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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36372/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un condomino, nudo proprietario di un'unità immobiliare compresa in un edificio condominiale, aveva agito per far accertare se alcune opere e le relative spese richieste dal condominio dovessero qualificarsi come ordinarie o straordinarie, con conseguente diversa imputazione tra nudo proprietario e usufruttuario secondo la disciplina applicabile ratione temporis. Il tribunale aveva rigettato la domanda e accolto la riconvenzionale del condominio, condannando il condomino al pagamento di una somma per oneri condominiali. La corte d'appello aveva poi respinto l'appello ritenendo che le delibere assembleari di approvazione e riparto delle spese non fossero nulle, ma al più annullabili, e che non essendo state tempestivamente impugnate fossero divenute vincolanti. Nel ricorso per cassazione si denunciava, da un lato, la violazione degli artt. 1004, 1005, 1117 e 1123 c.c., sostenendo che la suddivisione delle spese tra nudo proprietario e usufruttuario era stata effettuata in violazione di tali norme e che le delibere fossero nulle; dall'altro, si lamentava la nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia e omessa motivazione sulla censura relativa alle spese di lite e alla mancata compensazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che, nel regime anteriore alla l. n. 220/2012, la contestazione relativa alla ripartizione delle spese tra nudo proprietario e usufruttuario atteneva alla concreta suddivisione delle spese condominiali e integrava un vizio di annullabilità della delibera, soggetto al termine di decadenza di cui all'art. 1137, comma 2, c.c. Poiché le delibere non erano state impugnate nei termini, esse erano divenute vincolanti e costituivano titolo sufficiente del credito del condominio. Da ciò discendeva anche l'inammissibilità dell'azione di mero accertamento proposta per rimettere in discussione l'importo dovuto dal condomino. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la statuizione sulle spese di primo grado rientrasse nella discrezionalità del giudice di merito e non fosse censurabile per omessa motivazione specifica sul mancato esercizio del potere di compensazione. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1004 c.c.

    Nel regime previgente alla riforma del condominio, le spese di amministrazione e manutenzione ordinaria gravavano sull'usufruttuario.

  • art. 1005 c.c.

    Nel regime previgente alla riforma del condominio, le riparazioni straordinarie restavano a carico del nudo proprietario.

  • art. 1117 c.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate nella ripartizione delle spese condominiali.

  • art. 1123 c.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate nella ripartizione delle spese condominiali tra i partecipanti al condominio.

  • art. 67, comma 8, disp. att. c.c.

    Dopo la riforma del 2012, nudo proprietario e usufruttuario rispondono solidalmente dei contributi dovuti all'amministratore per l'unità immobiliare in usufrutto.

  • art. 1137, comma 2, c.c.

    Le deliberazioni annullabili vanno impugnate entro il termine di decadenza; decorso il termine, la delibera diviene vincolante e titolo del credito condominiale.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso non superava il vaglio preliminare di inammissibilità per contrasto con l'orientamento consolidato della Corte.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla dedotta omessa pronuncia, ma ritenuto non fondato perché la censura sulle spese rientrava nel potere discrezionale del giudice.

  • art. 134 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per omessa motivazione sulla regolamentazione delle spese di lite.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Invocato come parametro costituzionale del dovere di motivazione, ma non ritenuto violato nella fattispecie.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non richiede una motivazione espressa sul mancato uso della facoltà.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione in camera di consiglio del ricorso manifestamente inammissibile.

  • art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c.

    Richiamato come base per la declaratoria di inammissibilità in sede camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Sussiste l'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel regime previgente alla riforma del condominio, la ripartizione delle spese tra nudo proprietario e usufruttuario segue i criteri degli artt. 1004 e 1005 c.c.; tuttavia, la contestazione della delibera assembleare che distribuisca tali spese in modo non conforme a quei criteri integra un vizio di annullabilità, non di nullità.
  • Le deliberazioni condominiali annullabili devono essere impugnate nel termine di decadenza dell'art. 1137, comma 2, c.c.; se non tempestivamente impugnate, diventano vincolanti e costituiscono titolo sufficiente del credito del condominio.
  • Non è proponibile un'azione di mero accertamento per rimettere in discussione, dopo l'inoppugnabilità della delibera, la misura della contribuzione condominiale dovuta dal singolo partecipante.
  • La scelta del giudice di merito di compensare o non compensare le spese processuali appartiene alla sua discrezionalità e non richiede una motivazione espressa sul mancato esercizio della facoltà di compensazione, salvo i limiti di legge.
  • Un ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già superate da un orientamento consolidato della Corte non supera il vaglio di ammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiImpugnazioniSpese di lite
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieImpugnazione delibere assembleariRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaNullitàGiudicato

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