Cassazione Civile, Sentenza n. 23209/2023 del 31/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Disputa relativa a due contratti preliminari di compravendita di un fabbricato a Mestre. I promissari acquirenti (Cecchinato e Zollia) avevano versato caparre confirmatorie; successivamente emerse l'assenza di concessione edilizia, l'impossibilità del frazionamento e la demanialità di parte dell'immobile. I promissari venditori (Navarra e Trevisan) comunicavano il recesso per inadempimento. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato l'impossibilità sopravvenuta di esecuzione dei preliminari e condannato i venditori (Navarra/Trevisan) alla restituzione di somme (decurtato quanto già versato). In appello la Corte d'Appello di Venezia confermò il rigetto dell'appello dei venditori e li condannò, in solido, al pagamento del doppio della caparra agli appellati. Con ricorso per cassazione i venditori hanno impugnato la sentenza contestando, tra altri profili, la qualificazione della domanda, la possibilità di riconoscere il doppio della caparra quando il contratto è stato risolto per impossibilità sopravvenuta e le questioni relative a decorrenze, prova e motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha esaminato i vari motivi: ha dichiarato infondato il primo motivo e inammissibile il quinto; ha ritenuto fondato il quarto motivo (assorbendo le restanti censure). Il Collegio ha affermato il principio di diritto secondo cui la pronuncia di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, fondata su fatto non imputabile alle parti, dà luogo soltanto agli obblighi restitutori derivanti dallo scioglimento del vincolo e non consente la condanna al pagamento del doppio della caparra confirmatoria (poiché il doppio della caparra è collegato alla facoltà di recesso per inadempimento). Conseguentemente la statuizione di merito che aveva confermato la condanna dei ricorrenti al pagamento del doppio della caparra è risultata giuridicamente scorretta e contraddittoria rispetto al precedente accertamento di impossibilità sopravvenuta; la Corte di Cassazione ha dunque annullato quella parte della decisione (e ha disposto i conseguenti provvedimenti conformi al principio affermato). Per il resto le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili come specificato nella motivazione.
Norme richiamate
art. 1385 cod. civ.
se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra
La Corte ricorda che il doppio della caparra è strumento tipico collegato al recesso del contraente non inadempiente e presuppone l'accertamento di un inadempimento grave della controparte. Se la parte opta per il risarcimento integrale del danno (azione risarcitoria), perde l'alternativa della caparra; viceversa la risoluzione per impossibilità sopravvenuta esclude la legittimità a ingerire la sanzione del doppio della caparra.
art. 1256 cod. civ.
Norma richiamata congiuntamente all'art. 1463 per definire la risoluzione per impossibilità sopravvenuta: se l'adempimento diventa impossibile per fatto non imputabile al debitore, viene meno la finalità essenziale del contratto e si risolve per impossibilità.
art. 1463 cod. civ.
Prevede la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione; la Corte evidenzia che tale risoluzione è fondata su fatti estranei alla sfera di imputabilità delle parti e comporta obblighi restitutori, non sanzionatori come il doppio della caparra.
art. 1455 cod. civ.
Richiamato nella valutazione della gravità dell'inadempimento quando si discute la legittimità del recesso: il recesso presuppone un'inadempienza non di scarsa importanza ex art. 1455.
art. 1218 cod. civ.
Regola la responsabilità del debitore per l'inadempimento; è richiamato nella discussione sulla imputabilità dell'inadempimento che legittima recesso o risoluzione per inadempimento.
art. 360 cod. proc. civ.
Richiamato nei parametri di impugnazione per vizio di motivazione (n. 4), per violazione di norme (n. 3) e per omesso esame di fatto decisivo (n.5): la Corte ha valutato la fondatezza e l'ammissibilità dei vari motivi di cassazione alla luce di questi parametri.
art. 183 cod. proc. civ.
Norma sul deposito di memorie e deduzioni processuali; richiamata nella discussione sulla tempestività e ammissibilità di eccezioni e domande sopravvenute.
art. 183, quinto comma, cod. proc. civ.
Richiamato in relazione alla tempestività della domanda di nullità ritenuta tardiva dal Tribunale; l'assenza di impugnazione di quella statuizione in appello ha portato alla sua acquisizione alla cosa giudicata.
Massime di principio
- La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta (art.1256 e 1463 c.c.) produce solo obblighi di restituzione delle prestazioni rese: non è compatibile con la condanna al pagamento del doppio della caparra, che è sanzione connessa al recesso per inadempimento.
- Il doppio della caparra (art.1385, comma 2) è collegato alla facoltà di recesso esercitata dal contraente non inadempiente e presuppone l'accertamento di un inadempimento gravemente colpevole della controparte; non può essere concesso quando lo scioglimento del vincolo deriva da fatto non imputabile.
- La scelta tra rimedio 'caparra' e rimedio 'risarcimento integrale' è alternativa: chi opta per il risarcimento integrale non può poi reclamare la caparra come strumento aggiuntivo; viceversa la domanda giudiziale risarcitoria esclude la semplificazione tipica della caparra.
- Il giudice non può pronunciarsi su una fattispecie diversa da quella dedotta dalle parti oltre i limiti del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, salvo che la diversa qualificazione sia omogenea rispetto al bene della vita richiesto; ma, se un capo di decisione è passato in giudicato (per mancata impugnazione), la parte non può poi contestarlo in cassazione.
- Le questioni dedotte tardivamente o non impugnate in appello possono determinare la formazione della cosa giudicata su quei punti; pertanto è essenziale impugnare tutte le statuizioni rilevanti e tempestivamente formulare eccezioni processuali.
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