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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23179/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti contestavano la legittimità del recesso intimato da Daihatsu Italia nel 2010 dal rapporto di concessione per la vendita e assistenza di autoveicoli e ricambi: il preavviso indicato era di un anno invece dei due anni previsti dal contratto e dall'art. 3, comma 5, del Regolamento CE n. 1400/2002. Daihatsu aveva giustificato la riduzione del termine con la necessità di riorganizzare la rete di vendita; i concessionari sostenevano invece che quella era una scusa per abolire la rete e che il recesso fosse quindi illegittimo. In appello la Corte confermò il rigetto delle loro domande ritenendo non sindacabile la scelta imprenditoriale della concedente e dichiarando inammissibile, per tardività, una lettera prodotta dai ricorrenti (del 24.4.2012) e irrilevante come prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso (primo e secondo motivo), ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente omesso di applicare i principi della giurisprudenza comunitaria (sentenza C-125/05 "Vulcan") e del diritto nazionale in tema di onere della prova. In particolare la Suprema Corte ha stabilito che: (1) la deroga al termine di preavviso (da due a uno anno) prevista dall'art. 3, comma 5 del Regolamento CE deve essere interpretata restrittivamente; l'esistenza e la necessità della riorganizzazione, se contestate dal distributore, devono essere provate dal fornitore con elementi concreti e non può essere lasciata alla sola discrezionalità imprenditoriale; (2) la Corte d'appello è stata formalistica nell'escludere la lettera del 24.4.2012 per tardività senza riconoscere un' implicita istanza di rimessione e ha motivato in modo generico la sua irrilevanza (firma parzialmente illeggibile) nonostante la provenienza non fosse contestata. Per queste ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Milano in diversa composizione per nuovo esame conforme ai principi indicati; gli altri motivi sono stati assorbiti. Sono state liquidate le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Codice civile, art. 1218

    Citato nella censura relativa ad adempimento e responsabilità: la Corte ha ritenuto che la valutazione sull'esercizio del recesso non potesse eludere i principi di responsabilità e buona fede e che le condizioni che legittimano una deroga contrattuale debbano essere effettivamente provate.

  • Regolamento (CE) n. 1400/2002, art. 3, comma 5

    preavviso minimo di due anni ovvero, in deroga, di un anno qualora "il fornitore receda dall’accordo in caso di necessità di riorganizzare l’intera rete o una parte sostanziale di essa"

    La deroga al termine di due anni ha carattere restrittivo; l'esistenza e la necessità della riorganizzazione devono essere provate dal fornitore con elementi concreti che giustifichino una modifica significativa (sostanziale e geografica) e basata su motivi oggettivi di efficacia economica.

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia, sentenza C‑125/05 (Vulcan)

    Il principio della Corte UE è richiamato e applicato: la necessità di riorganizzazione deve essere accertata in termini concreti e il giudice nazionale deve richiedere al fornitore la prova delle condizioni che legittimano il recesso con preavviso ridotto; non si può lasciare insindacabilmente alla valutazione del fornitore.

  • Codice di procedura civile, artt. 116, 153, 161 comma 2, 183

    Riguardano le regole probatorie e processuali: la Corte ha censurato l'eccessivo formalismo della Corte d'appello nell'escludere un documento formato successivamente al termine istruttorio senza riconoscere l'implicita istanza di rimessione e senza valutare la rilevanza probatoria del documento.

  • Codice civile, art. 2719

    Richiamato nelle censure relative alla prova scritta: la Corte ha sottolineato che la mera risultanza di una copia o di firma non pienamente leggibile non può automaticamente rendere irrilevante un documento la cui provenienza non era contestata, dovendosi invece valutare il valore probatorio complessivo.

  • Codice di procedura civile, art. 132, comma 4

    Invocato con riferimento al dovere di motivazione: la Cassazione ha ritenuto che alcune affermazioni della Corte d'appello fossero insufficientemente motivate e, per alcuni punti, fondate su richiamo a decisioni non pertinenti, motivazione che dovrà essere ripresa nel nuovo giudizio.

Massime di principio

  • Quando un fornitore invoca la deroga al termine di preavviso prevista dal Regolamento UE per "necessità di riorganizzare" la rete, detta deroga va interpretata restrittivamente: il fornitore deve provare l'effettiva esistenza e la reale necessità economico-imprenditoriale della riorganizzazione.
  • Se il distributore contesta le ragioni addotte per ridurre il preavviso, l'onere della prova spetta al fornitore; il giudice nazionale deve esaminare i fatti e gli elementi probatori, non limitarsi a deferire alla discrezionalità imprenditoriale.
  • La mera predisposizione di un piano di riorganizzazione non è sufficiente: occorrono elementi che dimostrino la concreta necessità (modifiche sostanziali/geografiche, motivi oggettivi interni o esterni, tempistica e/o atti realizzativi).
  • Documenti prodotti tardivamente non devono essere esclusi automaticamente: l'allegazione di documenti formati dopo i termini può implicare una richiesta di rimessione e il giudice deve valutare rilevanza e affidabilità, soprattutto se la provenienza non è contestata.
  • Non è ammesso che la deroga contrattuale sia utilizzata come pretesto per elidere tutele previste dalla disciplina generale; principi di buona fede e correttezza esecutiva impongono una verifica sostanziale delle motivazioni addotte per recesso.

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