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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23129/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuto accordo transattivo tra le parti depositato in udienza, rinunciando ad esaminare il motivo di ricorso e le difese del controricorso. Ha disposto la integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità e ha attestato che l'efficacia della sentenza impugnata è venuta meno in forza dell'accordo negoziale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Opposizione allo stato passivo del fallimento promossa da IN.CO.BIT. SUD per il riconoscimento di un credito complessivo di € 231.889,77 (di cui € 44.467,50 per forniture di merce, € 20.550,00 per finanziamento infruttifero di soci e € 166.872,27 per finanziamenti bancari surrogati). In cassazione il motivo denunciato era violazione e falsa applicazione dell'art. 2704 c.c. con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., lamentando omessa o insufficiente motivazione circa la mancanza di prova della data certa del documento depositato a sostegno del credito

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    Norma invocata come base dell'opposizione allo stato passivo fallimentare; il decreto del tribunale di merito aveva rigettato l'opposizione ex art. 98 l.fall.

  • art. 2704 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla prova della data certa del documento; il giudizio sulla presunta violazione di tale norma non è stato affrontato dalla Corte per intervenuta definizione transattiva della controversia

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma di riferimento per il motivo di cassazione (vizi di motivazione); il controllo su tale motivo è stato precluso dalla cessazione della materia del contendere

  • artt. 382, 383 e 384 c.p.c.

    Richiamati dalla giurisprudenza per distinguere la cessazione della materia del contendere per accordo negoziale rispetto ad altre ipotesi di chiusura del processo; la Corte ha richiamato tali criteri per motivare la dichiarazione di cessazione

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176

    Richiamata quanto alla formulazione delle conclusioni motivate del Pubblico Ministero nella fase di trattazione; menzionata nel contesto della procedura

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Citato in relazione al raddoppio del contributo unificato: la Corte ricorda che l'attestazione del presupposto per il raddoppio è dovuta solo quando la pronuncia rientri nelle fattispecie espressamente indicate (rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), e non nella fattispecie della cessazione della materia del contendere per accordo

Massime di principio

  • Se le parti, anche durante il giudizio di legittimità, depositano un accordo transattivo che regola la controversia, la Corte di cassazione deve dichiarare cessata la materia del contendere e non procede all'esame del ricorso sul merito
  • La dichiarazione di cessazione per accordo negoziale comporta la perdita di efficacia della sentenza impugnata: le parti, regolando la vicenda tramite l'accordo, ne escludono l'efficacia decisoria
  • In presenza di cessazione della materia del contendere per accordo non si applicano le formule tipiche di cassazione senza rinvio o di cassazione con pronuncia sul merito; la controversia si estingue per accordo e il processo si chiude senza decisione sulla fondatezza delle pretese
  • Le spese possono essere integralmente compensate su richiesta delle parti quando l'accordo preveda o le parti concordino la compensazione; il giudice accoglie tale richiesta nella pronuncia di cessazione
  • Richieste di accertamento di vizi motivazionali (es. omissione sulla data certa di documenti ai sensi dell'art. 2704 c.c.) diventano irrilevanti se le parti definiscono la lite con un accordo: il merito non viene valutato
  • Quanto al contributo unificato, il giudice d'appello o di legittimità deve verificare il presupposto per il raddoppio solo nelle ipotesi tassative (rigetto integrale, inammissibilità, improcedibilità); una pronuncia di cessazione per accordo non comporta il raddoppio

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