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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11752/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di equa riparazione ex L. 89/2001 proposta per la durata eccessiva di un processo amministrativo iniziato nel 1994 e definito nel 2017. In sede di rinvio, la Corte d'appello aveva riconosciuto un indennizzo molto contenuto, ma aveva escluso dal computo della durata un lungo arco temporale, ritenendo il processo "quiescente" e non imputabile all'amministrazione tra la data dell'ordinanza che aveva accolto la sospensiva e quella del deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza. Il ricorrente ha denunciato: 1) violazione degli artt. 2 e 2-bis L. 89/2001, dell'art. 51, comma 1, R.D. 642/1907 e dell'art. 23, comma 1, L. 1034/1971, sostenendo che, poiché il giudizio amministrativo era iniziato prima del 2010, la disciplina applicabile era quella previgente e che egli aveva comunque coltivato il giudizio mediante istanza di fissazione dell'udienza e istanza di prelievo, dimostrando l'interesse alla decisione; 2) violazione delle norme sulle spese di lite e dei parametri professionali, ma tale motivo è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errata l'esclusione dal computo della durata del periodo in cui il processo amministrativo era rimasto inerte. Ha ribadito che, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, l'istanza di prelievo non incide sul calcolo della durata complessiva del giudizio, che va riferito all'intero svolgimento processuale e non alla sola fase successiva all'istanza. Ha inoltre osservato che non può imputarsi al ricorrente la mancata attivazione di un istituto introdotto solo nel 2008, specie quando egli vi aveva comunque provveduto dopo poco più di un anno. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il decreto impugnato è stato cassato, con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, affinché riesamini il periodo utile ai fini dell'indennizzo secondo il principio di diritto enunciato.

Norme richiamate

  • art. 2 L. 89/2001

    Richiamato come base normativa dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo.

  • art. 2-bis L. 89/2001

    Richiamato per la determinazione dell'indennizzo nel giudizio di equa riparazione.

  • art. 51, comma 1, R.D. 642/1907

    Indicato dal ricorrente come disciplina applicabile ratione temporis al processo amministrativo iniziato prima del 2010.

  • art. 23, comma 1, L. 1034/1971

    Indicato dal ricorrente come disciplina applicabile ratione temporis al processo amministrativo iniziato prima del 2010.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge invocata a fondamento dei motivi di ricorso.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di spese processuali.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di compensi professionali.

  • artt. 2, 4 e 5 D.M. 55/2014

    Richiamati nel secondo motivo per la liquidazione dei compensi e delle spese.

  • art. 54, comma 2, d.l. n. 112/2008 conv. in l. n. 133/2008

    Richiamato dalla Corte per evidenziare che l'istanza di prelievo è istituto introdotto dal 2008 e non può essere preteso per periodi anteriori.

Massime di principio

  • Nel giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, l'istanza di prelievo non incide sul computo della durata complessiva del processo, che deve essere valutata sull'intero svolgimento della causa e non solo sulla fase successiva all'istanza.
  • Non può essere addebitata alla parte la mancata attivazione di un rimedio processuale introdotto successivamente all'inizio del giudizio, quando il processo sia iniziato in un regime normativo anteriore.
  • Ai fini dell'equa riparazione, la persistenza dell'interesse alla decisione può desumersi anche da atti di impulso processuale quali l'istanza di fissazione dell'udienza e l'istanza di prelievo, ove previsti dalla disciplina ratione temporis.
  • Se il giudice di merito esclude dal periodo indennizzabile una lunga fase processuale sulla base di un'erronea lettura del rilievo dell'istanza di prelievo, il decreto va cassato con rinvio per il riesame del periodo utile ai fini dell'indennizzo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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