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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10936/2025 del 26/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di un’iscrizione ipotecaria eseguita nel 2019 per un importo complessivo fondato su più cartelle di pagamento, alcune delle quali riferite a crediti di natura tributaria. Il contribuente ha dedotto che le pretese sottese alle cartelle si erano estinte per prescrizione e ha chiesto di dichiarare la nullità o illegittimità dell’ipoteca e delle cartelle collegate. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva però declinato la giurisdizione, ritenendo che la questione attinente alla prescrizione maturata dopo la notifica della cartella spettasse al giudice ordinario, in quanto la lite non riguardava profili anteriori alla definitiva formazione del carico fiscale. Riassunta la causa dinanzi al Tribunale, quest’ultimo ha ravvisato un conflitto negativo di giurisdizione e ha chiesto il regolamento d’ufficio. Le difese dell’ente resistente hanno sostenuto la giurisdizione tributaria, mentre il Procuratore generale ha concluso nello stesso senso. La questione sottoposta alla Corte concerne dunque il riparto di giurisdizione nelle controversie in cui, a fronte di un atto di riscossione e di un’ipoteca iscritta a garanzia, venga dedotta la prescrizione del credito tributario, anche se maturata dopo la notifica della cartella.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno accolto il conflitto negativo di giurisdizione, hanno cassato la decisione declinatoria della Commissione tributaria provinciale e hanno dichiarato la giurisdizione del giudice tributario di primo grado, assegnando il termine di legge per la riassunzione della causa. La Corte ha ritenuto corretto l’orientamento secondo cui, nelle controversie relative a entrate tributarie, la deduzione della prescrizione della pretesa impositiva rientra nella giurisdizione tributaria, anche quando la prescrizione sia maturata dopo la notifica della cartella; restano invece escluse solo le controversie sugli atti dell’esecuzione tributaria successivi a tale notifica.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 546/1992

    come sostituito dall'articolo 12, secondo comma, l. 28 dicembre 2001 n. 448

    attribuisce alle commissioni tributarie la cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto tributi, an e quantum compresi, con arresto soltanto di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla cartella

  • art. 12, secondo comma, l. 28 dicembre 2001 n. 448

    norma di modifica richiamata come fonte della più ampia giurisdizione tributaria sulle controversie tributarie

  • art. 77 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602

    l'iscrizione ipotecaria viene considerata atto non coincidente con l'espropriazione forzata, rilevante ai fini del riparto di giurisdizione

  • art. 37 c.p.c.

    richiamato in relazione al regolamento di giurisdizione sollevato d'ufficio dal giudice rimettente

  • art. 2 d.lgs. 546/1992

    lettura confermata dalla Corte come criterio di attribuzione al giudice tributario delle controversie relative alla pretesa impositiva fino alla fase prodromica all'esecuzione

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla riscossione coattiva di entrate tributarie, la deduzione della prescrizione del credito impositivo rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche se la prescrizione viene eccepita dopo la notifica della cartella di pagamento.
  • La linea di demarcazione tra giurisdizione tributaria e ordinaria si colloca, in linea generale, dopo la notifica della cartella e con l'inizio degli atti dell'esecuzione tributaria: finché si controverte sulla pretesa fiscale e sui suoi fatti estintivi, la cognizione resta del giudice tributario.
  • L'impugnazione di un'iscrizione ipotecaria posta a garanzia di cartelle esattoriali non trasforma automaticamente la lite in controversia esecutiva, se il nucleo della domanda è l'accertamento negativo della persistenza del credito tributario per prescrizione.
  • L'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, è attratta nella giurisdizione che conosce del merito della pretesa fiscale, quando la controversia riguarda ancora la definitività e l'esistenza del carico tributario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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