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Sentenza

Sentenza n. 2611/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502571

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale di accesso documentale relativo agli atti concernenti la costituzione e la risoluzione del rapporto di lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ex dipendente)

Prevale il privato

La controversia

L'ex dipendente ha impugnato il diniego parziale opposto dall'Ordine alla domanda di accesso del 9 ottobre 2025, con la quale aveva chiesto la documentazione relativa all'instaurazione e alle vicende del rapporto di lavoro, il parere dello Studio di consulenza del lavoro Pedaci e ogni ulteriore atto che avesse concorso alla formazione della volontà dell'ente, inclusi deliberazioni, verbali, audizioni, relazioni e pareri legali o tecnici. La ricorrente ha sostenuto che i pareri e gli atti richiesti fossero anteriori alla risoluzione del rapporto e all'insorgenza del contenzioso e avessero natura endoprocedimentale, nonché strumentale alla tutela delle proprie ragioni. In corso di giudizio ha inoltre individuato ulteriori documenti, tra cui corrispondenza con altri consulenti, registri e verbali relativi a un lungo arco temporale, flussi PEC e atti formatisi successivamente alla domanda originaria. L'Ordine ha dedotto che il parere del professor Riccobono era già conoscibile perché depositato nel giudizio lavoristico, che i rilievi dello Studio Pedaci erano stati formulati solo oralmente e che la documentazione ulteriore era generica, estranea alla domanda originaria o già accessibile.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in parte infondato e in parte accolto. È venuto meno l'interesse all'accesso al parere del professor Riccobono e alla relativa documentazione, poiché tali atti erano stati depositati nel giudizio davanti al giudice del lavoro e risultavano quindi già conosciuti dalla ricorrente. L'accesso al parere dello Studio Pedaci è stato negato perché l'Ordine ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, che i rilievi erano stati formulati soltanto oralmente e che non esisteva un documento scritto; inoltre, il contenuto sostanziale dei rilievi era già stato comunicato alla ricorrente in una nota del 6 maggio 2025. Le richieste relative alla corrispondenza con lo Studio Pisciotta sono state respinte perché non riconducibili con sufficiente determinatezza alla domanda originaria, comunque già soddisfatte dalla produzione degli atti nel giudizio lavoristico e non valutabili quanto alla loro genuinità nel giudizio di accesso. Sono state ritenute inammissibilmente generiche ed esplorative le richieste, formulate solo in corso di causa, aventi ad oggetto globalmente i registri dei verbali del Consiglio direttivo e delle assemblee degli iscritti per circa venti anni e il registro del protocollo cartaceo dal 2006 al 2012. Le note formatesi dopo la domanda di accesso sono state escluse dal perimetro del giudizio. Il ricorso è stato invece accolto quanto alla nota prot. 402/2024, ritenuta incidente sulla sfera giuridica della ricorrente e rilevante nella formazione della volontà dell'Ordine sulla risoluzione del rapporto, con ordine di esibizione entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Spese compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Lo scopo del procedimento di accesso disciplinato dall’art. 116 c.p.a. è quello di verificare se la parte richiedente abbia diritto a conoscere i documenti richiesti all’amministrazione con apposita domanda e da questa non consegnati per effetto di esplicito diniego, ovvero per tacito rigetto dell’istanza.

    Il giudizio di accesso ha per oggetto soltanto i documenti specificamente richiesti in sede amministrativa e non consegnati, entro il perimetro oggettivo definito dalla domanda originaria.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    La ricorrente ha richiamato tali disposizioni per la tutela giudiziale avverso la condotta omissiva dell'amministrazione; la decisione ha definito la controversia applicando il rito in materia di accesso di cui all'art. 116 c.p.a.

  • l. 241/1990

    La domanda e il diniego hanno riguardato l'accesso documentale ai sensi della legge generale sul procedimento amministrativo; l'accesso è stato riconosciuto per l'atto concretamente incidente sulla posizione della richiedente e rilevante per la formazione della volontà amministrativa.

Massime di principio

  • Nel giudizio in materia di accesso documentale il perimetro della decisione è delimitato esclusivamente dai documenti indicati nella domanda di accesso presentata all'amministrazione; il richiedente non può ampliare in corso di causa l'oggetto della controversia mediante richieste nuove o ulteriormente specificate solo nelle memorie.
  • L'accesso documentale può essere ordinato soltanto rispetto a documenti esistenti e non anche rispetto ad atti mai formati o non più esistenti. L'amministrazione deve tuttavia dichiarare sotto la propria responsabilità quali documenti non siano esistenti o non siano nella sua disponibilità, esplicitando le ragioni concrete dell'impossibilità di esibirli.
  • Una richiesta riferita genericamente e massivamente a registri, verbali o documenti relativi a lunghi periodi temporali, senza precisa riconducibilità alla domanda originaria e senza comprovata attinenza alla posizione giuridica tutelata, ha carattere esplorativo e non è ammissibile perché si traduce in un controllo generalizzato sull'attività amministrativa.
  • L'interesse all'accesso viene meno quando il documento richiesto sia stato successivamente reso integralmente conoscibile al richiedente, anche mediante deposito nel fascicolo di un diverso giudizio o nel giudizio di accesso.
  • È ostensibile il documento che incide sulla sfera giuridica del richiedente e ha concorso concretamente alla formazione della volontà dell'amministrazione riguardo al provvedimento lesivo, come una nota interna che abbia disposto o orientato la trattazione urgente della questione definita dall'ente.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDecisione e riti specialiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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