Cassazione Penale, Sentenza n. 34692/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha condannati per detenzione in concorso di ingente quantitativo di stupefacenti (oltre 122 kg di hashish e circa 1,035 kg di marijuana) contestando: carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in ordine al ruolo di corriere e alla consapevolezza della presenza dello stupefacente; mancata acquisizione di prove decisive; carenza di analisi tossicologiche sulla totalità dei panetti e quindi sul principio attivo per escludere l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, DPR 309/1990; ingiustificata revoca della sospensione condizionale della pena; mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 c.p. e della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi in gran parte inammissibili ove generici e, comunque, ha rigettato le doglianze. Ha ritenuto che i motivi proposti fossero in larga misura mere richieste di rivalutazione del merito non ammesse in sede di legittimità; ha confermato l'applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità ex art. 80, comma 2, DPR 309/1990 sulla base del rapporto tra principio attivo e valori tabellari richiamando la giurisprudenza di riferimento; ha respinto le censure relative alla motivazione e alla mancata concessione delle attenuanti e ha qualificato come fondata la revoca della sospensione condizionale per il reato successivo (richiamo ad art. 168 c.p.). In conclusione i ricorsi sono stati rigettati e la sentenza impugnata confermata.
Norme richiamate
art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che punisce la produzione, il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti; la condanna dei ricorrenti è stata comminata sulla base di questa disposizione per la detenzione dell'ingente quantitativo di hashish e marijuana
art. 80, comma 2, DPR 309/1990
Circostanza aggravante collegata all'ingente quantità di stupefacente; la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante considerando il peso complessivo e il rapporto con i valori tabellari del principio attivo, conformandosi alla giurisprudenza di Sezioni Unite
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Motivo di ricorso per vizio di motivazione (contraddittorietà o illogicità): la Corte ha ritenuto le censure generiche e prive di specificità non idonee a fondare il ricorso di legittimità
Norma che prevede la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena se l'imputato commette altro delitto nel quinquennio; la Corte ha ritenuto applicabile tale disposizione nel caso di reato successivo già intervenuto
Disposizione sulle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto infondate le doglianze circa il mancato riconoscimento dell'attenuante, osservando che la richiesta implicava una rivalutazione probatoria non consentita in sede di legittimità
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola di sintesi del motivo di impugnazione in sede di cassazione: la Corte ha sommariamente richiamato la normativa procedurale relativa alla esposizione dei motivi, rilevando genericità e insufficienza argomentativa
art. 674, comma 1-bis cod. proc. pen. (richiamato)
Norma citata dai difensori in tema di revoca del beneficio della sospensione condizionale in sede di esecuzione; la Corte ha osservato l'inadatta correlazione tra quel riferimento e la fattispecie, chiarendo che la revoca è stata fondata su art. 168 c.p.
art. 192 cod. proc. pen. (richiamato)
Norma sulle prove e sulla loro valutazione: richiamata nella doglianza in relazione al mancato riconoscimento di attenuanti; la Corte ha osservato che la censura richiedeva una rilettura del materiale probatorio non consentita dalla cassazione
D.M. 11 aprile 2016 (valori tabellari)
Decreto ministeriale contenente i valori massimi di principio attivo per le droghe leggere usati per il confronto quantitativo; la Corte ha fatto riferimento a tale parametro (e alla giurisprudenza che lo utilizza) per affermare il superamento della soglia minima dell'aggravante
Giurisprudenza di Sezioni Unite, Sez. U. n. 36258 del 25/05/2012 (Biondi)
Principio interpretativo richiamato: criteri per collegare quantità di sostanza al principio attivo e determinare l'esistenza dell'aggravante per ingente quantità; la Corte lo ha seguito per sostenere che la quantità sequestrata supera ampiamente le soglie rilevanti
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici e collegati logicamente alle doglianze: censure generiche o richieste di rivalutazione del merito sono inammissibili
- La critica alla motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), richiede l'indicazione puntuale delle contraddizioni logiche o delle omissioni e la spiegazione di come esse avrebbero potuto cambiare l'esito del giudizio
- L'applicazione dell'aggravante per ingente quantità (art. 80, comma 2, DPR 309/1990) si basa sulla valutazione del principio attivo e sui parametri tabellari: per contrastarla occorre contestare concretamente le analisi o il calcolo del principio attivo, non solo dedurre generiche esitazioni
- La mancata acquisizione di ulteriore prova va dedotta e motivata specificamente nel corso del processo: non ottenendo integrazioni probatorie nei gradi di merito, la cassazione non ammette richieste ex post non già prospettate
- Le doglianze relative alle attenuanti generiche o alla comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti richiedono una precisa argomentazione e non possono essere usate per ottenere una rivalutazione sommaria del fatto
- La revoca della sospensione condizionale è disciplinata da norme specifiche (es. art. 168 c.p. quando sussiste un reato successivo) e il ricorso a regimi procedurali diversi deve essere ben collegato ai fatti processuali
- Per ottenere successo in un ricorso di legittimità è essenziale indicare elementi precisi che dimostrino come un vizio di motivazione o un'omissione probatoria abbia inciso sulla decisione; mere asserzioni non sono sufficienti
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