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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34692/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha condannati per detenzione in concorso di ingente quantitativo di stupefacenti (oltre 122 kg di hashish e circa 1,035 kg di marijuana) contestando: carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in ordine al ruolo di corriere e alla consapevolezza della presenza dello stupefacente; mancata acquisizione di prove decisive; carenza di analisi tossicologiche sulla totalità dei panetti e quindi sul principio attivo per escludere l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, DPR 309/1990; ingiustificata revoca della sospensione condizionale della pena; mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 c.p. e della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi in gran parte inammissibili ove generici e, comunque, ha rigettato le doglianze. Ha ritenuto che i motivi proposti fossero in larga misura mere richieste di rivalutazione del merito non ammesse in sede di legittimità; ha confermato l'applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità ex art. 80, comma 2, DPR 309/1990 sulla base del rapporto tra principio attivo e valori tabellari richiamando la giurisprudenza di riferimento; ha respinto le censure relative alla motivazione e alla mancata concessione delle attenuanti e ha qualificato come fondata la revoca della sospensione condizionale per il reato successivo (richiamo ad art. 168 c.p.). In conclusione i ricorsi sono stati rigettati e la sentenza impugnata confermata.

Norme richiamate

  • art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che punisce la produzione, il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti; la condanna dei ricorrenti è stata comminata sulla base di questa disposizione per la detenzione dell'ingente quantitativo di hashish e marijuana

  • art. 80, comma 2, DPR 309/1990

    Circostanza aggravante collegata all'ingente quantità di stupefacente; la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante considerando il peso complessivo e il rapporto con i valori tabellari del principio attivo, conformandosi alla giurisprudenza di Sezioni Unite

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso per vizio di motivazione (contraddittorietà o illogicità): la Corte ha ritenuto le censure generiche e prive di specificità non idonee a fondare il ricorso di legittimità

  • art. 168 cod. pen.

    Norma che prevede la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena se l'imputato commette altro delitto nel quinquennio; la Corte ha ritenuto applicabile tale disposizione nel caso di reato successivo già intervenuto

  • art. 114 cod. pen.

    Disposizione sulle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto infondate le doglianze circa il mancato riconoscimento dell'attenuante, osservando che la richiesta implicava una rivalutazione probatoria non consentita in sede di legittimità

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola di sintesi del motivo di impugnazione in sede di cassazione: la Corte ha sommariamente richiamato la normativa procedurale relativa alla esposizione dei motivi, rilevando genericità e insufficienza argomentativa

  • art. 674, comma 1-bis cod. proc. pen. (richiamato)

    Norma citata dai difensori in tema di revoca del beneficio della sospensione condizionale in sede di esecuzione; la Corte ha osservato l'inadatta correlazione tra quel riferimento e la fattispecie, chiarendo che la revoca è stata fondata su art. 168 c.p.

  • art. 192 cod. proc. pen. (richiamato)

    Norma sulle prove e sulla loro valutazione: richiamata nella doglianza in relazione al mancato riconoscimento di attenuanti; la Corte ha osservato che la censura richiedeva una rilettura del materiale probatorio non consentita dalla cassazione

  • D.M. 11 aprile 2016 (valori tabellari)

    Decreto ministeriale contenente i valori massimi di principio attivo per le droghe leggere usati per il confronto quantitativo; la Corte ha fatto riferimento a tale parametro (e alla giurisprudenza che lo utilizza) per affermare il superamento della soglia minima dell'aggravante

  • Giurisprudenza di Sezioni Unite, Sez. U. n. 36258 del 25/05/2012 (Biondi)

    Principio interpretativo richiamato: criteri per collegare quantità di sostanza al principio attivo e determinare l'esistenza dell'aggravante per ingente quantità; la Corte lo ha seguito per sostenere che la quantità sequestrata supera ampiamente le soglie rilevanti

Massime di principio

  • In cassazione i motivi devono essere specifici e collegati logicamente alle doglianze: censure generiche o richieste di rivalutazione del merito sono inammissibili
  • La critica alla motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), richiede l'indicazione puntuale delle contraddizioni logiche o delle omissioni e la spiegazione di come esse avrebbero potuto cambiare l'esito del giudizio
  • L'applicazione dell'aggravante per ingente quantità (art. 80, comma 2, DPR 309/1990) si basa sulla valutazione del principio attivo e sui parametri tabellari: per contrastarla occorre contestare concretamente le analisi o il calcolo del principio attivo, non solo dedurre generiche esitazioni
  • La mancata acquisizione di ulteriore prova va dedotta e motivata specificamente nel corso del processo: non ottenendo integrazioni probatorie nei gradi di merito, la cassazione non ammette richieste ex post non già prospettate
  • Le doglianze relative alle attenuanti generiche o alla comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti richiedono una precisa argomentazione e non possono essere usate per ottenere una rivalutazione sommaria del fatto
  • La revoca della sospensione condizionale è disciplinata da norme specifiche (es. art. 168 c.p. quando sussiste un reato successivo) e il ricorso a regimi procedurali diversi deve essere ben collegato ai fatti processuali
  • Per ottenere successo in un ricorso di legittimità è essenziale indicare elementi precisi che dimostrino come un vizio di motivazione o un'omissione probatoria abbia inciso sulla decisione; mere asserzioni non sono sufficienti

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