Sentenza n. 2612/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della licenza di porto d’armi per uso tiro a volo, adottata dopo una denuncia per minacce e lesioni presentata dal fratello del titolare
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza, sostenendo che gli elementi istruttori non dimostrassero i fatti contestati né una sua pericolosità. Ha dedotto che la denuncia per minacce e lesioni era stata archiviata e che la querela era stata rimessa; che dagli atti risultava un unico episodio, non accertato giudizialmente; che il referto medico avrebbe dimostrato che egli stesso aveva riportato lesioni durante la colluttazione; che l’Amministrazione non aveva adeguatamente considerato la sua condotta complessiva, il radicamento sociale, la partecipazione a manifestazioni sportive e la denuncia da lui presentata per maltrattamenti subiti dal padre; che non gli era stata contestata alcuna violazione relativa alla gestione, custodia o uso delle armi e che egli era titolare del porto d’armi da lungo tempo senza precedenti censurabili. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 335-bis c.p.p., assumendo che la mera iscrizione o pendenza di una vicenda penale non potesse produrre effetti amministrativi pregiudizievoli.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e confermato la revoca. Ha ritenuto che il porto d’armi costituisca un’autorizzazione eccezionale, subordinata alla piena affidabilità del titolare e alla prognosi di insussistenza del rischio di abuso. Il potere dell’Amministrazione ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, ed è ampiamente discrezionale: la revoca non richiede un abuso effettivo delle armi né un fatto penalmente accertato, essendo sufficienti elementi oggettivi, anche extrapenali, dai quali desumere il rischio di inaffidabilità. Nel caso concreto, la situazione di acceso e persistente conflitto tra il ricorrente e il fratello, sfociata in una denuncia per minacce e lesioni, è stata ritenuta idonea a fondare una prognosi prudenziale di possibile abuso, anche a prescindere dalla responsabilità penale e dalla reciproca dinamica dei fatti. La remissione della querela e l’archiviazione del procedimento penale non impediscono all’Autorità di pubblica sicurezza di valutare autonomamente la vicenda nella sua dimensione storica ed extrapenale. Il TAR ha inoltre ritenuto non decisiva la denuncia presentata dal ricorrente per i maltrattamenti subiti dal padre, poiché estranea al conflitto con il fratello posto a fondamento della revoca. L’art. 335-bis c.p.p. non esclude la valutazione amministrativa di elementi non penalmente rilevanti, imponendo soltanto un particolare onere motivazionale, ritenuto nella specie assolto. La valutazione amministrativa, fondata sul criterio del più probabile che non, è stata giudicata ragionevole, non arbitraria e non affetta da palese illogicità, irragionevolezza, carenza istruttoria o motivazionale. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 11 T.U.L.P.S.
Nel giudizio prognostico sull’affidabilità del titolare, l’Autorità di pubblica sicurezza può valutare anche elementi conoscitivi non penalmente rilevanti.
art. 43 T.U.L.P.S.
La disciplina consente una valutazione ampia e preventiva dell’affidabilità e del rischio di abuso delle armi.
art. 138 T.U.L.P.S.
Concorre a fondare il giudizio prognostico amministrativo sull’affidabilità del soggetto in materia di armi.
art. 10-bis l. 241/1990
La Questura ha comunicato il preavviso di revoca, consentendo al destinatario di partecipare al procedimento mediante memorie e documenti.
art. 335-bis c.p.p.
La mera iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito.
La norma impedisce che la mera iscrizione penale produca automaticamente effetti amministrativi sfavorevoli, ma non esclude la valutazione autonoma, adeguatamente motivata, della vicenda nei suoi profili oggettivi ed extrapenali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Ha costituito, unitamente alla normativa nazionale, il presupposto per la tutela dei dati personali contenuti nella sentenza.
Massime di principio
- La revoca della licenza di porto d’armi ha natura cautelare e preventiva e può essere disposta senza che sia stato accertato un effettivo abuso delle armi o un illecito penale definitivamente accertato, quando una valutazione prognostica evidenzi che il titolare non offre pieno affidamento circa il corretto uso dell’autorizzazione.
- Nel giudizio sull’affidabilità in materia di armi, l’Autorità di pubblica sicurezza può valorizzare fatti, vicende personali e contesti familiari o sociali oggettivamente verificabili, anche se privi di rilevanza penale e non direttamente attinenti all’uso delle armi.
- Una situazione di acceso conflitto familiare, anche quando non abbia condotto a una condanna penale e coinvolga responsabilità controverse tra i soggetti interessati, può costituire elemento sufficiente per una prognosi amministrativa di rischio e giustificare la revoca del porto d’armi.
- La remissione della querela o l’archiviazione del procedimento penale non impediscono all’Amministrazione di valutare autonomamente la vicenda nella sua dimensione storica ed extrapenale, purché il provvedimento dia conto in modo adeguato delle ragioni per cui essa incide sull’affidabilità del titolare.
- L’art. 335-bis c.p.p. vieta che la mera iscrizione nel registro delle notizie di reato produca automaticamente effetti amministrativi pregiudizievoli, ma non preclude una valutazione amministrativa autonoma fondata su elementi ulteriori e motivata secondo un criterio prognostico.
- Il sindacato del giudice sulla prognosi amministrativa relativa all’affidabilità nell’uso delle armi resta circoscritto ai casi di palese illogicità, irragionevolezza, carenza istruttoria o carenza motivazionale.
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