esattoriale n. 022 2021 0012053252 000 asseritamente notificata il 21.09.2021 a titolo di prelievo latte e l'atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nell'intimazione; Per l'accertamento - dell'illegittimità del diniego serbato dall'intimata Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura sull'istanza proposta dalla ricorrente, inviata in data 31/12/2019, in data 07/09/2022 e in data 18/11/2021 da valere quale dichiarazione ai sensi della Legge n. 228/2012, art. 1, comma 537, Prot. Uscita N. 0040601 del 19/05/2022, Prot. Uscita N. 0040604 del 19/05/2022 e Prot. Uscita N. 0045467 del 09/06/2022 con cui è stata comprovata l'insussistenza della pretesa creditoria relativa al prelievo oggetto dell'atto impugnato ed è stato formulato invito formale alla sospensione di ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate ed a porre in essere gli adempimenti previsti a carico dell'ente di riscossione anche dall'art. 1 c. 539 L. 228 /2012 e dei provvedimenti presupposti, ai sensi degli artt. 21-quater e 21-nonies, l. n. 241/1990; - della fondatezza dell'istanza di autotutela, ricorrendone in presupposti di cui all'art. 31, c. 3, Cpa e conseguentemente per la condanna dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura a concludere il procedimento e all'adozione di tutti i necessari provvedimenti al fine di conformare le imputazioni di prelievo supplementare di parte ricorrente di cui all'atto impugnato, con accertamento dell'obbligo, con conseguente condanna, ad eseguire, il relativo ricalcolo e alle conseguenti relative determinazioni e imputazioni del prelievo supplementare asseritamente dovute dall'istante uniformandosi e adempiendo alle decisioni della Corte di Giustizia del 27 giugno 219 causa C-348/18, del 11 settembre 2019, causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19 nonché alla revoca e/o annullamento e/o declaratoria di inefficacia di tutti gli atti e delle relative tutte le attività di riscossione anche a mezzo di compensazione; - della inesistenza del debito imputato alla parte ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per le annate di cui al ricorso, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ex art. 8 ter L. n. 33/2009; per la condanna al risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: intimazione di pagamento per prelievo supplementare latte, con contestazione delle cartelle presupposte, degli atti di imputazione e compensazione nazionale e del silenzio sulle istanze di autotutela
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni creditrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’intimazione di pagamento per complessivi euro 595.163,94, riferita alle campagne lattiere 2003/2004, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, nonché le cartelle presupposte, gli atti di determinazione e compensazione del prelievo supplementare e l’aggiornamento del Registro nazionale dei debiti. Ha inoltre chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato da Agea sulle istanze presentate ai sensi della legge n. 228/2012, l’accertamento dell’inesistenza del debito, la riedizione dei calcoli alla luce della giurisprudenza unionale e il risarcimento dei danni. I motivi dedotti riguardavano: difetto di motivazione e di istruttoria dell’intimazione e delle imputazioni, mancato computo di compensazioni con aiuti PAC, violazione del giudicato, decadenza e prescrizione del credito e degli interessi, illegittimità degli interessi di mora e degli oneri di riscossione, mancato esercizio dell’autotutela, violazione dei principi eurounitari di parità di trattamento e di effettività, illegittimità del meccanismo nazionale di compensazione, inattendibilità dei dati produttivi e mancata notifica degli atti presupposti.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza di rinvio in attesa della procedura transattiva prevista dall’art. 10-ter del d.l. n. 69/2023, ritenendo che la decisione non precludesse l’accesso alla procedura e che i rinvii nelle udienze di smaltimento fossero eccezionali. Ha dichiarato improcedibile la domanda relativa alla campagna 2006/2007, perché il provvedimento presupposto era stato annullato dal TAR Lazio e Agea aveva proceduto al discarico e al ricalcolo, non impugnato con motivi aggiunti. Ha dichiarato improcedibile anche la parte relativa alla campagna 2008/2009, in ragione dell’annullamento giurisdizionale dei presupposti prelievi e della sopravvenuta carenza d’interesse. Ha dichiarato irricevibili, per tardività, le censure dirette contro le cartelle di pagamento e gli atti presupposti: tali atti dovevano essere impugnati entro sessanta giorni e l’intimazione, quale atto della fase esecutiva, era contestabile soltanto per vizi propri. Sono stati quindi ritenuti inammissibili i tentativi di far valere, contro l’intimazione, vizi concernenti l’an e il quantum del debito o l’incompatibilità della disciplina nazionale con il diritto unionale. Nel merito, il TAR ha escluso la decadenza prevista dall’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, ritenendo che i crediti Agea non siano tributari e siano soggetti alla prescrizione ordinaria decennale. Ha escluso anche la prescrizione, considerando interruttivi le intimazioni, le cartelle e i giudizi promossi dalla ricorrente; la medesima prescrizione decennale è stata ritenuta applicabile agli interessi. L’intimazione è stata considerata sufficientemente motivata mediante l’indicazione delle cartelle, delle annualità e degli importi di capitale e interessi. Il mancato computo di compensazioni con aiuti PAC non è stato provato, gravando sul produttore l’onere di fornire almeno un principio di prova degli errori nei calcoli. Sono stati ritenuti dovuti gli interessi di mora e gli oneri di riscossione secondo la disciplina della riscossione mediante ruolo; la ricorrente avrebbe dovuto contrapporre un proprio calcolo per contestare concretamente gli interessi. È stata esclusa l’applicazione del divieto di anatocismo in presenza della disciplina speciale. Il giudice ha inoltre escluso un obbligo dell’amministrazione di riesaminare in autotutela pretese ormai definitive per effetto di successive pronunce della Corte di giustizia, rilevando comunque che Agea aveva riscontrato le istanze e disposto gli sgravi relativi alle annualità non più dovute. È stata respinta la censura sull’inattendibilità dei dati produttivi, non essendo sufficienti indagini generali a trasferire sull’amministrazione l’onere di dimostrare la correttezza dell’intero sistema. La domanda risarcitoria è stata respinta per assenza di un’illegittimità degli atti. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina il Registro nazionale dei debiti relativo al prelievo supplementare latte.
