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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08683/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente espropriante)

La controversia

La controversia riguarda la determinazione dell'indennità conseguente all'espropriazione di un'area sita nel Comune di Parma, occupata in parte da opere e utilizzata come accesso di stabilimento, ma ricadente secondo la Corte territoriale in fascia di rispetto stradale e ferroviaria. La corte d'appello aveva liquidato un'indennità di euro 15.000, escludendo la edificabilità del suolo, negando il valore pertinenziale rispetto al fabbricato principale, ritenendo agricola l'area o comunque non suscettibile di utilizzi intermedi diversi dall'agricolo, escludendo il ristoro per il soprassuolo e dichiarando tardive le domande di indennità per occupazione temporanea e asservimento. Con il ricorso per cassazione la società proprietaria deduceva: 1) violazione degli artt. 39 l. n. 2359/1865 e 13 NTA PRG, sostenendo che l'area fosse edificata e avesse destinazione produttiva, con conseguente maggiore valore indennitario; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché il lotto sarebbe stato effettivamente edificato e usato; 3) in subordine, erronea qualificazione del suolo come agricolo anziché come area con utilizzazioni intermedie e valorizzabile al 50% della volumetria trasferibile; 4) violazione dell'art. 817 c.c. e dell'art. 39 l. n. 2359/1865 per mancato riconoscimento del vincolo pertinenziale con il fabbricato principale; 5) violazione dell'art. 39 cit. per l'esclusione dell'indennità relativa ai manufatti e al soprassuolo; 6) violazione dell'art. 39 cit. e dei principi in materia di opposizione alla stima per l'affermazione di tardività delle domande di indennità di occupazione temporanea e asservimento, che la ricorrente riteneva ricomprese nella domanda di rideterminazione dell'indennizzo complessivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi cinque motivi, perché la corte d'appello si era attenuta alla giurisprudenza consolidata sulla inedificabilità legale delle fasce di rispetto stradali e ferroviarie, con conseguente applicazione del criterio del valore di mercato di terreno non edificabile; perché le censure sulla concreta destinazione e sulla qualificazione del bene miravano in realtà a una nuova valutazione del merito; perché la doglianza sul vincolo pertinenziale era priva di autosufficienza, non essendo state indicate le deduzioni processuali rilevanti; e perché le censure sul soprassuolo e sui manufatti erano ancora una volta dirette a contestare la valutazione di fatto. Il sesto motivo è stato ritenuto infondato: la domanda di indennità per occupazione legittima è autonoma rispetto a quella di espropriazione, ha diversa causa petendi e petitum, e nel giudizio ordinario introdotto nel 2010 non poteva essere proposta per la prima volta in comparsa conclusionale o in udienza, essendo ormai spirati i termini per modificare la domanda. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 39 l. 25 giugno 1865, n. 2359

    L'indennità di espropriazione va commisurata al valore del bene, ma per le aree legalmente inedificabili il criterio deve riferirsi al valore di un terreno non edificabile; non è consentito valorizzare l'area come edificabile o per pertinenza in assenza dei relativi presupposti.

  • art. 13 NTA del PRG del Comune di Parma

    La previsione urbanistica locale non può derogare al vincolo legale di inedificabilità imposto da norme primarie sulle fasce di rispetto.

  • artt. 18-21 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Le fasce di rispetto stradali comportano un divieto assoluto di costruzione e quindi inedificabilità legale dell'area.

  • art. 49 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753

    Anche la fascia di rispetto ferroviaria determina inedificabilità legale del suolo.

  • art. 817 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la pertinenzialità del suolo al fabbricato principale, ma la Corte ha escluso che dalle allegazioni processuali emergesse un vincolo idoneo a incidere sulla stima.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    La parte che denuncia questioni di fatto o allegazioni non risultanti dalla sentenza deve indicare specificamente gli atti e i documenti processuali rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità e il motivo non offre elementi per mutare orientamento.

  • art. 183 c.p.c.

    Nel giudizio di primo grado ordinario la parte può precisare o modificare la domanda nei limiti consentiti, ma non introdurre una domanda nuova oltre i termini processuali.

  • art. 163 c.p.c.

    Il processo ordinario davanti alla corte d'appello era soggetto alle regole di introduzione della domanda e di delimitazione del thema decidendum proprie del rito ordinario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussistendo la soccombenza, va dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 42 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto irrilevante ai fini della decisione sulla tardività della domanda di indennità di occupazione legittima.

  • art. 1 Protocollo addizionale CEDU

    Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non decisivo rispetto alle regole processuali sulla proposizione delle domande.

Massime di principio

  • Le aree inserite in fasce di rispetto stradale o ferroviaria sono legalmente inedificabili; nell'indennità di esproprio il valore va quindi commisurato come per un terreno non edificabile, senza che norme urbanistiche secondarie possano attribuire capacità edificatoria in deroga alla disciplina primaria.
  • La presenza di manufatti o di un utilizzo di fatto del suolo non è sufficiente, di per sé, a mutarne la qualificazione giuridica ai fini indennitari, se il vincolo legale di inedificabilità permane e la destinazione urbanistica non consente diverse utilizzazioni rilevanti.
  • Le censure che pretendono una diversa valutazione della consistenza, della destinazione concreta o della potenzialità economica del bene, quando investono apprezzamenti di merito compiuti dal giudice di appello, non integrano di regola violazione di legge né omesso esame di fatto decisivo, ma si risolvono in un'inammissibile richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio.
  • Chi fonda il ricorso su circostanze o deduzioni non ricavabili dalla sentenza impugnata deve rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza, indicando specificamente dove tali elementi siano stati dedotti e trascrivendone o sintetizzandone il contenuto essenziale.
  • La domanda di indennità di occupazione legittima è autonoma rispetto alla domanda di indennità di espropriazione, perché ha diversa causa petendi e diverso petitum; pertanto, nel giudizio ordinario, non può essere introdotta per la prima volta in comparsa conclusionale o in udienza oltre i termini per la modifica della domanda.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioniEspropriazione forzata
RamiDiritti realiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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