Cassazione Civile, Ordinanza n. 08088/2026 del 01/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il diniego opposto dall'Agenzia delle entrate a un'istanza di disapplicazione, per l'anno 2011, della disciplina sulle società non operative (c.d. società di comodo), presentata da una società a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. n. 600 del 1973. La società aveva dedotto difficoltà oggettive nella realizzazione di un progetto imprenditoriale, documentando pareri, autorizzazioni, permessi e comunicazioni di inizio lavori; l'Ufficio aveva ritenuto tali circostanze soggettive e non idonee a integrare le condizioni per la disapplicazione. In Cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi: 1) deduceva la nullità della sentenza e/o del procedimento sostenendo che il diniego di disapplicazione non rientrerebbe tra gli atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992; 2) invocava la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., assumendo che l'annullamento del diniego non equivalga ad autorizzazione preventiva alla disapplicazione della disciplina sulle società di comodo; 3) denunciava nullità per motivazione mancante o apparente, lamentando che la sentenza di appello si fosse limitata ad aderire alla documentazione prodotta dalla contribuente senza un'effettiva illustrazione delle ragioni decisorie e senza confrontarsi con le argomentazioni dell'Ufficio.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi, affermando la impugnabilità del diniego di disapplicazione delle norme antielusive e la sussistenza dell'interesse del contribuente a ottenere tutela giurisdizionale. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la sentenza della CTR era affetta da motivazione meramente assertiva e non consentiva di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame motivato e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973
Consente la richiesta di disapplicazione di norme antielusive; il diniego dell'amministrazione è impugnabile perché esprime una pretesa tributaria specifica e immediatamente lesiva.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
L'elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma va intesa per categorie e non impedisce l'impugnazione di atti con effetti analoghi e lesivi, come il diniego di disapplicazione di norme antielusive.
art. 11 della legge n. 212 del 2000
Le risposte agli interpelli ordinari non sono di regola impugnabili perché meri pareri; fa eccezione il diniego di disapplicazione di norme antielusive, impugnabile in quanto contenente una compiuta pretesa tributaria.
art. 24 Cost.
Richiamato quale parametro che giustifica un'interpretazione non eccessivamente restrittiva dell'impugnabilità degli atti tributari, a tutela del contribuente.
art. 53 Cost.
Richiamato a sostegno dell'interpretazione costituzionalmente orientata della tutela del contribuente nel contenzioso tributario.
art. 97 Cost.
Richiamato quale parametro di buon andamento dell'amministrazione, in coerenza con l'interpretazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992.
L'interesse ad agire sussiste quando il diniego amministrativo determina una pretesa tributaria specifica e attuale suscettibile di tutela giudiziaria.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Utilizzato per censurare la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente, riconducibile a error in procedendo.
art. 111 Cost.
Impone che la decisione sia motivata in modo percepibile e non meramente assertivo.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
La sentenza tributaria deve essere motivata; la mera adesione assertiva a documenti non soddisfa l'obbligo motivazionale.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La motivazione deve rendere percepibile il ragionamento decisorio; non basta un'apparenza grafica priva di effettivo contenuto argomentativo.
Norma processuale che disciplina la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c.
Richiamato per la regolazione delle spese nel giudizio di rinvio.
art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità nel processo tributario.
art. 54 legge n. 83 del 2012
È richiamato nel chiarire i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 12 delle preleggi
Usato come criterio ermeneutico per interpretare la riforma del vizio di motivazione in chiave di minimo costituzionale.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il nuovo testo viene letto come riduzione al minimo costituzionale del controllo di legittimità sulla motivazione; restano censurabili solo le anomalie motivazionali estreme.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario l'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, pur formulando un elenco tassativo di atti impugnabili, va interpretato in senso sostanziale e per categorie omogenee: è impugnabile anche un atto non nominato espressamente quando contenga una pretesa tributaria ben individuata, motivata e immediatamente lesiva.
- Il diniego di disapplicazione di norme antielusive reso dall'amministrazione finanziaria è impugnabile dal contribuente, perché non è un mero parere ma un atto che manifesta il convincimento dell'Ufficio su uno specifico rapporto tributario e produce effetti pregiudizievoli attuali.
- L'interesse ad agire sussiste quando l'atto amministrativo impugnato incide concretamente sulla sfera giuridica del contribuente, anche se non assume la forma di un atto autoritativo tipico.
- Nel giudizio di legittimità la censura di motivazione è ammissibile solo nei casi di anomalia motivazionale che equivalgono a mancanza sostanziale di motivazione; non è sufficiente lamentare una motivazione insufficiente o non persuasiva.
- La motivazione della sentenza è apparente quando, pur esistente sul piano grafico, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, perché si limita ad affermazioni assertive o a un generico richiamo della documentazione senza confronto con le difese avversarie.
- La decisione del giudice di merito deve dare conto in modo intelligibile delle ragioni per cui ritiene provati i fatti decisivi; in mancanza, la sentenza è nulla e va cassata con rinvio per nuovo esame motivato.
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