Cassazione Civile, Sentenza n. 23238/2023 del 31/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione dell'ordinanza n. 6805/2019 della Corte di Cassazione per errore di fatto, dedotto nella mancata valutazione di un terzo motivo di ricorso incidentale. Il terzo motivo censurava la qualificazione come "spoglio" (atti consistiti nel deposito di attrezzi nella stalla) di fatti che, secondo il ricorrente, dovevano essere considerati al più come "turbativa", e sosteneva che il vero spoglio fosse avvenuto solo con la recinzione dei terreni antistanti la stalla (da cui deriverebbe la tempestività dell'azione di reintegrazione). Il ricorso lamentava quindi omissione di decisione su un motivodistinto e autonomo rispetto agli altri motivi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione quanto alla censura di omissione: ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non avesse esaminato il terzo motivo incidentale e ha revocato l'ordinanza interlocutoria. Passata alla fase di merito (giudizio rescissorio), la Corte ha però rigettato il terzo motivo, ritenendo che la qualificazione dei fatti come "spoglio" o "turbativa" costituisca apprezzamento di merito (fatto) non sindacabile in cassazione se privo di vizi di logica o diritto. Di conseguenza il ricorso incidentale è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese (liquidate in €3.000 + €200 e con indicazione di ulteriore contributo ove dovuto).
Norme richiamate
codice di procedura civile - art. 391-bis c.p.c.
Consente la revocazione per errore di fatto delle sentenze della Corte di Cassazione; la Corte ha ritenuto applicabile la revocazione per omissione di decisione su un motivo, quando la sentenza non rifletta quanto emergente dagli atti
codice di procedura civile - art. 395, co.1, n.4 c.p.c.
Prevede la revocazione per errore di fatto; la Corte si è richiamata a tale norma per giustificare l'ammissione del riesame dovuto a divergenza tra sentenza e atti
codice di procedura civile - art. 360 co.1 nn. 3 e 5 c.p.c.
Rinvio alle ipotesi di impugnazione per violazione di norme processuali (n.3) e per motivazione insufficiente o viziata (n.5); la Corte ha considerato la natura del terzo motivo (in parte ravvisando che si trattava di apprezzamento di fatto non sindacabile ex art.360)
codice civile - artt. 1168 e 1170 c.c.
Norme sulla protezione del possesso e sul termine annuale per l'azione reintegratoria; il ricorrente contestava l'applicazione di tali norme (tempo di decorrenza del termine) sostenendo diversa qualificazione degli atti come turbativa invece che spoglio
codice di procedura civile - artt. 112, 115, 132 c.p.c.
Richiamati in rapporto alle doglianze sulla istruttoria, ammissibilità delle prove e motivazione; la Corte ha valutato che le contestazioni erano, quanto al terzo motivo, apprezzamenti di fatto
D.P.R. n. 115/2002 art. 13, co.1-quater (come integrato dalla L. n.228/2012)
Norma richiamata per la liquidazione del contributo unificato e oneri connessi; la sentenza ha previsto l'applicazione degli importi indicati
decreti-legge e norme organizzative (art.23 co.8-bis d.l. n.137/2020; art.7 d.l. n.105/2021; art.8 d.l. n.198/2022, convertite)
Richiamate in relazione alla trattazione del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale per le norme emergenziali/organizzative; la trattazione è stata effettuata secondo tali disposizioni
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è ammissibile quando la Corte di legittimità non ha deciso su uno o più motivi effettivamente proposti (omissione di decisione) e vi è una divergenza evidente tra il contenuto degli atti e la pronuncia. In questi casi è possibile ottenere il riesame della questione.
- La distinzione tra "spoglio" e "turbativa" del possesso è, in larga parte, una valutazione di fatto del giudice di merito: la Corte di Cassazione sindaca tali valutazioni solo se risultano vizi di logicità, mancanza o apparente contraddittorietà della motivazione.
- Se un motivo incidentale è autonomo rispetto ad altri capi di impugnazione, la Corte è tenuta a pronunciarsi esplicitamente su di esso; la semplice indicazione generica "rigetta nel resto" non vale a coprire un omesso esame di un motivo distinto.
- Nelle azioni possessorie la definizione del momento iniziale del termine annuale (art. 1170 c.c.) dipende dalla qualificazione fattuale dell'evento come spoglio o turbativa; per ottenere il sindacato in cassazione è necessario dimostrare vizi motivazionali o errori giuridici, non mera divergenza nella valutazione dei fatti.
- Per evitare rischi processuali, chi impugna in cassazione o propone motivi incidentali deve indicare con chiarezza i capi di sentenza impugnati e formulare le censure distinguendo gli aspetti di diritto da quelli di fatto, segnalando espressamente gli elementi di fatto controversi e decisivi che si ritengono non valutati.
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