Cassazione Civile, Ordinanza n. 23725/2025 del 22/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dall’irrogazione, a una direttrice di istituto comprensivo, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dallo stipendio per quattro mesi, fondata su addebiti di inadempimento agli obblighi di rendicontazione, programmazione amministrativo-contabile e pagamento gravanti sull’istituto, nonché su una condotta ritenuta ostruzionistica e denigratoria durante una visita ispettiva e sulla compromissione dei rapporti fiduciari e collaborativi interni. La lavoratrice ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato il rigetto della domanda di illegittimità della sanzione, deducendo tre censure: (1) violazione dell’art. 2700 c.c. per avere attribuito fede privilegiata ai verbali ispettivi anche quanto a valutazioni soggettive, nonostante la querela presentata nei confronti dell’ispettore; (2) violazione degli artt. 55 e ss. d.lgs. 165/2001 per ritenuta tempestività della contestazione disciplinare, che secondo la ricorrente sarebbe stata tardiva perché i fatti erano noti già dal 2012; (3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserita acritica adesione del giudice d’appello alla decisione di primo grado e omesso esame di prove documentali e testimoniali decisive.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e degli atti di causa, senza scalfire la ratio della sentenza impugnata sulla fede privilegiata dei verbali limitatamente ai fatti oggettivamente accertati dall’ispettore; ha inoltre ribadito che la querela penale non incide, di per sé, sull’efficacia probatoria privilegiata del verbale nel giudizio civile. Il secondo motivo è stato ritenuto solo in parte infondato e per il resto inammissibile: la Corte ha confermato il principio secondo cui, nel procedimento disciplinare del pubblico impiego contrattualizzato, il termine decorre dalla conoscenza circostanziata dell’illecito, e ha ritenuto corretta la individuazione di tale momento nel deposito della relazione ispettiva del 4 febbraio 2015, con contestazione del 24 febbraio 2015 e sanzione del 28 maggio 2015. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale e dei fatti che questi attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti; non copre invece valutazioni soggettive o apprezzamenti personali del verbalizzante.
artt. 55 e ss. d.lgs. n. 165/2001
Nel pubblico impiego contrattualizzato il termine per la contestazione disciplinare decorre dalla conoscenza circostanziata dell’illecito da parte dell’ufficio competente, non dalla mera percezione generica di criticità pregresse.
art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001
Il termine per contestare l’infrazione e quello per irrogare la sanzione decorrono dal momento in cui l’ufficio competente viene a conoscenza degli elementi costitutivi dell’addebito.
La violazione può essere dedotta solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte fuori dai limiti di legge, non già per contestare la mera valutazione del materiale probatorio.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca efficacia di prova legale a elementi che ne sono privi o disattenda prove legali; non è censurabile in cassazione la valutazione di merito delle prove.
art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di riesame del merito, della prova o dell’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
- L’atto pubblico gode di fede privilegiata solo per i fatti oggettivi attestati dal pubblico ufficiale o da lui percepiti direttamente; non copre le valutazioni soggettive o le qualificazioni giuridiche operate nel verbale.
- La pendenza o la proposizione di una querela nei confronti del verbalizzante non elimina, di per sé, l’efficacia probatoria del verbale nel processo civile.
- Nel procedimento disciplinare del pubblico impiego contrattualizzato, il dies a quo per la contestazione decorre dalla conoscenza completa e circostanziata dell’illecito, cioè quando l’amministrazione disponga degli elementi necessari a individuare la condotta e valutarne la rilevanza disciplinare.
- Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili solo se si deduce l’utilizzo di prove non introdotte, di prove disposte fuori dei limiti di legge o la violazione della regola di prova legale; non sono uno strumento per contestare il convincimento raggiunto sul piano fattuale.
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