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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37989/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da un lavoratore che era stato assunto più volte con contratti a tempo determinato presso un consorzio autostradale siciliano. La Corte d'appello, riformando in parte la decisione di primo grado, aveva riconosciuto l'illegittimità della reiterazione dei contratti per mancanza di forma scritta e genericità delle causali, condannando il datore di lavoro al pagamento di sei mensilità di retribuzione globale di fatto. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che i rapporti erano contratti plurimi e distanti nel tempo, tali da escludere la configurabilità di una successione o reiterazione abusiva. Il lavoratore ha resistito con controricorso. La Corte ha tuttavia ritenuto che, alla luce della ripetitività annuale delle assunzioni dal 1999 al 2006, con soli limitati intervalli e anche due contratti nell'ultimo anno, si trattasse di una reiterazione abusiva di contratti a termine, in continuità con il precedente di legittimità già reso in fattispecie analoga riguardante il medesimo ente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva riconosciuto il diritto del lavoratore al risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti a termine. Ha ritenuto non persuasive le censure del consorzio, valorizzando il precedente specifico già formatosi sul medesimo ente e la ripetitività delle assunzioni nel periodo considerato. Sono state quindi poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001

    Per il pubblico impiego contrattualizzato, l'illegittima apposizione del termine non comporta conversione del rapporto a tempo indeterminato, ma dà luogo a una tutela risarcitoria.

  • art. 2697 c.c.

    Il ricorrente lo invoca per contestare l'onere probatorio sulla reiterazione abusiva, ma la Corte non accoglie la censura.

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 32, comma 5, L. 183/2010

    Richiamato come criterio omogeneo per la quantificazione del danno nel pubblico impiego privatizzato, in chiave di danno presunto e con funzione anche sanzionatoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Usato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato non determina la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, ma legittima una tutela risarcitoria.
  • La misura del risarcimento per abusiva reiterazione deve essere interpretata in conformità al principio di effettività della tutela eurounitaria e può essere ricondotta a un danno presunto di natura anche sanzionatoria, parametrato in via analogica a criteri omogenei previsti dall'ordinamento interno.
  • Ai fini dell'accertamento dell'abusiva reiterazione, rileva la successione sostanziale dei rapporti nel loro complesso, anche se intervallati nel tempo, quando la ripetitività delle assunzioni evidenzi un uso non occasionale ma strutturale del contratto a termine.
  • Quando esiste un precedente specifico della Cassazione sul medesimo ente e sulla medesima questione, il giudice di legittimità può aderirvi per coerenza, se non emergono ragioni per discostarsene.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura sull'erronea applicazione delle regole sull'onere della prova non supera il vaglio di legittimità se la ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito è coerente con la reiterazione dei rapporti documentata in causa.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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