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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16143/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di un invito a comparire fondato su indici di capacità contributiva ex art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, l’amministrazione finanziaria emetteva un avviso di accertamento per maggiore IRPEF, addizionale regionale e comunale, oltre sanzioni e interessi, ritenendo non sufficientemente giustificata la provenienza delle somme impiegate per alcuni investimenti patrimoniali. Il contribuente otteneva un accoglimento solo parziale in primo grado, ma in appello la controversia veniva definita sfavorevolmente dopo una precedente declaratoria di inammissibilità e un primo rinvio della Cassazione. Nel nuovo ricorso per cassazione il contribuente articolava quattro motivi: 1) nullità per violazione dell’art. 115 c.p.c., assumendo che il giudice di merito avesse ignorato o travisato la documentazione sulle disponibilità economiche del nucleo familiare tra 1997 e 2007 e avesse erroneamente limitato l’esame a un quinquennio; 2) nullità per violazione dell’art. 132 c.p.c., deducendo motivazione indecifrabile o apparente; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 210 e 213 c.p.c. e dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, oltre a omesso esame di fatti decisivi, contestando la valutazione sugli investimenti della moglie e la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi; 4) violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. per la condanna alle spese, ritenuta ingiusta in ragione dell’accoglimento parziale in primo grado, del precedente rinvio e di altra sentenza favorevole relativa a diverso anno d’imposta.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo, e infondati il secondo e il quarto. In particolare, ha osservato che la censura ex art. 115 c.p.c. non colpiva la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e comunque mirava a contestare la valutazione delle prove, non un vero travisamento; che la motivazione della decisione di merito superava il minimo costituzionale richiesto; che le doglianze su riparto dell’onere probatorio, valutazione delle prove e mancato esercizio dei poteri ex artt. 210 e 213 c.p.c. erano in larga parte generiche o non scrutinabili in cassazione; e che la regolazione delle spese era corretta perché va riferita all’esito globale del processo, non alle singole fasi, risultando irrilevante l’esito di altro giudizio relativo a diversa annualità. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. e al versamento dell’ulteriore importo previsto per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    "indici di capacità contributiva"

    legittima l’accertamento sintetico quando la capacità di spesa/investimento risulti incoerente rispetto al reddito dichiarato e il contribuente non fornisca prova idonea della provenienza delle somme.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice decide su prove non introdotte dalle parti o disattende la regola di giudizio sui fatti non contestati; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio o prospettare un preteso travisamento non assoluto della prova.

  • art. 132 c.p.c.

    la nullità motivazionale ricorre solo in caso di mancanza assoluta della motivazione o di motivazione meramente apparente/anomala; non quando il ragionamento del giudice sia comprensibile e idoneo a sorreggere il decisum.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione si ha solo se l’onere della prova è posto a carico di una parte diversa da quella cui spetta secondo le regole sostanziali; non è deducibile per criticare il modo in cui il giudice ha apprezzato le prove.

  • art. 210 c.p.c.

    l’ordine di esibizione è rimedio discrezionale e non può supplire all’inerzia probatoria delle parti; la sua mancata adozione non è di regola censurabile in cassazione.

  • art. 213 c.p.c.

    il mancato esercizio del potere di acquisire informazioni dalla pubblica amministrazione è censurabile solo se vi sia stata sollecitazione di parte, un rifiuto motivato e se l’ordine giudiziale sia l’unico mezzo per ottenere quelle informazioni.

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    la regolazione delle spese segue il principio della soccombenza in relazione all’esito globale del processo; nel giudizio di rinvio il giudice può compensare o porre a carico anche della parte vittoriosa in singole fasi le spese, se complessivamente soccombente.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    consente la condanna al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte quando il giudizio sia definito in conformità alla proposta del consigliere delegato.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    consente la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende nei casi previsti dalla norma, come conseguenza della definizione del giudizio nei termini indicati dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    impone il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il ricorso per cassazione è respinto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione accelerata proposta dal consigliere delegato; la Corte decide poi sul ricorso dopo l’opposizione della parte.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    menzionato nella sequenza processuale per la richiesta della parte di trattazione nelle forme ordinarie.

Massime di principio

  • La deduzione della violazione dell’art. 115 c.p.c. in cassazione non può essere usata per rimettere in discussione la mera valutazione delle prove: occorre allegare che il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia ignorato la regola del giudizio sui fatti non contestati/notori.
  • Il travisamento della prova è censurabile solo quando l’informazione probatoria sia stata completamente e radicalmente alterata; non basta sostenere che il giudice abbia tratto una conclusione logica diversa da quella auspicata dalla parte.
  • La nullità per motivazione apparente o mancante ricorre solo quando la sentenza non consenta di comprendere la ratio decidendi; una motivazione sintetica ma coerente e comprensibile è sufficiente a superare il minimo costituzionale.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. presuppone un errore nell’individuazione del soggetto gravato dall’onere della prova, non la contestazione del convincimento raggiunto dal giudice all’esito della valutazione del materiale probatorio.
  • Nel processo tributario i poteri istruttori officiosi del giudice non sostituiscono l’onere delle parti di allegare e provare i fatti rilevanti; la mancata attivazione di tali poteri non è di regola sindacabile se non nei casi specifici previsti dalla giurisprudenza.
  • La regolazione delle spese nel giudizio di rinvio va effettuata considerando l’esito finale e globale della lite, non il risultato delle singole fasi processuali o di altri giudizi tra le stesse parti su annualità diverse.
  • Nei giudizi definiti in conformità alla proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. possono trovare applicazione le conseguenze economiche ulteriori previste dall’art. 96 c.p.c. e dall’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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