Cassazione Civile, Ordinanza n. 25632/2023 del 01/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia nasce da una serie di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato stipulati da due agenzie interinali con un ente pubblico poi succeduto nell'INPS, per l'impiego di tre lavoratori in mansioni di impiegati amministrativi per un arco temporale molto lungo e con numerose proroghe. La Corte d'appello aveva ritenuto generiche e non specifiche le causali indicate nei contratti e nella delibera interna che aveva giustificato il ricorso al lavoro somministrato, accertando la nullità dei contratti di somministrazione e condannando l'INPS al pagamento, in favore di ciascun lavoratore, di un'indennità risarcitoria parametrata all'art. 32, comma 5, L. 183/2010. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha contestato la violazione degli artt. 20 e ss. d.lgs. 276/2003, sostenendo che la somministrazione a tempo determinato sarebbe legittima anche per far fronte all'attività ordinaria dell'utilizzatore e ai normali compiti dell'ente, richiamando il blocco delle assunzioni e il fabbisogno derivante dai pensionamenti; con il secondo ha negato che fosse dovuto il risarcimento c.d. comunitario, sostenendo che tale tutela non sarebbe applicabile alla somministrazione illegittima e che il danno non poteva essere riconosciuto in re ipsa senza prova specifica. I lavoratori hanno resistito e hanno proposto ricorso incidentale condizionato, rimasto assorbito. Randstad Italia S.p.A. ha resistito al ricorso principale e a quello incidentale; l'altra agenzia è rimasta intimata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'INPS, ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, nel pubblico impiego privatizzato, la somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita solo per esigenze temporanee ed eccezionali e non per soddisfare un fabbisogno ordinario e continuativo dell'amministrazione; nel caso concreto, le causali addotte e le ragioni richiamate nella delibera erano espressive di una necessità stabile nel tempo, incompatibile con la natura temporanea richiesta dalla legge. Ha inoltre ribadito che, in caso di illegittima somministrazione di lavoro a termine nel pubblico impiego, non opera la conversione del rapporto, ma sorge il diritto del lavoratore al risarcimento del danno parametrato all'art. 32, comma 5, L. 183/2010, qualificato come danno presunto e sanzionatorio, salva prova di un maggior pregiudizio. Il ricorso incidentale condizionato dei lavoratori è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state poste a carico dell'INPS nei confronti dei lavoratori, compensate nei rapporti con Randstad Italia S.p.A., con ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale.
Norme richiamate
la somministrazione a tempo determinato è ammessa per ragioni tecnico-produttive, organizzative o sostitutive, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore, ma resta necessaria la temporaneità dell'esigenza e non è consentito usarla per un fabbisogno continuativo
le informazioni essenziali sul rapporto e sulla missione devono essere comunicate per iscritto al lavoratore
nel pubblico impiego il ricorso al lavoro flessibile è consentito solo per esigenze temporanee ed eccezionali, non per esigenze ordinarie; la disciplina mira anche a prevenire abusi
esclude la conversione in rapporto a tempo indeterminato nei casi previsti dalla disciplina richiamata
costituisce il parametro per il risarcimento del danno presunto, con funzione sanzionatoria, spettante al lavoratore in caso di illegittima somministrazione o successione abusiva di contratti a termine nel pubblico impiego
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente in collegamento con il parametro del giusto processo, senza che la censura sia accolta
art. 6 CEDU
richiamato dal ricorrente in chiave processuale, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento
direttiva 2008/104/CE
va interpretata nel senso di preservare la natura temporanea del lavoro tramite agenzia interinale e di evitare che esso diventi una situazione permanente presso lo stesso utilizzatore
sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale
la motivazione della sentenza impugnata può essere corretta o modificata nei suoi argomenti senza incidere sul dispositivo
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, la somministrazione di lavoro a tempo determinato è legittima solo se sorretta da esigenze realmente temporanee ed eccezionali; non può essere utilizzata per coprire un fabbisogno ordinario, stabile e continuativo dell'amministrazione.
- La destinazione del lavoratore somministrato a mansioni ordinarie dell'utilizzatore è ammissibile solo se resta strumentale a un'esigenza temporanea; ciò che rileva è la temporaneità del bisogno organizzativo, non la mera ordinarietà delle attività svolte.
- In caso di somministrazione illegittima nel pubblico impiego privatizzato non opera la conversione del rapporto in tempo indeterminato, ma il lavoratore ha diritto a un risarcimento del danno presunto, liquidato secondo il criterio forfettario dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010, salva prova di un maggior pregiudizio.
- Il danno risarcibile in queste ipotesi ha funzione anche sanzionatoria e si coordina con l'esigenza, di matrice eurounitaria, di evitare che il lavoro tramite agenzia interinale divenga una condizione permanente presso il medesimo utilizzatore.
- Quando le ragioni poste a base del ricorso al lavoro flessibile descrivono un bisogno strutturale e non contingente, la clausola giustificativa non è conforme alla disciplina legale, a prescindere dal fatto che l'attività sia in concreto quella ordinaria dell'ente utilizzatore.
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