Cassazione Civile, Sentenza n. 23191/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva rigettato l'opposizione avverso la delibera CONSOB n. 18856/2014, con la quale erano stati ritenuti responsabili, in qualità di componenti del CdA di Banca Monte dei Paschi di Siena nel periodo 1/9/2010-27/4/2012, di: (i) omessa identificazione e gestione adeguata dei conflitti d'interesse nel collocamento dei titoli "Casaforte" e nella negoziazione successiva; (ii) carenze procedurali e di controllo sulla valutazione/adeguatezza delle operazioni e profilatura prodotti/clientela; (iii) irregolarità nel pricing dei prodotti di emissione propria. In sede di cassazione si sono poi sollevate questioni processuali (presunta tardività della contestazione ex art.195 TUF, natura sostanzialmente penale delle sanzioni e tutela CEDU, ammissione di mezzi di prova, applicazione della business judgment rule e responsabilità degli amministratori non esecutivi, eccessività della sanzione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto infondati o inammissibili i diversi motivi: il termine di contestazione ex art.195 TUF era decorso dall'esito dell'ispezione culminata il 30.10.2012 (contestazione del 19.4.2013 quindi tempestiva); le sanzioni amministrative applicate non assumono natura sostanzialmente penale tale da attivare le garanzie processuali penali (art.6 CEDU) e, comunque, il sindacato di merito sulla ammissione delle prove fornita dalla Corte d'appello non è sindacabile in cassazione se non dimostrata la decisività assoluta della prova esclusa; l'eccezione di illegittimità relativa a norme transitorie (D.Lgs. 72/2015) è manifestamente infondata; gli accertamenti di fatto della Corte d'appello circa conflitti di interesse, profilature strumentali e modalità di pricing sono fondati e non suscettibili di sindacato in questa sede; la determinazione della sanzione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito entro i parametri edittali. Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la pronuncia di merito e la sanzione irrogata. Spese a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
D.Lgs. n.58/1998 (TUF), art.195
le sanzioni amministrative ... con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni ... e valutate le deduzioni ... nei successivi trenta giorni.
Il termine di decadenza per la contestazione decorre dall'accertamento compiuto dall'Autorità, ossia dal momento in cui la constatazione poteva ragionevolmente tradursi in accertamento (quando si è conclusa l'ispezione), non dalla mera conoscenza materiale dei fatti.
D.Lgs. n.58/1998 (TUF), art.21, commi 1 e 1-bis (lett. a) e d))
Norme che impongono agli intermediari obblighi di corretto svolgimento dei servizi, gestione dei conflitti di interesse e adeguate procedure di valutazione/adeguatezza; la Corte ha ritenuto sussistenti violazioni per carente effettività dei presidi adottati dalla banca.
Regolamento Congiunto Banca d'Italia - Consob del 29/10/2007 (artt.23, 25, 15)
Prevedono obblighi organizzativi e di informativa per la gestione dei conflitti d'interesse, l'adozione di procedure interne e i criteri di pricing; la Corte ha valutato che le procedure formali non fossero efficaci nella pratica.
Regolamento Consob n.16190/2007 (artt.39 e 40)
Disposizioni inerenti profilatura dei prodotti e della clientela e adeguatezza; la Corte territoriale ha ritenuto accertata la riprofilatura strumentale e la determinazione di profili di rischio artificiosamente ridotti.
Legge n.689/1981 (art.1, art.11, art.14)
Regole generali sulle sanzioni amministrative, criteri per la determinazione della sanzione e norme sulla estinzione per decorso termini; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che nega l'automatica applicazione della lex mitior nelle sanzioni amministrative e conferma la discrezionalità nella commisurazione della sanzione entro i limiti edittali.
Codice Civile (art.2381, art.2392, art.2380-bis richiamati)
Principi sulla responsabilità degli amministratori: dovere di agire informati, di vigilare e di chiedere chiarimenti; i consiglieri non esecutivi hanno obblighi di controllo e devono attivarsi se conoscono o potevano conoscere fatti pregiudizievoli.
D.Lgs. n.72/2015 (art.6, comma 8 e seguenti)
Norme transitorie sulla pubblicità dell'udienza nel giudizio di opposizione: la Corte ha ritenuto non sussistente violazione di garanzie CEDU e ha considerato manifestamente infondate le doglianze sulla transizione procedurale.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art.6 e art.7)
Il giudice ha ritenuto che le sanzioni amministrative dedotte non assumono natura penalmente rilevante tale da richiedere le garanzie penali; inoltre, ove la fase amministrativa non presenti tutte le garanzie, il controllo giurisdizionale pieno può supplire.
Direttiva UE 2013/36 (richiami a art.65 par.1 e consideranda)
Richiamata per sostenere che le sanzioni amministrative devono essere effettive, proporzionate e dissuasive; la Corte rileva che l'ordinamento europeo richiede tali principi nell'ambito sanzionatorio finanziario.
Massime di principio
- Il termine di contestazione per sanzioni amministrative decorre dall'accertamento compiuto dall'autorità (momento in cui l'attività istruttoria ha consentito l'accertamento), non dalla mera scoperta materiale dei fatti; quindi indagini complesse possono giustificare un decorso del termine anteriore alla contestazione formale.
- Le misure e le procedure formali (policy, regolamenti interni) non sono di per sé idonee a escludere responsabilità: conta l'effettività dell'applicazione e il risultato pratico; un sistema di controlli inefficace può integrare responsabilità anche se formalmente previsto.
- Gli amministratori non esecutivi di intermediari finanziari hanno un obbligo attivo di informarsi e vigilare: non è sufficiente affidarsi esclusivamente alle relazioni degli organi delegati; devono chiedere chiarimenti e attivarsi se conoscono o potevano conoscere fatti pregiudizievoli.
- Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa finanziaria, sebbene dissuasive e potenzialmente rilevanti, non sono automaticamente da qualificarsi come 'penali' ai fini CEDU; la valutazione dell'afflittività è contestuale e comparativa.
- In sede di impugnazione giudiziale il sindacato sulla valutazione delle prove e sull'apprezzamento di fatto è limitato: per la cassazione è necessario dimostrare che l'omissione di acquisizione prova sia decisiva in modo tale da alterare certo il risultato.
- Nella valutazione della proporzionalità della sanzione il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel fissare l'entità entro i limiti edittali; per contestarla in cassazione occorre dimostrare un vizio di diritto o manifestissima irragionevolezza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 31 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 23129/2023 del 31/07/2023
- Sentenza civile · 31 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 23141/2023 del 31/07/2023
- Sentenza civile · 31 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 23179/2023 del 31/07/2023
- Sentenza civile · 31 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 23209/2023 del 31/07/2023
- Sentenza civile · 31 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 23238/2023 del 31/07/2023
- Sentenza civile · 31 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 23246/2023 del 31/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →