Cassazione Civile, Ordinanza n. 10957/2025 del 26/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto che aveva ottenuto aiuti comunitari per la produzione di olio d'oliva si dolse del ritardo con cui l'ente erogatore aveva pagato i contributi, dopo averne sospeso l'erogazione a seguito di verifiche ispettive e di una notitia criminis sfociata anche in un procedimento penale per truffa aggravata e continuata. Dopo l'assoluzione penale, il beneficiario chiese il risarcimento dei danni, comprensivi di interessi sulle somme corrisposte in ritardo, spese legali e danno all'immagine. Il tribunale riconobbe solo in parte la domanda, mentre il giudizio di appello e il successivo rinvio ruotavano attorno alla verifica se, al momento della sospensione cautelare, la notizia di reato fosse già priva di fumus boni iuris e quindi se l'ente avesse agito colposamente ai sensi dell'art. 2043 c.c. Nel ricorso per cassazione il beneficiario denunciava violazione e falsa applicazione di norme di diritto, sostenendo che la corte di merito non avesse adeguatamente valorizzato gli elementi già noti all'ente e la pretesa frettolosità della sospensione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha confermato che il giudice di rinvio si era attenuto al principio di diritto già enunciato in precedenza dalla Cassazione: la responsabilità civile dell'amministrazione per la sospensione cautelare di un contributo può configurarsi solo se, con valutazione ex ante, la notitia criminis risultava già priva di fumus boni iuris al momento dell'adozione della misura. La sentenza penale di assoluzione, intervenuta ex post, non è di per sé sufficiente a dimostrare l'illegittimità o la colpevolezza della sospensione. Poiché il ricorrente mirava in sostanza a un nuovo esame del merito, estraneo al giudizio di legittimità, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e con attestazione del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
La responsabilità della pubblica amministrazione per il danno cagionato nell'esercizio di un potere autoritativo richiede la verifica della colpa alla luce della situazione conosciuta al momento dell'adozione della misura, in particolare della sussistenza o meno del fumus boni iuris della notitia criminis.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il vizio dedotto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nel caso concreto la censura è stata ritenuta infondata perché tendeva a rivalutare i fatti.
Norma richiamata per la trattazione in adunanza camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma inserita a supporto dell'applicazione del contributo unificato aggiuntivo.
artt. 18 d.m. 2.1.1985 e 3 l. 898/86
Sono evocati dal ricorrente come norme asseritamente violate, in relazione alla sospensione e al recupero degli aiuti comunitari.
Costituiscono il riferimento del procedimento penale per il quale il beneficiario era stato rinviato a giudizio.
Massime di principio
- La responsabilità civile della pubblica amministrazione per la sospensione cautelare di un beneficio o contributo non può essere desunta automaticamente dall'esito assolutorio del processo penale successivo.
- Ai fini dell'art. 2043 c.c., il giudice deve compiere una valutazione ex ante della legittimità della misura cautelare, verificando se al momento dell'adozione esistesse o meno un fumus boni iuris della notitia criminis.
- Chi agisce per il risarcimento del danno deve provare i fatti costitutivi della responsabilità dedotta; la mera produzione della sentenza penale di assoluzione non basta, da sola, a dimostrare la colpa dell'amministrazione.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del materiale fattuale già valutato dal giudice di merito in conformità al principio di diritto enunciato in cassazione.
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