Cassazione Penale, Sentenza n. 34693/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in quattro motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione ex art.192 c.p.p. in relazione alla affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art.337 c.p. (minacce a pubblico ufficiale), deducendo che le minacce sarebbero state rivolte solo dopo il rinvenimento della sostanza e quindi non idonee a coartare l'azione degli operanti; 2) medesimi vizi in relazione alla responsabilità per il reato di cui all'art.73 co.5 d.P.R. 309/1990, sostenendo che Bassolino non aveva la disponibilità della sostanza (la coimputata Belmonte avrebbe cercato la borsa contenente la droga); 3) violazione del divieto di reformatio in peius e vizio nella determinazione della pena in relazione alla continuazione (art.81 c.p.), perché la Corte di appello ha mutato la qualificazione principale e ha aumentato l'aumento per continuazione da 6 mesi (in primo grado) ad 1 anno; 4) illogicità della motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante la produzione di un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che concedeva la detenzione domiciliare per gravi motivi di salute.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato solo il terzo motivo. Ha dichiarato che i primi due motivi e il quarto sono infondati o aspecifici, in quanto richiedevano una rivalutazione del fatto e della prova non consentita in sede di legittimità e non contestavano in modo puntuale la motivazione della Corte territoriale. Quanto al terzo motivo (reformatio in peius), la Corte ha rilevato che la Corte di appello, pur riqualificando il reato principale ex art.73 co.5 d.P.R. 309/1990, ha poi fissato un aumento per continuazione con l'art.337 c.p. in misura superiore a quella determinata in primo grado (anni uno invece di mesi sei), incidendo così su un elemento autonomo della determinazione della pena. Per tali ragioni la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e rinviata ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo esame sul punto; il ricorso è rigettato nel resto.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
La Corte ha ritenuto che la violenza o la minaccia verso pubblici ufficiali rileva se idonea a ostacolare l'attività di polizia, indipendentemente dall'esito concreto: quindi minacce anche se non efficaci o effettuate al momento successivo al rinvenimento possono integrare il reato se atte a costituire un ostacolo.
art. 73 d.P.R. 309/1990, co. 5
La norma è stata applicata nella riqualificazione del fatto come ipotesi del comma 5 (tenendo conto della quantità e della disponibilità). La Corte territoriale ha ritenuto che la responsabilità possa emergere anche da condotte conclusive e dalle circostanze del caso, e ha escluso valore decisivo alle sole dichiarazioni auto-accusatorie della coimputata non riscontrate.
art. 192 cod. proc. pen.
Il ricorso che solleva questioni attinenti alla valutazione della prova (ai sensi di art.192 c.p.p.) è stato ritenuto inammissibile nella parte in cui chiedeva una rivalutazione fattuale: la Corte di Cassazione non sostituisce il proprio apprezzamento del materiale probatorio rispetto ai giudici di merito quando manca una specifica violazione normativa.
art. 81 cod. pen.
Richiamata nella prospettazione sul regime della continuazione: gli aumenti o diminuzioni connessi alla continuazione sono elementi autonomi della determinazione della pena, e il loro incremento in appello a danno dell'imputato è soggetto al divieto di reformatio in peius, salvo i casi tassativamente consentiti.
art. 597, co. 4, cod. proc. pen.
Norma centrale rispetto al divieto di reformatio in peius: se in appello l'imputato ottiene accoglimento in relazione a circostanze o reati concorrenti, la pena complessiva deve essere corrispondentemente diminuita; inoltre il giudice d'appello non può fissare una pena base superiore a quella stabilita in primo grado nei limiti discutibili dalla giurisprudenza di legittimità.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (richiamata)
La Corte ha richiamato i principi consolidati (Sez. U. n. 40910/2005 e altre pronunce) secondo cui il divieto di reformatio in peius concerne tutti gli elementi autonomi della pena; tuttavia le Sezioni Unite hanno anche precisato che, quando cambiano i parametri di raffronto (mutazione della struttura del reato continuato), il confronto matematico delle componenti può non essere idoneo a valutare la reformatio in peius, rendendo necessario un nuovo esame motivato.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né riconsidera libremente la valutazione della prova compiuta dai giudici di merito: le censure che si limitano a chiedere una diversa ricostruzione fattuale sono generalmente inammissibili o infondate.
- Le dichiarazioni di un coimputato (o cointeressato) auto-accusatorie, se non corroborate da riscontri, hanno scarsa efficacia probatoria e possono essere ritenute insufficienti per escludere la responsabilità di un altro soggetto.
- Le minacce o la violenza verso pubblici ufficiali sono penalmente rilevanti se idonee a ostacolare l'attività di indagine, anche se l'azione non ha prodotto un risultato concreto: conta l'idoneità della condotta, non il suo esito.
- Il divieto di reformatio in peius (art.597 c.p.p.) tutela l'imputato anche rispetto agli elementi autonomi che compongono la pena (aumenti e diminuzioni, inclusi quelli per continuazione): il giudice d'appello non può fissare una pena base più elevata rispetto al primo grado quando ciò aggrava la posizione dell'imputato.
- Quando la Corte d'appello modifica la struttura del reato (es. muta la qualificazione principale tra reati unificati dalla continuazione), è necessario un esame motivato sul profilo sanzionatorio perché il semplice raffronto 'matematico' delle componenti può essere fuorviante; se però dall'esame emerge un aumento ingiustificato di un elemento autonomo della pena va disposta la rimessione per nuovo esame.
- Se si intendono far valere circostanze attenuanti o condizioni di salute sopravvenute (es. provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza), è fondamentale allegare e dedurre con chiarezza il nesso tra quelle circostanze e la determinazione della pena, indicando in che misura la nuova documentazione dovrebbe influire sulla valutazione del giudice di merito.
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