Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34801/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello sostenendo: 1) nullità della sentenza per omessa citazione personale in appello e notifica eseguita solo presso il difensore d'ufficio (presunta violazione di artt. 159 e 598-ter c.p.p.); 2) errata qualificazione della detenzione come finalizzata alla cessione, poiché la decisione sarebbe stata basata sul solo dato ponderale senza considerare altri indicatori tipici (modalità di presentazione, confezionamento, identificazione di acquirenti); 3) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) per l'assenza di esami di laboratorio che quantifichino le dosi; 4) vizio nella motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, fondato unicamente sul parametro ponderale e senza adeguata considerazione delle condizioni personali del ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la notifica presso il difensore non fosse causa di nullità assoluta: risultano effettuate ricerche al domicilio eletto, il ricorrente era irreperibile, e l'eventuale vizio nella forma della notifica costituisce nullità di regime intermedio soggetta a sanatoria e tempestiva eccezione, non dedotta tempestivamente. Sul merito, la Corte ha confermato che la Corte di appello ha correttamente motivato la destinazione alla cessione sulla base della quantità, delle modalità di occultamento, della somma di denaro rinvenuta e dei ripetuti ingressi di terzi nell'immobile, elementi che, valutati congiuntamente, sono idonei a sostenere la prova dello spaccio. Ha altresì escluso la sussistenza della particolare tenuità e ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche fondato sugli elementi ritenuti prevalenti. Per l'inammissibilità del ricorso il giudice di legittimità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Costituisce il riferimento normativo per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio: la condotta è integrata quando la detenzione è destinata alla cessione, elemento che va provato dall'accusa.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale richiamata nella forma del ricorso per cassazione; citata come base formale per le contestazioni dell'impugnazione.

  • art. 159 c.p.p.

    Norma sulla notificazione al difensore: la Corte ha ritenuto che la notifica presso il difensore d'ufficio, dopo ricerche al domicilio eletto e irreperibilità, non determini automaticamente nullità assoluta.

  • art. 598-ter c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la modalità di notifica; la Corte ha ritenuto la norma inapplicabile ratione temporis nel rito "emergenziale" e, comunque, non idonea ad annullare la sentenza in mancanza di tempestiva eccezione.

  • art. 581, comma 1‑quater, c.p.p.

    Norma modificata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114; la Corte precisa che il ricorso non può essere dichiarato inammissibile per le ragioni invocate alla luce della specifica vicenda (assenza di dichiarazione di irreperibilità formale).

  • legge 9 agosto 2024, n. 114

    Citata come modifica di disposizioni procedurali (tra cui art. 581 c.p.p.); la Corte rileva l'irrilevanza nel caso concreto rispetto alla tempistica e alle modalità del rito emergenziale.

  • art. 179 c.p.p.

    La Corte ricorda che la nullità assoluta prevista dall'art. 179 ricorre solo quando la notificazione è omessa o inidonea ad assicurare la conoscenza dell'atto; se il vizio riguarda solo la forma, si applica il regime delle nullità sanabili.

  • art. 184 c.p.p.

    Richiamato implicitamente come norma che consente la sanatoria delle notifiche irregolari ove l'atto abbia comunque raggiunto la conoscenza dell'imputato e l'irregolarità non sia tempestivamente eccepita.

  • art. 182 c.p.p.

    Norma sul regime di deducibilità delle nullità; la Corte la invoca per qualificare la nullità della notifica come rimediabile se non tempestivamente denunciata.

  • art. 420‑quater c.p.p.

    Norma relativa all'intervento dell'imputato nel giudizio di impugnazione; la mancata o errata applicazione comporta una nullità di regime intermedio che richiede pronta eccezione.

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Riferimento alla disciplina dell'intervento dell'imputato; la Corte osserva che l'eventuale vizio avrebbe dovuto essere eccepito immediatamente dal difensore.

  • art. 131‑bis c.p.

    Norma che disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto non applicabile la causa in presenza di quantità rilevanti e modalità che denotano pericolo sociale e destinazione alla cessione.

  • art. 62‑bis c.p.

    Disciplina delle attenuanti generiche: la Corte conferma che il giudice di merito può negare le attenuanti anche sulla base di un unico elemento ritenuto decisivo (es. gravità della condotta e modalità di esecuzione).

Massime di principio

  • La notifica presso il difensore d'ufficio non determina automaticamente la nullità assoluta: conta se sono state effettuate ricerche al domicilio eletto e se la notifica è stata idonea a garantire la conoscenza dell'atto; altrimenti la nullità ha carattere intermedio e va eccepita tempestivamente.
  • La nullità assoluta della citazione sussiste solo quando la notificazione è omessa o manifestamente inidonea ad assicurare la conoscenza dell'atto; i vizi formali possono essere sanati se non tempestivamente impugnati.
  • La destinazione alla cessione di stupefacenti può essere provata per mezzo di elementi indiziari: quantità, modalità di occultamento, presenza di denaro ingiustificato e ripetuti accessi di terzi costituiscono, valutati congiuntamente, prova idonea a fondare la condanna per finalità di spaccio.
  • Il giudice di legittimità non riesamina liberamente la valutazione di merito se la motivazione del giudice di appello non è manifestamente illogica: dubbi o valutazioni alternative della difesa rientrano nel sindacato di merito, non in quello di legittimità.
  • L'assenza di esami di laboratorio non esclude a priori la possibilità per il giudice di valutare la non tenuità del fatto sulla base di altri elementi di prova e circostanze di fatto.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può fondarsi su un singolo elemento ritenuto preponderante (es. gravità della condotta); il giudice di merito non è obbligato a considerare e motivare ogni elemento favorevole proposto dalla difesa.
  • Nel rito "emergenziale" o in presenza di specifiche discipline transitorie, alcune norme processuali possono avere applicabilità limitata ratione temporis; è necessario verificare la disciplina temporale invocata per valutare la regolarità degli atti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.