Cassazione Civile, Ordinanza n. 10941/2025 del 26/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Una professionista, nominata difensore d'ufficio, dopo aver inutilmente tentato di recuperare il proprio onorario dall'assistito ha chiesto al tribunale la liquidazione delle competenze. Insoddisfatta della misura riconosciuta, ha proposto opposizione avverso il provvedimento presidenziale che aveva rigettato la sua richiesta. In cassazione ha dedotto: 1) l'omessa liquidazione del compenso per l'assistenza prestata nella fase di convalida dell'arresto, assumendo che si trattasse di attività autonoma e separata rispetto al successivo processo per direttissima; 2) il difetto assoluto di motivazione del provvedimento di rigetto dell'opposizione; 3) la mancata liquidazione delle spese vive documentate.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, qualificando la motivazione del provvedimento impugnato come meramente apparente e quindi nullo. Ha osservato che il giudice di merito si era limitato ad affermare in modo stereotipato che la liquidazione era "equa e conforme ai criteri condivisi" della sezione, senza spiegare il percorso argomentativo riferito al caso concreto. Accolto il secondo motivo, gli altri due sono stati dichiarati assorbiti. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Padova, in diversa composizione, cui è stato demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
invocato dalla ricorrente per sostenere che la fase di convalida dell'arresto dovesse essere oggetto di autonoma liquidazione del compenso professionale.
tabella 15 allegata al d.m. n. 55/2014
richiamata per la quantificazione del compenso spettante per l'attività difensiva svolta.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
art. 12 preleggi
richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. come riduzione al minimo costituzionale del controllo sulla motivazione.
art. 111 Cost.
evocato per affermare che la decisione giudiziale deve essere sorretta da una motivazione reale e controllabile, non da un mero atto di volontà del giudice.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e quindi nullità della decisione, quando esiste graficamente ma non consente di comprendere il fondamento della statuizione né il ragionamento seguito dal giudice.
- Integra motivazione apparente anche l'adozione di formule stereotipate o standardizzate, prive di riferibilità al caso concreto e incapaci di rendere percepibile l'effettivo sindacato sul fatto.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: non è denunciabile la mera insufficienza motivazionale, ma solo l'anomalia motivazionale radicale.
- Il giudice deve indicare gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione; una motivazione meramente apodittica impedisce ogni controllo di legittimità ed è incompatibile con l'art. 111 Cost.
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