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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08088/2026 del 01/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il diniego opposto dall'Agenzia delle entrate a un'istanza di disapplicazione, per l'anno 2011, della disciplina sulle società non operative (c.d. società di comodo), presentata da una società a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. n. 600 del 1973. La società aveva dedotto difficoltà oggettive nella realizzazione di un progetto imprenditoriale, documentando pareri, autorizzazioni, permessi e comunicazioni di inizio lavori; l'Ufficio aveva ritenuto tali circostanze soggettive e non idonee a integrare le condizioni per la disapplicazione. In Cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi: 1) deduceva la nullità della sentenza e/o del procedimento sostenendo che il diniego di disapplicazione non rientrerebbe tra gli atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992; 2) invocava la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., assumendo che l'annullamento del diniego non equivalga ad autorizzazione preventiva alla disapplicazione della disciplina sulle società di comodo; 3) denunciava nullità per motivazione mancante o apparente, lamentando che la sentenza di appello si fosse limitata ad aderire alla documentazione prodotta dalla contribuente senza un'effettiva illustrazione delle ragioni decisorie e senza confrontarsi con le argomentazioni dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi due motivi, affermando la impugnabilità del diniego di disapplicazione delle norme antielusive e la sussistenza dell'interesse del contribuente a ottenere tutela giurisdizionale. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la sentenza della CTR era affetta da motivazione meramente assertiva e non consentiva di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame motivato e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973

    Consente la richiesta di disapplicazione di norme antielusive; il diniego dell'amministrazione è impugnabile perché esprime una pretesa tributaria specifica e immediatamente lesiva.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    L'elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma va intesa per categorie e non impedisce l'impugnazione di atti con effetti analoghi e lesivi, come il diniego di disapplicazione di norme antielusive.

  • art. 11 della legge n. 212 del 2000

    Le risposte agli interpelli ordinari non sono di regola impugnabili perché meri pareri; fa eccezione il diniego di disapplicazione di norme antielusive, impugnabile in quanto contenente una compiuta pretesa tributaria.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato quale parametro che giustifica un'interpretazione non eccessivamente restrittiva dell'impugnabilità degli atti tributari, a tutela del contribuente.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato a sostegno dell'interpretazione costituzionalmente orientata della tutela del contribuente nel contenzioso tributario.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato quale parametro di buon andamento dell'amministrazione, in coerenza con l'interpretazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire sussiste quando il diniego amministrativo determina una pretesa tributaria specifica e attuale suscettibile di tutela giudiziaria.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Utilizzato per censurare la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente, riconducibile a error in procedendo.

  • art. 111 Cost.

    Impone che la decisione sia motivata in modo percepibile e non meramente assertivo.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    La sentenza tributaria deve essere motivata; la mera adesione assertiva a documenti non soddisfa l'obbligo motivazionale.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve rendere percepibile il ragionamento decisorio; non basta un'apparenza grafica priva di effettivo contenuto argomentativo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che disciplina la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c.

    Richiamato per la regolazione delle spese nel giudizio di rinvio.

  • art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità nel processo tributario.

  • art. 54 legge n. 83 del 2012

    È richiamato nel chiarire i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 12 delle preleggi

    Usato come criterio ermeneutico per interpretare la riforma del vizio di motivazione in chiave di minimo costituzionale.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il nuovo testo viene letto come riduzione al minimo costituzionale del controllo di legittimità sulla motivazione; restano censurabili solo le anomalie motivazionali estreme.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario l'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, pur formulando un elenco tassativo di atti impugnabili, va interpretato in senso sostanziale e per categorie omogenee: è impugnabile anche un atto non nominato espressamente quando contenga una pretesa tributaria ben individuata, motivata e immediatamente lesiva.
  • Il diniego di disapplicazione di norme antielusive reso dall'amministrazione finanziaria è impugnabile dal contribuente, perché non è un mero parere ma un atto che manifesta il convincimento dell'Ufficio su uno specifico rapporto tributario e produce effetti pregiudizievoli attuali.
  • L'interesse ad agire sussiste quando l'atto amministrativo impugnato incide concretamente sulla sfera giuridica del contribuente, anche se non assume la forma di un atto autoritativo tipico.
  • Nel giudizio di legittimità la censura di motivazione è ammissibile solo nei casi di anomalia motivazionale che equivalgono a mancanza sostanziale di motivazione; non è sufficiente lamentare una motivazione insufficiente o non persuasiva.
  • La motivazione della sentenza è apparente quando, pur esistente sul piano grafico, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, perché si limita ad affermazioni assertive o a un generico richiamo della documentazione senza confronto con le difese avversarie.
  • La decisione del giudice di merito deve dare conto in modo intelligibile delle ragioni per cui ritiene provati i fatti decisivi; in mancanza, la sentenza è nulla e va cassata con rinvio per nuovo esame motivato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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