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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11268/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una convenzione stipulata per il recupero edilizio di dodici alloggi, finanziata con un contributo in conto capitale. La società originariamente beneficiaria si era impegnata a realizzare i lavori e a locare gli alloggi per trent'anni; la convenzione prevedeva, in caso di mancato rispetto degli obblighi, la revoca del contributo e la restituzione di quanto già erogato. Successivamente il complesso fu venduto a un'altra società, che nell'atto di acquisto dichiarò di conoscere la convenzione e di obbligarsi a rispettarne tutte le clausole. Il Comune agì per ottenere la restituzione del contributo, sostenendo che vi fosse stato inadempimento degli obblighi convenzionali e che anche l'avente causa dovesse rispondere della restituzione. Il Tribunale condannò la società originaria beneficiaria e respinse la domanda verso l'acquirente; la Corte d'appello confermò, ritenendo che la restituzione potesse essere chiesta solo a chi aveva effettivamente incassato il contributo. Nel ricorso per cassazione il Comune dedusse: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la Corte avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di condanna dell'avente causa; 2) violazione delle norme in tema di risoluzione per inadempimento, revoca del contributo, convenzione urbanistica e disciplina regionale, sostenendo che la revoca e la restituzione erano equivalenti alla risoluzione e che il subentro contrattuale trasferiva anche l'obbligo restitutorio; 3) omesso esame dell'inadempimento dell'acquirente all'obbligo di locare gli alloggi entro il termine previsto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, inammissibile il terzo motivo e fondato il secondo motivo. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione anche per le spese. La Suprema Corte ha ritenuto erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso la responsabilità dell'avente causa solo perché non era stato il percettore materiale del contributo: una volta accertato il subentro nella convenzione e negli obblighi da essa derivanti, anche l'acquirente risponde dell'inadempimento e dell'obbligo di restituzione previsto dalla convenzione a seguito della revoca legittimamente disposta. La Corte ha inoltre distinto la fattispecie dalla ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., osservando che qui il titolo della pretesa non era una dazione indebita, ma la decadenza/revoca per inadempimento nell'ambito di un rapporto convenzionale subentrato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre omessa pronuncia; la Corte ha escluso la violazione perché la domanda restitutoria era stata esaminata e decisa, ancorché sfavorevolmente al ricorrente.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    norma processuale richiamata come base del primo motivo di ricorso.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata come base del secondo motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    norma processuale richiamata come base del terzo motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 1453 c.c.

    richiamato per sostenere l'equipollenza tra revoca/restituzione e risoluzione per inadempimento.

  • art. 21-quinquies L. 241/1990

    richiamato dal ricorrente come base della revoca del contributo in autotutela nell'ambito del rapporto convenzionale.

  • art. 28 L. 1150/1942

    richiamato dal ricorrente in tema di convenzione urbanistica.

  • art. 11 D.P.G.R. Regione Marche n. 37 del 9.4.1999

    normativa regionale richiamata per fondare l'obbligo di revoca/restituzione del contributo in caso di inadempimento.

  • art. 2033 c.c.

    richiamato dalla Corte per distinguere la ripetizione di indebito dalla fattispecie in esame; il principio secondo cui è legittimato passivamente chi ha ricevuto la somma vale solo per l'indebito oggettivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per dichiarare tardiva la memoria depositata oltre il termine a ritroso.

  • art. 21-quinquies legge 7 agosto 1990, n. 241

    vedi art. 21-quinquies L. 241/1990; la revoca è considerata strumento di autotutela nel rapporto contrattuale.

Massime di principio

  • Quando una convenzione attribuisce un contributo pubblico e prevede il subentro dell'avente causa negli obblighi convenzionali, l'acquirente che abbia accettato espressamente tali clausole può essere chiamato a rispondere dell'inadempimento e dell'obbligo di restituzione conseguente alla revoca del contributo, anche se non abbia materialmente percepito le somme.
  • Non è configurabile una violazione dell'art. 112 c.p.c. se il giudice di merito ha esaminato la domanda proposta, sebbene l'abbia rigettata o abbia ritenuto il soggetto convenuto privo di legittimazione passiva; la censura non può mascherare un dissenso sulla qualificazione giuridica della domanda.
  • La fattispecie della restituzione di un contributo revocato per inadempimento convenzionale non va confusa con l'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.: nel primo caso la legittimazione passiva non dipende solo dall'avvenuta percezione della somma, ma dal vincolo obbligatorio derivante dal rapporto e dal subentro.
  • Le clausole contenute nel contratto di trasferimento del bene che regolano internamente a chi spetti tenere il contributo sono inopponibili al terzo ente erogatore, se quest'ultimo non vi ha partecipato e la convenzione gli attribuisce diritti e rimedi autonomi.
  • L'inadempimento dell'obbligo convenzionale principale può determinare la responsabilità restitutoria non solo del contraente originario, ma anche del successivo titolare che sia subentrato nella posizione giuridica derivante dalla convenzione e abbia proseguito nell'inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieTransazione
RamiContratti
IstitutiOnere della provaNullità

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