Cassazione Civile, Ordinanza n. 12322/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una successione di contratti a tempo determinato nel settore scolastico stipulati tra una lavoratrice e l'amministrazione scolastica. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado che riconosceva alla lavoratrice sia il risarcimento del danno da illegittima apposizione del termine sia le differenze retributive connesse all'anzianità maturata dall'inizio del rapporto. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, tutti incentrati sulla contestazione della condanna risarcitoria e retributiva: ha dedotto violazione di norme interne e comunitarie sul lavoro a termine, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel riconoscere il danno nonostante la durata dei contratti reiterati fosse inferiore a tre anni; ha inoltre lamentato l'insussistenza dei presupposti del danno e la mancata prova del pregiudizio; infine ha richiamato la normativa del settore scolastico e la disciplina europea per sostenere che, almeno per la reiterazione infratriennale, potessero sussistere ragioni obiettive. La lavoratrice non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha ritenuto fondati, unitariamente considerati, i motivi che censuravano il riconoscimento del danno comunitario da illegittima reiterazione dei contratti a termine nel settore scolastico, osservando che dalla stessa sentenza impugnata risultava che i contratti della lavoratrice non avevano superato complessivamente il limite di trentasei mesi. Per tale ragione la sentenza è stata cassata limitatamente al punto relativo al risarcimento da illegittima apposizione del termine e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di legittimità. La statuizione sulle differenze retributive non risulta qui specificamente riformata nel dispositivo riportato, mentre il rinvio riguarda espressamente il profilo risarcitorio contestato.
Norme richiamate
Richiamati dal ricorrente per contestare la sussistenza del danno risarcibile; la Corte accoglie il ricorso nel senso che, nel caso di reiterazione dei contratti a termine nel settore scolastico, il danno comunitario non è configurabile se non è superato il limite complessivo di 36 mesi.
Direttiva 1999/70/CE
Utilizzata come parametro per valutare la legittimità della reiterazione dei contratti a termine nel settore scolastico.
Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE
Richiamato quale fonte europea di disciplina del lavoro a termine e della prevenzione degli abusi.
art. 4 della l. n. 124 del 1999
Norma dichiarata costituzionalmente illegittima nei limiti richiamati dalla Corte; il suo regime, letto alla luce della giurisprudenza di legittimità, rende illegittima la reiterazione dei contratti a termine oltre 36 mesi.
art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368 del 2001
Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni che avrebbero dovuto escludere la pretesa risarcitoria nel caso concreto.
art. 10, comma 4-bis, d.lgs. n. 368 del 2001
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del lavoro a termine.
art. 1 della l. n. 107 del 2015
Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina del reclutamento scolastico.
art. 32, commi 5 e 7, l. n. 183 del 2010
Richiamato dal ricorrente in tema di conseguenze risarcitorie dei contratti a termine illegittimi.
artt. 1223, 1226, 2056 e 2697 c.c.
Richiamati per contestare la sussistenza e la prova del danno; la Corte non li sviluppa autonomamente ma accoglie il ricorso perché la fattispecie non integra il presupposto del risarcimento secondo il consolidato orientamento sul settore scolastico.
art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994
Richiamato nel terzo motivo in relazione al servizio e al reclutamento nel comparto scuola.
art. 489 d.lgs. n. 297 del 1994
Richiamato nel terzo motivo insieme alle altre norme sul comparto scuola.
art. 526 d.lgs. n. 297 del 1994
Richiamato nel terzo motivo.
artt. 6 e 10 d.lgs. n. 368 del 2001
Richiamati nel terzo motivo sulla disciplina dei contratti a termine.
art. 9, comma 18, d.l. n. 70 del 2011 conv. in l. n. 106 del 2011
Richiamato nel terzo motivo come ulteriore parametro normativo del settore.
artt. 36 e 45 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamati nel terzo motivo.
artt. 77, 79 e 106 del c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007
Richiamati nel terzo motivo come disciplina collettiva di settore.
Massime di principio
- Nel reclutamento scolastico a tempo determinato, la reiterazione dei contratti stipulati per la copertura di cattedre o posti vacanti e disponibili è illegittima, ai fini della tutela contro l'abuso del termine, solo quando la durata complessiva, anche non continuativa, superi i trentasei mesi.
- Il limite dei trentasei mesi costituisce parametro rilevante per valutare l'abusività della successione dei contratti a termine nel comparto scuola, in quanto espressivo del termine entro il quale ordinariamente devono essere attivate le procedure concorsuali.
- Se dai fatti accertati risulta che la durata complessiva dei contratti a termine non supera il limite rilevante, non può riconoscersi il danno comunitario da illegittima reiterazione del termine.
- Quando il ricorso per cassazione investe unitariamente il riconoscimento del danno da abuso del termine, il giudice di legittimità deve verificare la sussistenza del presupposto oggettivo della reiterazione illegittima secondo l'orientamento consolidato della Corte.
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