Cassazione Civile, Ordinanza n. 10940/2025 del 26/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (convenuto)
La controversia
La controversia originava da una domanda di arretramento di un fabbricato, costruito in più elevazioni fuori terra, perché in parte realizzato a distanza inferiore rispetto a quella prescritta dal regolamento edilizio comunale, oltre che da contestazioni su vedute e sporti ritenuti illegittimi e da una richiesta di risarcimento danni per i pregiudizi asseritamente arrecati all’immobile confinante durante i lavori. La convenuta aveva resistito sostenendo che l’edificio fosse stato costruito prima dell’entrata in vigore del regolamento edilizio e, comunque, di avere usucapito il diritto a mantenere la costruzione alla distanza esistente; in via riconvenzionale aveva chiesto che anche l’attore fosse obbligato a rispettare le distanze legali. Il Tribunale aveva rigettato le altre domande e ordinato l’arretramento della quarta elevazione fino alla distanza legale; la Corte d’appello aveva confermato. In Cassazione la successiva titolare della posizione processuale della convenuta deduceva: 1) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere considerato le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio circa l’epoca di inizio delle prime elevazioni del fabbricato; 2) difetto di motivazione per il mancato espletamento di CTU sui fatti costitutivi delle domande riconvenzionali; 3) violazione degli artt. 1031 e 1158 c.c., sostenendo che, sulla base degli accertamenti della Polizia locale del 3 gennaio 1981, la quarta elevazione fosse già esistente o comunque individuabile nei suoi elementi strutturali essenziali e dunque idonea a far decorrere il termine per l’usucapione del diritto a mantenerla a distanza illegale; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulle spese. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per la presenza di doppia conforme e per la sua sostanziale richiesta di rivalutazione del merito; ha invece accolto il terzo motivo, affermando che il dies a quo per l’usucapione del diritto a mantenere un’opera a distanza illegale coincide con il momento in cui la costruzione viene ad esistenza in modo riconoscibile, con elementi strutturali ed essenziali tali da rendere percepibile al vicino la situazione di fatto corrispondente all’esercizio della servitù; poiché la corte territoriale non aveva verificato se, al 3 gennaio 1981, la quarta elevazione fosse già in tal senso venuta ad esistenza, è stato disposto il rinvio per nuovo esame. Il secondo e il quarto motivo sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il terzo motivo e ha dichiarato assorbiti il secondo e il quarto. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, affinché riesamini se la quarta elevazione fosse già venuta ad esistenza, nei suoi elementi strutturali essenziali, in modo da far decorrere il termine ventennale per l’usucapione del diritto a mantenerla a distanza illegale. Il giudice del rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito siano diverse.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame non è configurabile quando la censura mira in realtà a ottenere una diversa valutazione del complesso delle risultanze istruttorie.
art. 1031 c.c.
Richiamato insieme all’art. 1158 c.c. per la disciplina dell’usucapione del diritto a mantenere un’opera a distanza illegale, ricondotta a una servitù.
art. 1158 c.c.
Il termine ventennale per l’usucapione decorre non dall’inizio astratto dei lavori, ma dal momento in cui l’opera sia venuta ad esistenza in modo riconoscibile e percepibile.
art. 91 c.p.c.
Norma evocata per il regolamento delle spese di lite, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.
art. 92 c.p.c.
Norma evocata per il regolamento delle spese di lite, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione fondato sul vizio motivazionale è inammissibile se non vengono indicate specificamente le differenti rationes decidendi di primo e secondo grado.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione delle prove o un diverso apprezzamento del materiale istruttorio.
- Ai fini dell’usucapione del diritto a mantenere un’opera a distanza illegale, il termine ventennale decorre dal momento in cui la costruzione è effettivamente venuta ad esistenza, non dal mero inizio dei lavori.
- La costruzione deve essere realizzata in modo tale che i suoi elementi strutturali ed essenziali rendano percepibile al proprietario del fondo vicino la situazione di fatto corrispondente all’esercizio della servitù; solo da quel momento può iniziare il possesso utile all’usucapione.
- Se il giudice di merito non verifica se l’opera fosse già riconoscibile nei suoi elementi essenziali alla data rilevante, la decisione va cassata con rinvio per nuovo esame del fatto decisivo.
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