Cassazione Civile, Ordinanza n. 19080/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo la motivazione della sentenza della CTR meramente apparente e quindi nulla. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per IRES relativa all'anno 2007, recuperando a tassazione un maggior reddito d'impresa. La pretesa si fondava, da un lato, sull'asserito utilizzo in eccedenza di un fondo rischi per cause in corso e, dall'altro, sulla ricostruzione della plusvalenza realizzata in occasione della cessione di una partecipazione societaria. La società aveva in precedenza conferito un complesso aziendale in una nuova società, aveva poi ceduto la partecipazione a un primo acquirente con contratto successivamente risolto per inadempimento, trattenendo una caparra confirmatoria e rilevando un fondo rischi, e infine aveva ceduto nuovamente le quote a diversi acquirenti. In primo e secondo grado i giudici tributari avevano accolto la tesi della società. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione solo apparente, in violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 36 d.lgs. 546/1992 e 111 Cost.; 2) violazione dell'art. 87 TUIR e degli artt. 1453 e 1458 c.c., sostenendo che, essendo stato risolto il primo contratto di cessione, il valore fiscale del cespite non poteva essere sostituito dal diverso valore di bilancio riappostato dopo la risoluzione, e che la plusvalenza della successiva cessione andava calcolata sul valore fiscale originario. La società ha resistito con controricorso.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per cassazione fondato sulla nullità della sentenza per vizio di motivazione processualmente rilevante.
la sua violazione è dedotta come causa di nullità della sentenza per motivazione apparente.
richiamato quale norma che impone una motivazione idonea e non solo apparente.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione delle sentenze tributarie.
art. 111, sesto comma, Cost.
invocato come parametro costituzionale del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro del motivo di legittimità per violazione di legge sostanziale.
richiamato dal ricorrente per contestare la corretta determinazione della plusvalenza tassabile.
richiamati in relazione agli effetti della risoluzione del contratto e alla irrilevanza, secondo l'Ufficio, del contratto risolto ai fini del calcolo della plusvalenza.
Massime di principio
- La sentenza tributaria è nulla quando la motivazione non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, perché si risolve in affermazioni apodittiche, incomprensibili o solo apparenti.
- In presenza di specifiche contestazioni dell'Amministrazione finanziaria sulla determinazione della base imponibile, il giudice di merito deve spiegare in modo chiaro perché ritiene corretti i valori fiscali o contabili adottati dal contribuente.
- Se il primo motivo di ricorso per cassazione, relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente, è accolto, resta assorbito il motivo subordinato che investe il merito della questione fiscale.
- La risoluzione di un contratto e le vicende successive dell'operazione devono essere esaminate con puntualità quando incidono sulla determinazione della plusvalenza imponibile e sul valore di riferimento del bene o della partecipazione ceduta.
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