Cassazione Civile, Sentenza n. 23179/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti contestavano la legittimità del recesso intimato da Daihatsu Italia nel 2010 dal rapporto di concessione per la vendita e assistenza di autoveicoli e ricambi: il preavviso indicato era di un anno invece dei due anni previsti dal contratto e dall'art. 3, comma 5, del Regolamento CE n. 1400/2002. Daihatsu aveva giustificato la riduzione del termine con la necessità di riorganizzare la rete di vendita; i concessionari sostenevano invece che quella era una scusa per abolire la rete e che il recesso fosse quindi illegittimo. In appello la Corte confermò il rigetto delle loro domande ritenendo non sindacabile la scelta imprenditoriale della concedente e dichiarando inammissibile, per tardività, una lettera prodotta dai ricorrenti (del 24.4.2012) e irrilevante come prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso (primo e secondo motivo), ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente omesso di applicare i principi della giurisprudenza comunitaria (sentenza C-125/05 "Vulcan") e del diritto nazionale in tema di onere della prova. In particolare la Suprema Corte ha stabilito che: (1) la deroga al termine di preavviso (da due a uno anno) prevista dall'art. 3, comma 5 del Regolamento CE deve essere interpretata restrittivamente; l'esistenza e la necessità della riorganizzazione, se contestate dal distributore, devono essere provate dal fornitore con elementi concreti e non può essere lasciata alla sola discrezionalità imprenditoriale; (2) la Corte d'appello è stata formalistica nell'escludere la lettera del 24.4.2012 per tardività senza riconoscere un' implicita istanza di rimessione e ha motivato in modo generico la sua irrilevanza (firma parzialmente illeggibile) nonostante la provenienza non fosse contestata. Per queste ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Milano in diversa composizione per nuovo esame conforme ai principi indicati; gli altri motivi sono stati assorbiti. Sono state liquidate le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Citato nella censura relativa ad adempimento e responsabilità: la Corte ha ritenuto che la valutazione sull'esercizio del recesso non potesse eludere i principi di responsabilità e buona fede e che le condizioni che legittimano una deroga contrattuale debbano essere effettivamente provate.
Regolamento (CE) n. 1400/2002, art. 3, comma 5
preavviso minimo di due anni ovvero, in deroga, di un anno qualora "il fornitore receda dall’accordo in caso di necessità di riorganizzare l’intera rete o una parte sostanziale di essa"
La deroga al termine di due anni ha carattere restrittivo; l'esistenza e la necessità della riorganizzazione devono essere provate dal fornitore con elementi concreti che giustifichino una modifica significativa (sostanziale e geografica) e basata su motivi oggettivi di efficacia economica.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia, sentenza C‑125/05 (Vulcan)
Il principio della Corte UE è richiamato e applicato: la necessità di riorganizzazione deve essere accertata in termini concreti e il giudice nazionale deve richiedere al fornitore la prova delle condizioni che legittimano il recesso con preavviso ridotto; non si può lasciare insindacabilmente alla valutazione del fornitore.
Codice di procedura civile, artt. 116, 153, 161 comma 2, 183
Riguardano le regole probatorie e processuali: la Corte ha censurato l'eccessivo formalismo della Corte d'appello nell'escludere un documento formato successivamente al termine istruttorio senza riconoscere l'implicita istanza di rimessione e senza valutare la rilevanza probatoria del documento.
Richiamato nelle censure relative alla prova scritta: la Corte ha sottolineato che la mera risultanza di una copia o di firma non pienamente leggibile non può automaticamente rendere irrilevante un documento la cui provenienza non era contestata, dovendosi invece valutare il valore probatorio complessivo.
Codice di procedura civile, art. 132, comma 4
Invocato con riferimento al dovere di motivazione: la Cassazione ha ritenuto che alcune affermazioni della Corte d'appello fossero insufficientemente motivate e, per alcuni punti, fondate su richiamo a decisioni non pertinenti, motivazione che dovrà essere ripresa nel nuovo giudizio.
Massime di principio
- Quando un fornitore invoca la deroga al termine di preavviso prevista dal Regolamento UE per "necessità di riorganizzare" la rete, detta deroga va interpretata restrittivamente: il fornitore deve provare l'effettiva esistenza e la reale necessità economico-imprenditoriale della riorganizzazione.
- Se il distributore contesta le ragioni addotte per ridurre il preavviso, l'onere della prova spetta al fornitore; il giudice nazionale deve esaminare i fatti e gli elementi probatori, non limitarsi a deferire alla discrezionalità imprenditoriale.
- La mera predisposizione di un piano di riorganizzazione non è sufficiente: occorrono elementi che dimostrino la concreta necessità (modifiche sostanziali/geografiche, motivi oggettivi interni o esterni, tempistica e/o atti realizzativi).
- Documenti prodotti tardivamente non devono essere esclusi automaticamente: l'allegazione di documenti formati dopo i termini può implicare una richiesta di rimessione e il giudice deve valutare rilevanza e affidabilità, soprattutto se la provenienza non è contestata.
- Non è ammesso che la deroga contrattuale sia utilizzata come pretesto per elidere tutele previste dalla disciplina generale; principi di buona fede e correttezza esecutiva impongono una verifica sostanziale delle motivazioni addotte per recesso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 31 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 23129/2023 del 31/07/2023
- Sentenza civile · 31 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 23141/2023 del 31/07/2023
- Sentenza civile · 31 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 23191/2023 del 31/07/2023
- Sentenza civile · 31 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 23209/2023 del 31/07/2023
- Sentenza civile · 31 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 23238/2023 del 31/07/2023
- Sentenza civile · 31 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 23246/2023 del 31/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →