Cassazione Civile, Ordinanza n. 10942/2025 del 26/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla realizzazione, da parte dei proprietari dell'appartamento sottostante, di una veranda che, secondo il proprietario dell'unità immobiliare sovrastante, avrebbe violato le distanze legali poste a tutela della veduta in appiombo esercitata dalla terrazza di sua proprietà esclusiva. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d'appello, riformando la decisione, l'aveva rigettata ritenendo che la vicenda dovesse essere letta soprattutto come questione di uso più intenso della cosa comune e richiamando l'art. 1102 c.c. Il ricorrente per cassazione deduce con il primo motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 907 e 1102 c.c. e di varie norme processuali, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente confuso il tema dell'uso del bene comune con quello, autonomo, della tutela del diritto di veduta; con gli altri quattro motivi lamenta omesso esame di fatti decisivi e ulteriori violazioni di legge, ma tali censure restano assorbite.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, ritenendolo manifestamente fondato, perché la Corte d'appello aveva applicato l'art. 1102 c.c. a una domanda che, invece, riguardava la violazione dell'art. 907 c.c. e la tutela della veduta in appiombo dalla terrazza di proprietà esclusiva. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e il rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 907 c.c.
La norma è la regola applicabile alla tutela della veduta: il giudice di merito deve verificare se il manufatto realizzato dal vicino violi la veduta in appiombo esercitata dall'immobile sovrastante.
art. 1102 c.c.
La disposizione sull'uso della cosa comune non era pertinente alla domanda proposta, perché il ricorrente non lamentava un uso più intenso del bene comune, ma la lesione del proprio diritto di veduta.
art. 1139 c.c.
Richiamato come norma di rinvio all'art. 1102 c.c. per l'uso dei beni comuni in condominio.
art. 91 c.p.c.
Censurata dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate; la questione delle spese è rimessa al giudice di rinvio.
art. 112 c.p.c.
Censurata dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
art. 113 c.p.c.
Censurata dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
art. 115 c.p.c.
Censurata dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
art. 116 c.p.c.
Censurata dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
art. 277, comma 1, c.p.c.
Censurato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Censurato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
art. 345 c.p.c.
Censurato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
art. 111 Cost.
Censurato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
Massime di principio
- Quando la domanda riguarda la tutela della veduta ex art. 907 c.c., il giudice non può risolverla come mera questione di uso della cosa comune ex art. 1102 c.c., se il bene giuridico dedotto è la conservazione della veduta in appiombo.
- In ambito condominiale, la disciplina dell'uso delle parti comuni non può essere invocata per eludere la verifica della violazione delle distanze legali poste a tutela del diritto di veduta.
- Il giudice di merito deve accertare in concreto se il manufatto realizzato dal vicino arrechi compressione o eliminazione della veduta tutelata, specie quando la costruzione provenga dal proprietario dell'unità sottostante rispetto al punto di affaccio.
- L'accoglimento del motivo che individua correttamente la norma sostanziale applicabile comporta l'assorbimento delle ulteriori censure.
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