Cassazione Civile, Sentenza n. 23315/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Fininvest ha chiesto il risarcimento dei danni per presunta diffamazione a mezzo stampa derivante da una presunta campagna giornalistica composta da diversi articoli pubblicati dai resistenti. In cassazione ha prospettato tre motivi: 1) nullità della sentenza per insufficiente o apparente motivazione (violazione art.111 Cost., artt.132 n.4 e 342 c.p.c., art.24 Cost., art.81 c.p.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c.); 2) omesso esame di fatti decisivi e controversi (art.360 n.5 c.p.c.); 3) violazione e falsa applicazione di norme costituzionali e civili/penali e sovranazionali (artt.2 e 21 Cost., artt.51 e 595 c.p., artt.2043 e 2049 c.c., art.10 CEDU, art.19 DUDU), sostenendo che i requisiti dell'esimente (verità anche putativa, continenza espressiva, interesse pubblico) non sarebbero stati rispettati e che la valutazione di merito avrebbe errato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della corte d'appello fosse presente, articolata e logicamente comprensibile, e che non emergessero vizi di nullità per carenza motivazionale. Il ricorso relativo all'omesso esame di fatti decisivi è stato dichiarato inammissibile alla luce della 'doppia conforme' (conferma della decisione di primo grado da parte dell'appello) e perché la ricorrente non ha dimostrato che l'omissione avrebbe certamente determinato un esito diverso. Quanto al terzo motivo, la Cassazione ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito in materia di diffamazione: il controllo è circoscritto all'accertamento che il giudice di merito abbia esaminato verità/continuità/interesse pubblico e che la motivazione sia congrua, non potendo la Corte riformare le valutazioni di fatto. La Corte ha quindi confermato che gli articoli rispettavano la verità putativa, la continenza espressiva e l'interesse pubblico, e ha condannato la ricorrente alle spese di giudizio oltre all'ulteriore contributo unificato previsto (art.13 d.P.R. n.115/2002, comma 1-quater).
Norme richiamate
Costituzione, art. 111
richiamata in relazione al principio del giusto processo e alla necessità di motivazione adeguata delle sentenze; la Corte ha valutato che la motivazione impugnata rispetta tale requisito
Codice di procedura civile, art. 132 n.4
norma sul contenuto della motivazione: la Cassazione ha ricordato che la mancanza o l'incongruità della motivazione integra causa di nullità solo se emergente dal testo e tale da non consentire di ricostruire la ratio decidendi; nel caso la motivazione è stata ritenuta sufficiente
Codice di procedura civile, art. 342
richiamato nel quadro delle formalità del provvedimento; contestazione della ricorrente riguardava anche presunte violazioni di regole processuali attinenti alla motivazione
Costituzione, art. 24
rimarcato come diritto di difesa; la Corte non ha ravvisato lesione di tale diritto nella motivazione e nella procedura seguita
Codice di procedura civile, art. 81
richiamato in relazione alle doglianze che investivano gli artt. 360 nn.3 e 4 c.p.c.; utilizzato dalla ricorrente nella cornice delle impugnazioni
Codice di procedura civile, art. 360 nn. 3, 4 e 5
art.360 n.3 (violazione di norme di diritto) e n.4 (falsa applicazione) sono stati invocati ma la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i rilievi; art.360 n.5 (omesso esame di fatti decisivi) è stato ritenuto inapplicabile per la 'doppia conforme' e, comunque, la ricorrente non ha dimostrato che l'omissione avrebbe certamente mutato l'esito
Codice di procedura civile, art. 348-ter
richiamato per regolare i limiti della revisione in cassazione quando la decisione di merito è conforme (doppia conforme), determinando l'inammissibilità di talune doglianze
Costituzione, artt. 2 e 21
richiamati dalla ricorrente in relazione alla libertà di espressione e di dignità/reputazione; la Corte ha richiamato il bilanciamento tra libertà di espressione e tutela della reputazione, osservando che il giudice del merito ha correttamente valutato verità putativa, continenza e interesse pubblico
l'art.595 (diffamazione) e l'art.51 (causa di giustificazione) sono stati evocati: la questione penale è richiamata a supporto delle valutazioni sull'eventuale offensività degli scritti, ma la decisione si è imperniata sul giudizio civile e sui limiti del sindacato di legittimità
Codice civile, artt. 2043 e 2049
art.2043 (illecito civile) e art.2049 (responsabilità dei direttori) richiamati in relazione alla domanda risarcitoria: la Corte ha sottolineato che la ricostruzione della responsabilità e dell'offesa alla reputazione è questione di merito, insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 10
richiamata per il principio della libertà di espressione bilanciata con la tutela della reputazione; la Corte ha richiamato che il giudice di merito deve valutare necessità e proporzionalità, e che tale controllo è di merito
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, art. 19
citata a sostegno del diritto alla libertà di espressione, ma la Corte ha ribadito i limiti e il ruolo del giudice di merito nella valutazione
D.P.R. n.115/2002, art. 13 comma 1-quater
norma sui contributi unificati: la Corte ha disposto che sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato secondo il comma 1-quater
Massime di principio
- In materie di diffamazione a mezzo stampa le valutazioni sulla verità dei fatti (anche putativa), sulla continenza dell'espressione e sull'interesse pubblico sono accertamenti di merito riservati al giudice di merito; la Cassazione sindaca solo che tali elementi siano stati esaminati e che la motivazione sia congrua
- Per censurare una sentenza per carenza motivazionale in cassazione occorre dimostrare, sulla base del testo della sentenza impugnata, che la motivazione manca o è così contraddittoria da rendere impossibile individuare la ratio decidendi; non è sufficiente proporre una diversa lettura critica dei fatti
- La doglianza per omesso esame di fatti decisivi (art.360 n.5 c.p.c.) è inammissibile quando la sentenza impugnata costituisce una 'doppia conforme' (conferma del primo grado), e comunque richiede la dimostrazione che l'esame avrebbe certamente condotto a un diverso esito
- In sede di legittimità non è ammesso riformulare il giudizio probatorio: chi impugna deve circoscrivere il vizio a questioni di diritto o a macroscopiche carenze logico-argomentative emergenti dal testo del provvedimento
- Il bilanciamento tra libertà di stampa e tutela della reputazione va operato dal giudice di merito tenendo conto della verità putativa, della continenza espressiva e dell'interesse pubblico; la regolare applicazione di questi criteri legittima, in linea di principio, la esclusione della responsabilità risarcitoria
- Per ottenere l'accoglimento in cassazione è essenziale articolare chiaramente (1) l'elemento normativo violato, (2) il vizio testuale o argomentativo della sentenza che consente di ravvisare la violazione, e (3) l'effetto decisivo che tale vizio avrebbe avuto sull'esito
- Le spese e gli oneri processuali (compreso l'eventuale contributo unificato aggiuntivo) possono essere imposti alla parte soccombente; il mancato successo in cassazione comporta rischio di condanna alle spese e ad ulteriori contributi previsti dalla normativa
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