Cassazione Civile, Ordinanza n. 30692/2022 del 18/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione di un giudicato tributario che aveva riconosciuto il diritto al rimborso del 90% dell'IRPEF versata per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, in relazione ai benefici fiscali previsti per i soggetti colpiti dal sisma del 1990. La Commissione tributaria regionale, ritenendo che l'Agenzia avesse corrisposto solo il 50% di quanto dovuto e che non fosse applicabile la riduzione percentuale introdotta dallo ius superveniens, aveva ordinato il pagamento integrale e nominato un commissario ad acta. L'Agenzia delle entrate ha impugnato tale decisione con un solo motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, l. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies d.l. 91/2017 conv. in l. 123/2017. Secondo la ricorrente, la norma sopravvenuta, entrata in vigore prima della sentenza impugnata e attuata con provvedimento direttoriale, si applica anche al giudizio di ottemperanza, senza distinguere tra rimborsi chiesti in via amministrativa e rimborsi oggetto di titolo giudiziale, e la CTR avrebbe errato anche nel ritenere insussistente la prova dell'incapienza dei fondi e nel porre l'onere probatorio a carico dell'Amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto fondato il motivo, osservando che la disciplina sopravvenuta sui limiti di attuazione dei rimborsi per i benefici fiscali connessi agli eventi calamitosi non incide sul diritto sostanziale già accertato, ma disciplina la fase esecutiva e di ottemperanza. Pertanto il giudice dell'ottemperanza avrebbe dovuto verificare la disponibilità dei fondi stanziati e, in caso di incapienza, adottare le specifiche misure esecutive previste dalla normativa di contabilità pubblica, anche mediante commissario ad acta e speciale ordine di pagamento in conto sospeso, senza poter escludere in radice l'applicabilità dello ius superveniens. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992
Il comma 10 limita le censure contro la sentenza resa in ottemperanza alle violazioni di natura procedimentale, ma si estende anche a ogni error in procedendo del giudice dell'ottemperanza, incluso il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare e integrare il giudicato. Il comma 7 è richiamato come formula che il giudice non può limitarsi a riprodurre in modo generico, dovendo specificare le modalità di attuazione del comando giudiziale.
art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014
La disposizione, come modificata, disciplina i limiti di spesa e le modalità di rimborso dei tributi indebitamente versati dai soggetti colpiti dal sisma del 1990; incide sulla fase di attuazione del diritto al rimborso e non sul diritto sostanziale accertato in giudizio.
art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017 conv. in l. n. 123 del 2017
Lo ius superveniens ha natura procedimentale/esecutiva, si applica anche ai giudizi di ottemperanza instaurati dopo la sua entrata in vigore e impone di verificare la capienza dei fondi stanziati, con eventuale riduzione percentuale e ulteriori modalità contabili di esecuzione; non comporta una falcidia del diritto patrimoniale già giudizialmente accertato.
È richiamato come intervento normativo successivo che si inserisce nella disciplina dei fondi e delle modalità di attuazione del rimborso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Regolano la trattazione camerale del ricorso per cassazione.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996 conv. in l. n. 30 del 1997
Consente l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso per l'esecuzione di pagamenti dovuti dall'Amministrazione dello Stato.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di ottemperanza, il giudice non si limita a prendere atto del giudicato ma deve anche determinare e completare le modalità concrete di attuazione del comando, specie quando la normativa sopravvenuta disciplina la fase esecutiva del rimborso.
- Le disposizioni sopravvenute che incidono sui limiti e sulle modalità di pagamento di rimborsi fiscali derivanti da eventi calamitosi si applicano anche ai giudizi di ottemperanza instaurati dopo la loro entrata in vigore, pur se il diritto al rimborso sia già stato accertato con sentenza definitiva.
- La verifica dell'esistenza e della capienza dei fondi stanziati ai fini dell'esecuzione del rimborso attiene al procedimento di esecuzione del giudicato e non è soggetta a una rigida ripartizione dell'onere della prova tra le parti.
- In caso di incapienza delle risorse, il giudice dell'ottemperanza deve adottare determinazioni specifiche, anche mediante commissario ad acta e ricorso alle procedure di contabilità pubblica, per assicurare l'integrale esecuzione del giudicato.
- Dalla disciplina di riferimento, letta alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, non è desumibile una riduzione sostanziale del credito già giudizialmente accertato; eventuali limiti operano solo sul piano attuativo e contabile.
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