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Sentenza

Sentenza n. 2613/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600262

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a box prefabbricati, piattaforme e cordoli in cemento armato, recinzioni e area di sgambamento realizzati presso un rifugio per cani

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione, deducendo anzitutto l’erronea indicazione delle particelle catastali interessate, poiché il provvedimento menzionava anche particelle estranee all’intervento e non nella disponibilità della ricorrente. Ha inoltre sostenuto che le opere, realizzate dopo la demolizione di parte del rifugio conseguente a una procedura espropriativa per la realizzazione di un asse ferroviario, fossero temporanee, facilmente amovibili e destinate a fronteggiare una situazione emergenziale nelle more del completamento di un nuovo rifugio già autorizzato. Secondo la ricorrente, esse rientravano nell’edilizia libera o comunque nel regime della C.I.L.A., ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. e.5), 6 e 6-bis del d.P.R. 380/2001, e non costituivano interventi di nuova costruzione soggetti a permesso di costruire. È stata infine dedotta la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e coerenza dell’azione amministrativa, assumendo che la demolizione fosse sproporzionata rispetto alla natura transitoria delle opere e alla circostanza che il Comune aveva autorizzato il nuovo rifugio. Il Comune e la proprietaria del terreno, costituitasi quale controinteressata, hanno chiesto il rigetto.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato respinto perché l’inesattezza dei dati catastali costituisce una mera irregolarità formale non invalidante quando, come nel caso concreto, la descrizione delle opere e gli atti istruttori consentono di individuarle con certezza nella loro materialità. Il secondo motivo è stato respinto perché le opere dovevano essere qualificate come interventi di nuova costruzione soggetti a permesso di costruire. Il Collegio ha applicato il criterio funzionale per valutare la precarietà: un’opera è precaria solo se, oltre a essere facilmente amovibile, è destinata a soddisfare un’esigenza oggettivamente temporanea; la precarietà non coincide con la stagionalità né dipende esclusivamente dai materiali impiegati. Nel caso concreto, la durata indicata nella C.I.L.A. era di 18 mesi, il termine era stato superato, non vi era una data certa per l’attivazione del nuovo rifugio e le opere continuavano a essere utilizzate nell’attività ordinaria della ricorrente. Inoltre, piattaforme e cordoli in cemento armato, recinzioni, pavimentazioni e la destinazione alla stabulazione continuativa di numerosi animali evidenziavano un organismo edilizio autonomamente utilizzabile e idoneo a incrementare stabilmente la capacità ricettiva del canile. La partecipazione della ricorrente a ulteriori gare per la custodia di cani e la disponibilità dell’area fino al 2029 corroboravano l’assenza di una reale temporaneità. Il Comune ha quindi correttamente qualificato le opere come nuova costruzione e legittimamente applicato l’art. 31 del d.P.R. 380/2001. È stata respinta anche la censura di sproporzione: l’ordine di demolizione, una volta accertata la realizzazione di una nuova costruzione in assenza del necessario titolo, costituisce esercizio di un potere-dovere vincolato; è sufficiente la compiuta descrizione dell’abuso e l’accertamento dell’assenza del titolo, senza una motivazione ulteriore sul tempo trascorso o sulla proporzionalità della sanzione. La sentenza ha disposto la salvezza degli atti impugnati e condannato la ricorrente alle spese, liquidate in complessivi 4.000 euro, da dividersi in parti uguali tra il Comune e la controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. 380/2001

    "nuova costruzione" l’installazione di manufatti leggeri "che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee"

    La qualificazione come nuova costruzione dipende, per i manufatti leggeri, dall’assenza di una destinazione a esigenze meramente temporanee; nel caso concreto, la funzione stabile e la protrazione dell’utilizzo hanno escluso la precarietà.

  • art. 6, comma 1, lett. e-bis), d.P.R. 380/2001

    opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, destinate a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e comunque entro centottanta giorni

    Il termine di 180 giorni costituisce il presupposto per il regime di edilizia libera previsto dalla disposizione e non una definizione generale e autonoma della precarietà urbanistica.

  • art. 6-bis d.P.R. 380/2001

    La C.I.L.A. non consente di sottrarre al permesso di costruire opere che, per caratteristiche, consistenza e destinazione, integrino una nuova costruzione.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Accertata la realizzazione di opere qualificabili come nuova costruzione in assenza di permesso di costruire, il Comune deve adottare l’ordinanza di demolizione e ripristino, nell’esercizio di un potere-dovere vincolato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    La disposizione è stata richiamata in relazione alla precedente fase cautelare, nella quale il TAR ha fissato l’udienza pubblica mantenendo provvisoriamente integra la situazione materiale.

  • art. 73 c.p.a.

    Il deposito tardivo della documentazione sopravvenuta è stato autorizzato perché effettivamente formatasi o divenuta disponibile dopo la scadenza dei termini processuali.

  • art. 13, comma 1-ter, allegato 2, d.lgs. 104/2010

    La produzione cartacea tardiva della controinteressata è stata esclusa per difetto del formato digitale obbligatorio.

Massime di principio

  • La precarietà urbanistica di un manufatto deve essere valutata secondo un criterio funzionale: non è sufficiente la facile amovibilità o l’impiego di materiali leggeri, ma occorre che l’opera sia destinata a soddisfare un’esigenza oggettivamente temporanea; quando l’opera serve esigenze stabili e permanenti, essa non è precaria, indipendentemente dai materiali e dalla tecnica costruttiva.
  • La realizzazione di box prefabbricati, piattaforme o cordoli in cemento armato, recinzioni e aree pavimentate, destinati allo svolgimento continuativo di un’attività economica e autonomamente utilizzabili, può integrare un intervento di nuova costruzione soggetto a permesso di costruire, anche se il privato dichiara una futura rimozione dell’opera.
  • Il superamento del termine temporale dichiarato nella C.I.L.A., l’assenza di una data certa per la cessazione dell’utilizzo e la prosecuzione dell’attività svolta nell’area sono elementi idonei a escludere la natura meramente temporanea delle opere.
  • L’erronea indicazione di dati catastali in un’ordinanza di demolizione non determina l’illegittimità dell’atto quando la descrizione delle opere e gli atti istruttori consentono di individuarne con certezza l’oggetto materiale.
  • L’ordinanza di demolizione adottata per una nuova costruzione abusiva è espressione di un potere-dovere vincolato: una volta accertati l’abuso, la sua consistenza e l’assenza del necessario titolo edilizio, non è necessaria una motivazione specifica sulla proporzionalità della demolizione o sul tempo trascorso.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaVizi formali non invalidantiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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