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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03690/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di un credito relativo a prestazioni sanitarie riabilitative, credito che la società ricorrente aveva acquisito in cessione. Il credito veniva fatto discendere dalla pretesa spettanza, in favore di un IRCCS fondazione privata convenzionata con l’università, della maggiorazione tariffaria prevista dall’art. 7 del D.Lgs. n. 517 del 1999 per le aziende ospedaliere integrate con l’università. In primo grado l’opposizione dell’ente sanitario aveva portato alla revoca del decreto ingiuntivo; in appello la domanda della cessionaria era stata comunque respinta perché l’istituto non era stato ritenuto "azienda mista" ex D.Lgs. n. 517 del 1999 e quindi non destinatario della maggiorazione. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione degli artt. 1, 2 e 7 D.Lgs. n. 517/1999, dell’art. 12 disp. prel. c.c., dell’art. 1362 c.c. e dei principi di interpretazione degli atti normativi e amministrativi, sostenendo che la fondazione dovesse essere qualificata come azienda mista/integrata con l’università e quindi avere diritto alla maggiorazione tariffaria; 2) violazione degli artt. 1362 e 1374 c.c., dell’art. 11 disp. prel. c.c. e dell’art. 113 c.p.c., sostenendo che il protocollo d’intesa del 1997 dovesse essere integrato dalla sopravvenuta disciplina del 1999, con conseguente insorgenza del diritto alla maggiorazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente. Ha affermato che l’interpretazione degli atti negoziali e amministrativi è riservata al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se svolta nel rispetto dei canoni ermeneutici e sorretta da motivazione non illogica. Nel merito, ha chiarito che il D.Lgs. n. 517 del 1999 prevede un procedimento formale e specifico per la costituzione delle aziende ospedaliere integrate con l’università; in mancanza di tale riconoscimento formale, e in assenza del requisito dello svolgimento del triennio clinico della facoltà di medicina presso la struttura, la fondazione deve essere considerata ente privato e non rientra tra le aziende ospedaliere universitarie destinatarie della maggiorazione tariffaria. Ha inoltre valorizzato la circostanza che la Regione non aveva partecipato al protocollo del 1997 e che, presso la fondazione, risultava attivo solo l’insegnamento di Neurologia e Riabilitazione motoria, non l’intero triennio clinico. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata invocata come norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione di legge.

  • artt. 1, 2 e 7 D.Lgs. n. 517 del 1999

    La Corte ha ritenuto che la costituzione delle aziende ospedaliere integrate con l’università richieda un procedimento formale e che, senza tale riconoscimento, una fondazione privata non possa beneficiarne; la maggiorazione tariffaria spetta solo alle strutture rientranti nella disciplina legale.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato quale criterio di interpretazione normativa, ma la Corte ha ribadito che la censura non può risolversi in una mera diversa lettura della disciplina da parte del ricorrente.

  • art. 1362 c.c.

    Le regole di interpretazione contrattuale si applicano anche agli atti amministrativi, ma la loro violazione va specificamente dedotta indicando il concreto scostamento del giudice di merito dai canoni ermeneutici.

  • art. 1374 c.c.

    Richiamato per sostenere l’integrazione del protocollo d’intesa con la disciplina sopravvenuta; la Corte non ha accolto la tesi perché ha escluso che la fondazione fosse destinataria della disciplina speciale.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla sopravvenienza normativa, ma non ritenuto decisivo dalla Corte ai fini del diritto alla maggiorazione.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per il principio iura novit curia; la Corte non ha ravvisato violazione rilevante.

  • art. 7 D.Lgs. n. 517 del 1999

    Prevede la procedura di costituzione delle aziende ospedaliere integrate con l’università; la maggiorazione tariffaria è collegata a tale formale inquadramento e non a una mera collaborazione convenzionale.

  • art. 2 D.Lgs. n. 517 del 1999

    Individua le tipologie di aziende ospedaliere universitarie, anche in via transitoria; la Corte ha escluso che la fondazione vi rientrasse senza formale riconoscimento.

  • art. 4 D.Lgs. n. 502 del 1992

    Richiamato come disciplina procedimentale poi superata, utile a confermare la necessità di una formale costituzione delle strutture ospedaliere integrate.

  • art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 229 del 1999

    Richiamato per l’abrogazione del previgente art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 502 del 1992.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per le conseguenze economiche del rigetto, secondo il regime del contributo unificato.

Massime di principio

  • La censura per violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale o degli atti amministrativi non è ammissibile se si risolve nella sola contrapposizione di una lettura alternativa del testo rispetto a quella adottata dal giudice di merito; occorre invece indicare specificamente quali canoni siano stati violati e in che modo.
  • L’interpretazione degli atti negoziali e amministrativi è questione di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia svolta nel rispetto dei criteri ermeneutici e sorretta da motivazione non illogica o contraddittoria.
  • Quando una disciplina speciale subordina un beneficio economico o tariffario a un formale procedimento di costituzione o di riconoscimento di una certa qualifica organizzativa, tale beneficio non può essere riconosciuto in base alla sola presenza sostanziale di attività analoghe o di accordi convenzionali, se manca il prescritto inquadramento formale.
  • La sopravvenienza di una norma che prevede una maggiorazione o un vantaggio economico non comporta automaticamente l’estensione del beneficio a soggetti che non rientrano nei presupposti soggettivi e procedimentali previsti dalla legge.
  • Per l’attribuzione di regimi tariffari o compensativi collegati a strutture sanitarie universitarie è decisiva la verifica della qualifica giuridica della struttura e della sussistenza del procedimento di riconoscimento previsto dalla legge, non essendo sufficiente un mero protocollo d’intesa tra università e soggetto privato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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