art. 8-quinquies l. n. 33/2009
Prevede la riscossione coattiva degli importi dovuti per prelievo supplementare mediante ruolo e richiama la disciplina della riscossione esattoriale.
Il termine decadenziale per la notifica della cartella è stato ritenuto applicabile ai crediti tributari, non ai crediti Agea per prelievo supplementare.
Costituisce la base normativa per gli interessi di mora successivi alla scadenza del termine di pagamento della cartella.
Prevede il termine decadenziale di sessanta giorni per l’impugnazione degli atti amministrativi.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
Fondamento della declaratoria di irricevibilità per tardività.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Fondamento della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse.
Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa ...
La domanda risarcitoria presuppone l’illegittimità dell’attività amministrativa; esclusa quest’ultima, il risarcimento è infondato.
Introduce una procedura transattiva per le posizioni debitorie connesse al prelievo supplementare, senza imporre il rinvio dei giudizi pendenti.
Il credito per prelievo supplementare e i relativi interessi sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale.
La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Gli atti giudiziali, le intimazioni e gli atti di costituzione in mora possono interrompere la prescrizione.
Il riconoscimento del diritto da parte del debitore costituisce causa di interruzione della prescrizione.
art. 1, commi 537-539, l. n. 228/2012
Disciplina le istanze del debitore e gli adempimenti conseguenti nella riscossione, senza fondare un obbligo di autotutela favorevole su pretese ormai definitive.
L’autotutela decisoria non comporta un obbligo generalizzato di riesame favorevole di provvedimenti definitivi.
Limita le ipotesi di rinvio della discussione, con particolare rigore nei giudizi di smaltimento dell’arretrato.
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie relative alla materia del prelievo supplementare, senza sottrarre gli atti esecutivi alle preclusioni della riscossione mediante ruolo.
Massime di principio
- L’intimazione di pagamento relativa a crediti per prelievo supplementare latte appartiene alla fase esecutiva della riscossione e, pur rientrando nella giurisdizione esclusiva amministrativa, è impugnabile soltanto per vizi propri; non consente di dedurre tardivamente vizi concernenti l’an, il quantum o la legittimità unionale dei provvedimenti presupposti divenuti definitivi.
- Le cartelle di pagamento e gli atti amministrativi presupposti relativi al prelievo supplementare devono essere impugnati entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla conoscenza; decorso tale termine, le contestazioni sostanziali non possono essere riproposte contro i successivi atti della riscossione.
- I crediti dell’Agea per prelievo supplementare latte non hanno natura tributaria né sanzionatoria, ma costituiscono misure patrimoniali di regolazione del mercato agricolo; non si applicano pertanto né il termine decadenziale dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 né la prescrizione quinquennale delle sanzioni, operando la prescrizione ordinaria decennale anche per gli interessi.
- L’intimazione di pagamento è sufficientemente motivata quando indica le cartelle presupposte, le annualità di riferimento e gli importi dovuti per capitale e interessi; la mancata allegazione delle cartelle non determina invalidità se esse sono espressamente richiamate e rese disponibili al destinatario.
- Chi contesta l’erroneità delle compensazioni tra aiuti agricoli e debiti per prelievo supplementare deve fornire almeno un principio di prova degli errori o delle omissioni nei conteggi; una contestazione generica non è sufficiente a dimostrare il difetto di motivazione o di istruttoria.
- Il diritto unionale non impone, in via generale, all’amministrazione di riesaminare favorevolmente una pretesa ormai definitiva qualora una successiva pronuncia della Corte di giustizia abbia rilevato l’incompatibilità della disciplina interna applicata.
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