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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05249/2023 del 20/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un condominio conveniva in giudizio l'ex amministratore chiedendo la condanna al risarcimento/recupero di somme per asserita cattiva gestione dell'incarico. L'ex amministratore proponeva domanda riconvenzionale per ottenere, tra l'altro, la restituzione di euro 23.000 che egli assumeva di avere versato indebitamente al condominio a titolo di ripristino di un danno poi rivelatosi insussistente, nonché il compenso per la gestione di lavori di rifacimento dei prospetti. Il tribunale accoglieva in parte le domande, mentre la corte d'appello, su gravame del condominio, rigettava la domanda di ripetizione dell'indebito relativa ai 23.000 euro, ritenendo che l'importo fosse stato versato in adempimento di un debito riconosciuto dall'ex amministratore stesso in un verbale assembleare e in una lettera, come rimborso per errori contabili nel periodo 2008/2012. In cassazione il ricorrente denunciava violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2033 c.c., oltre all'omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la corte territoriale aveva trascurato le sue difese e la documentazione richiamata, nonostante la consulenza tecnica d'ufficio avesse valorizzato un'erronea lettura del bilancio da parte del condominio e la fondatezza delle sue pretese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito sul piano dell'art. 2033 c.c., osservando che, in tema di ripetizione di indebito oggettivo, l'inesistenza della causa debendi è elemento costitutivo della domanda e deve essere provata dall'attore che agisce in ripetizione. Ha inoltre rilevato che la corte d'appello aveva accertato, con valutazione di merito non sindacabile in cassazione, che il pagamento di euro 23.000 era riconducibile a un debito preesistente e riconosciuto dallo stesso ricorrente, con conseguente insussistenza del presupposto dell'indebito. Quanto ai dedotti vizi ex art. 115 c.p.c. e art. 360, n. 5, c.p.c., la Corte ha affermato che il ricorrente mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e delle allegazioni difensive, attività estranea al giudizio di legittimità; ha richiamato il principio per cui la violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio illegittimamente, non già quando valuti diversamente le prove offerte, e ha ricordato che l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé l'omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico è stato comunque considerato. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    Per la ripetizione dell'indebito oggettivo l'attore deve provare l'inesistenza della causa debendi, oltre al pagamento e al collegamento causale.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non è censurabile la mera diversa valutazione delle prove ritualmente acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione comparativa della forza persuasiva delle prove è rimessa al giudice di merito e non integra di per sé violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio denunciabile è l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori.

  • art. 1988 c.c.

    La ricognizione di debito ha efficacia confermativa del rapporto fondamentale e determina un'astrazione processuale della causa debendi, con dispensa del destinatario dall'onere di provarla fino a prova contraria.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso per cassazione.

  • art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022

    Richiamato per l'applicazione ratione temporis della disciplina processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Chi agisce per la ripetizione di un pagamento deve allegare e provare non solo l'avvenuto pagamento, ma anche l'assenza di una valida causa debendi; in mancanza, la domanda va respinta.
  • La ricognizione di debito, pur non costituendo autonoma fonte dell'obbligazione, rafforza la posizione del creditore e alleggerisce il suo onere probatorio, operando una presunzione della causa del pagamento fino a prova contraria.
  • In cassazione il vizio di violazione dell'art. 115 c.p.c. sussiste solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o illegittimamente acquisite d'ufficio; non è consentito censurare la diversa ponderazione delle prove ritualmente acquisite.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata menzione di singoli documenti o argomenti difensivi, se il fatto rilevante è comunque stato considerato dal giudice di merito.
  • Il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un nuovo esame del merito del materiale istruttorio e delle allegazioni delle parti.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoProveImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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