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Sentenza

Sentenza n. 2614/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202102158

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a un fabbricato abusivo e contestuale ordinanza di demolizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego dell’istanza di condono edilizio presentata ai sensi della legge n. 47/1985 e la contestuale ordinanza di demolizione di un fabbricato realizzato senza concessione edilizia, articolando sei censure. Hanno contestato, anzitutto, di non aver ricevuto il preavviso di rigetto e la richiesta di integrazione documentale, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione nonché erronea valutazione della conoscenza dell’atto, anche in ragione della notificazione per compiuta giacenza. Hanno poi sostenuto l’inesistenza di una norma legittimante il diniego per il mancato rispetto del termine di sessanta giorni assegnato per integrare la documentazione, denunciando violazione di legge e difetto di potere. È stata inoltre dedotta la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, per l’omessa indicazione, nella comunicazione di avvio e nel preavviso, delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine, nonché difetto di istruttoria e sviamento. I ricorrenti hanno contestato anche la richiesta del nulla osta dell’ANAS, ritenendo che il relativo procedimento appartenesse a un’altra amministrazione e che non potesse determinare l’improcedibilità della domanda. Con riferimento all’ordine di demolizione, hanno lamentato l’omessa comunicazione preventiva del diniego di condono e, infine, l’illegittimità derivata dell’ordinanza demolitoria. In corso di causa hanno altresì eccepito la tardività della produzione documentale comunale e l’illegittimità della notificazione eseguita tramite operatore postale privato.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la contestazione relativa alla conoscenza del preavviso di rigetto, affermando che la compiuta giacenza della raccomandata è equiparata alla consegna. Ha escluso la tardività della produzione documentale del Comune, poiché il termine assegnato con l’ordinanza istruttoria non era stato qualificato come perentorio e i ricorrenti avevano comunque potuto contraddire sul contenuto dei documenti, senza lesione del diritto di difesa. Quanto alla notificazione tramite operatore postale privato, il Collegio ha rilevato che la liberalizzazione dei servizi postali consente ai Comuni di notificare atti amministrativi tramite operatori muniti di licenza; la nullità ricorre soltanto se sia provata l’assenza della licenza individuale al momento della spedizione, circostanza non dimostrata dai ricorrenti. La documentazione prodotta consentiva inoltre di ricostruire l’avviso e la compiuta giacenza. Nel merito, il TAR ha affermato che l’art. 35 della legge n. 47/1985 pone a carico del richiedente l’onere di allegare la documentazione necessaria per la definizione del condono. Poiché l’immobile ricadeva in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico, era necessario acquisire i pareri e i nulla osta delle amministrazioni preposte alla tutela, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985. Il parere dell’autorità tutoria costituisce condizione indefettibile per il rilascio del condono e, se negativo, vincola l’amministrazione comunale impedendole di rilasciare la sanatoria. L’inerzia dei ricorrenti, che non avevano prodotto la documentazione richiesta nonostante reiterate richieste comunali risalenti anche a periodi precedenti al preavviso di rigetto, legittimava il diniego. Il Comune poteva fissare un termine perentorio per l’integrazione documentale, allo scopo di evitare la protrazione indefinita del procedimento; nel caso concreto, il termine di sessanta giorni era stato comunque ampiamente superato prima dell’adozione del diniego. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata esplicitazione della conseguenza dell’improcedibilità, poiché il carattere perentorio del termine era stato indicato nella comunicazione e l’amministrazione aveva già sollecitato per più volte l’integrazione. Il richiedente, inoltre, era onerato di completare la domanda con tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari, compreso il nulla osta dell’ANAS. Infine, il TAR ha ritenuto legittima l’adozione contestuale del diniego di condono e dell’ordine di demolizione: l’inerzia dei richiedenti rendeva doveroso l’esito negativo della sanatoria e i ricorrenti non avevano dimostrato quale concreta lesione o diverso risultato sarebbe derivato dall’adozione separata dei due atti. Le spese, pari a euro 2.000, oltre accessori se dovuti, sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 32 l. 47/1985

    Il parere delle autorità di tutela costituisce condizione indefettibile per l’ottenimento del titolo abilitativo postumo; qualora non venga formulato entro centottanta giorni dalla ricezione della richiesta, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto.

    Per le opere realizzate su aree vincolate, i pareri delle amministrazioni preposte alla tutela, incluso quello paesaggistico, sono necessari per il rilascio del condono e assumono natura vincolante quando espressi.

  • art. 35 l. 47/1985

    Il richiedente deve allegare la documentazione necessaria; decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, questa si intende accolta alle condizioni previste dalla norma.

    Il procedimento di condono presuppone che l’istante produca la documentazione necessaria. L’amministrazione non è tenuta a mantenere indefinitamente pendente una domanda incompleta.

  • art. 7 l. 241/1990

    La censura relativa alla comunicazione di avvio è stata respinta perché l’amministrazione aveva indicato il termine perentorio per l’integrazione e le reiterate richieste avevano reso conoscibile l’esigenza di completare la domanda.

  • l. 124/2017

    La parziale liberalizzazione dei servizi postali consente ai Comuni di notificare atti amministrativi tramite operatori postali privati muniti della prescritta licenza.

  • d.lgs. 58/2011

    La disciplina di attuazione della liberalizzazione dei servizi postali concorre a legittimare l’utilizzo di operatori privati autorizzati per la notificazione degli atti amministrativi.

  • l. 890/1982

    La disciplina non è applicabile in tutte le sue prescrizioni di dettaglio alle notificazioni degli atti amministrativi effettuate dai Comuni tramite operatori postali privati, trattandosi di normativa riferita principalmente agli atti giudiziari.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è stata richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La norma è stata richiamata, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel procedimento di condono edilizio grava sul richiedente l’onere di allegare e produrre tutta la documentazione necessaria, inclusi i pareri, nulla osta e autorizzazioni delle amministrazioni competenti; l’incompletezza non può imporre all’amministrazione di mantenere indefinitamente pendente la domanda.
  • Per le opere realizzate su aree sottoposte a vincolo paesaggistico o ad altri vincoli tutori, il parere dell’amministrazione preposta alla tutela costituisce condizione indefettibile per il rilascio del condono edilizio e, se negativo, vincola l’amministrazione comunale impedendo il rilascio della sanatoria.
  • L’amministrazione comunale può fissare un termine perentorio per l’integrazione della documentazione necessaria alla definizione di una domanda di condono, anche se tale termine non è specificamente previsto dalla disciplina del condono, quando ciò sia necessario a evitare la protrazione sine die del procedimento e il richiedente sia stato adeguatamente informato.
  • La notificazione di un atto amministrativo tramite operatore postale privato è nulla soltanto se viene provata l’assenza della prescritta licenza individuale dell’operatore al momento della spedizione; la mera mancata indicazione del numero di licenza sulla raccomandata non dimostra tale assenza.
  • La compiuta giacenza della raccomandata può equivalere alla consegna dell’atto quando la documentazione consenta di ricostruire l’avviso, la data e l’avvenuta compiuta giacenza, senza che la parte destinataria dimostri uno specifico vizio della procedura.
  • Il diniego della sanatoria edilizia e l’ordine di demolizione possono essere adottati contestualmente quando l’esito negativo del procedimento di condono sia ormai doveroso per l’inerzia del richiedente e non sia dimostrata una concreta lesione derivante dalla contestualità degli atti.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniAutorizzazione paesaggisticaPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleTermini del procedimento

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