Cassazione Civile, Sentenza n. 23141/2023 del 31/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente aveva chiesto la pronuncia ex art. 2932 c.c. per ottenere il trasferimento della proprietà di un immobile in base a un contratto preliminare del 30.11.1994 e il completamento dei lavori, nonché il rilascio dell'immobile. Nel corso della vicenda l'immobile era stato venduto a terzi (prima a Cutinelli Petrone e poi ai coniugi Colantoni e Vacirca). Questione centrale: se la trascrizione della citazione giudiziale/azione in forma specifica della Greco fosse opponibile ai successivi acquirenti e se la sentenza costitutiva passata in giudicato producesse effetti retroattivi nei loro confronti. Contestazioni incidentali hanno riguardato mutatio libelli, descrizione catastale/tipologica dell'immobile, accettazione dell'eredità da parte degli eredi Cutinelli e questioni processuali connesse all'omesso esame di fatti e all'ammissibilità dei motivi di gravame.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Greco. Ha confermato che la trascrizione della domanda iniziale non era opponibile ai successivi acquirenti (Colantoni e Vacirca) perché la nota di trascrizione non coincideva con l'oggetto del dispositivo della sentenza costitutiva e dunque non poteva avere efficacia prenotativa ai sensi dell'art. 2652 n.2 c.c.; inoltre la Corte d'appello ha correttamente ritenuto preclusa la nuova prospettazione relativa allo stato di costruzione non ultimata, e ha verificato sulla base delle visure catastali che l'immobile risultava costruito e accatastato prima della trascrizione della domanda. Sono state respinte anche le censure relative a omesso esame di fatti e all'accettazione dell'eredità. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio in favore delle parti controricorrenti e al pagamento dei contributi come liquidati.
Norme richiamate
Regola l'azione in forma specifica per ottenere il trasferimento della proprietà; qui è il titolo della domanda iniziale della ricorrente, ma la trascrizione della domanda ex art. 2932 non ha automatica efficacia prenotativa nei confronti dei terzi se la nota di trascrizione non individua chiaramente l'oggetto.
"Gli atti soggetti a trascrizione non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi"
La trascrizione vale nei confronti dei terzi solo in relazione a quanto effettivamente indicato nella nota di trascrizione; la Corte ha applicato questo principio per escludere l'opponibilità ai successivi acquirenti.
Riguarda l'efficacia prenotativa di alcune trascrizioni; la Corte ha ritenuto che la trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 non potesse avere efficacia prenotativa ai sensi di questa norma nella fattispecie data la diversità tra la nota di trascrizione e il dispositivo della sentenza.
Norma sulla formazione del contratto; citata nella censura della ricorrente ma senza incidencee decisiva sul tema trascrizionale affrontato dalla Corte.
Articoli richiamati quale base per i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme processuali, omesso esame, error in iudicando); la Corte ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi per mancata indicazione del fatto storico decisivo o per ragioni di 'doppia conforme' e corretto esame dei presupposti.
Richiamato implicitamente in relazione al tema dell'inammissibilità dei motivi e alla necessità di specificazione delle censure; la Corte ha applicato i criteri restrittivi di ammissibilità.
Norma sul dovere del giudice di decidere su tutte le questioni poste; la Corte ha ritenuto che l'omessa trattazione di una eccezione ritenuta inammissibile o incompatibile con la statuizione non integri un vizio decisivo.
Richiamato nella censura relativa alla motivazione e al procedimento di appello; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze mosse con riferimento a questa disposizione.
Richiami ai limiti del controllo di legittimità in presenza di 'doppia conforme' tra primo e secondo grado; la Corte ha applicato il principio che limita la revisione in cassazione quando i giudicati di primo e secondo grado sono coerenti.
Richiamati con riferimento agli oneri di indicazione, nei ricorsi per cassazione, dei dati testuali e probatori da cui risulti il fatto storico omesso; la Corte ha sottolineato l'obbligo di specificazione da parte del ricorrente.
Norma processuale sui memorie depositate prima dell'udienza; menzionata in relazione ai depositi di memorie delle parti prima dell'udienza di Cassazione.
D.P.R. n. 115/2002 art. 13 comma 1-quater
Norma sul contributo unificato; la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La trascrizione di una citazione o di una domanda giudiziale è efficace nei confronti dei terzi solo nella misura in cui la nota di trascrizione individua con chiarezza e senza ambiguità l'oggetto e gli estremi del diritto fatto valere; non si può far valere contro un terzo ciò che non risulta dalla nota.
- La trascrizione di una domanda ex art. 2932 c.c. non produce automaticamente una tutela prenotativa ai sensi dell'art. 2652 n.2 c.c. se la nota di trascrizione non corrisponde al contenuto del titolo costitutivo definitivo.
- Chi intende tutelare la propria posizione rispetto a futuri acquisti di terzi deve assicurarsi che la descrizione catastale e gli elementi identificativi dell'immobile siano riportati correttamente e tempestivamente nella nota di trascrizione e nella domanda iniziale.
- Nuove pretese o modifiche essenziali dell'oggetto della domanda in corso di causa (mutatio libelli) possono essere precluse se introdotte tardivamente e non oggetto del contraddittorio istruttorio; ciò può influire sull'opponibilità della trascrizione.
- In sede di cassazione i motivi devono indicare puntualmente il fatto storico omesso, la fonte testuale o processuale da cui risulta, il momento in cui è stato discusso e la sua decisività; altrimenti sono inammissibili.
- Quando le decisioni di primo e secondo grado sono conformi nei fatti principali (doppia conforme), il sindacato di legittimità è più limitato e molte censure di fatto risultano inammissibili.
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