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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10934/2025 del 26/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

Una società aveva stipulato con un’impresa appaltatrice un contratto di nolo, montaggio, smontaggio e trasporto di una struttura tubolare destinata al sostegno di un ponte in costruzione. Dopo la risoluzione dell’appalto principale tra l’ente pubblico e l’impresa appaltatrice, l’ente aveva preso in consegna il cantiere e continuato a detenere la struttura, mentre la società ne chiedeva la restituzione o, in subordine, un corrispettivo per la prosecuzione del nolo e il risarcimento dei danni per l’illegittima detenzione. La società ha quindi introdotto regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo la giurisdizione del giudice ordinario, perché la controversia riguardava diritti soggettivi derivanti da una condotta materiale e da rapporti di fatto, non una procedura di evidenza pubblica. L’ente ha invece eccepito la giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando l’art. 133 c.p.a. e sostenendo che la lite fosse collegata a una procedura di affidamento pubblica e anche a responsabilità precontrattuale della P.A.

La decisione

La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, già adito dinanzi al Tribunale di Enna. Ha ritenuto che la domanda di indennizzo fosse riconducibile all’azione generale di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; che la domanda di risarcimento per la detenzione e il godimento della struttura attenesse a un’attività meramente materiale dell’amministrazione, non sorretta da provvedimenti autoritativi; e che anche l’ulteriore profilo di responsabilità precontrattuale o da trattativa embrionale non rientrasse nella giurisdizione esclusiva amministrativa, mancando una vera procedura di evidenza pubblica o una fase procedimentale riconducibile all’affidamento di lavori, servizi o forniture. Le spese del regolamento sono state rimesse al giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    L’indennizzo richiesto per la permanenza e il godimento della struttura in assenza di un diverso titolo è stato letto come domanda di arricchimento senza causa, devoluta alla giurisdizione ordinaria.

  • art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva amministrativa sulle controversie relative alle procedure di affidamento è stata esclusa perché nella vicenda non vi era una vera procedura di evidenza pubblica né una fase procedimentale riconducibile a tale disciplina.

  • art. 11 del d.lgs. n. 163 del 2006

    Richiamato come parametro ricostruttivo del riparto di giurisdizione in materia di appalti pubblici, distinguendo fase pubblicistica e fase successiva di diritto comune.

  • art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990

    Citato nel passaggio sulla giurisdizione amministrativa nella sola fase procedimentale e sugli atti di autotutela incidenti sulla genesi dell’aggiudicazione.

  • art. 2697 c.c.

    Non richiamato come regola decisiva, ma evocato indirettamente nella tassonomia del processo; dal testo non emerge una specifica applicazione nel caso.

Massime di principio

  • La domanda di indennizzo fondata sulla mera detenzione e sul godimento senza titolo di un bene altrui, anche se la controparte è una pubblica amministrazione, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario quando è riconducibile all’azione di arricchimento senza causa.
  • Quando la P.A. agisce o incide in modo puramente materiale, senza esercizio di poteri autoritativi e senza provvedimenti formali, la posizione del privato resta di diritto soggettivo e la controversia spetta al giudice ordinario.
  • La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di affidamenti pubblici riguarda la fase procedimentale e gli atti/ comportamenti riconducibili alla procedura di evidenza pubblica; non si estende automaticamente a trattative embrionali o a rapporti di fatto privi di formalizzazione.
  • La responsabilità precontrattuale della P.A. è devoluta al giudice ordinario quando la lesione lamentata riguarda la fase prodromica alla gara o a una trattativa non ancora sfociata in una procedura di evidenza pubblica, poiché viene in rilievo la violazione di buona fede e correttezza su un diritto soggettivo.
  • Se la domanda è proposta anche contro soggetti evocati per il loro ruolo di funzionari pubblici, ma la pretesa è sostanzialmente diretta a ottenere tutela civilistica nei loro confronti, la giurisdizione resta ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneArricchimento senza causaResponsabilità precontrattuale
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiArricchimento senza causaBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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