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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34691/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che l'omicidio colposo aggravato, commesso il 30/07/2015, è soggetto al nuovo regime prescrizionale (termine ordinario 14 anni, termine massimo 17 anni e 6 mesi) e che il Tribunale ha errato dichiarando la prescrizione. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Velletri per il proseguimento del procedimento.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale impugna la sentenza del Tribunale di Velletri del 28/01/2025 che aveva dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato di omicidio colposo aggravato. Il PG sostiene che il Tribunale ha erroneamente calcolato il termine prescrizionale come settennale, mentre, per effetto delle modifiche legislative (art. 157, comma 6 c.p., introdotto dalla legge n. 251/2005 e modifiche successive), per il reato contestato il termine è raddoppiato e pertanto la prescrizione non è intervenuta.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    art. 157, comma 6, cod. pen.

    Il Collegio applica la disciplina modificata dell'art. 157 che, per talune fattispecie e per reati commessi dopo le modifiche, raddoppia i termini prescrizionali; pertanto il termine breve di prescrizione non può essere assunto quale unico periodo applicabile.

  • legge n. 251/2005

    legge n. 251 del 2005 (introduzione della norma sul raddoppio)

    Ha introdotto la disciplina che ha inciso sul calcolo della prescrizione (richiamata dall'art. 157 c.p.), rilevante per i fatti commessi dopo la sua entrata in vigore.

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92 conv. legge 24 luglio 2008, n. 125

    d.l. 23/05/2008 n. 92, conv. con legge n. 125/2008 (modifica art. 589 c.p.)

    La modifica dell'art. 589 c.p. (secondo comma) incide sulla qualificazione e sulla gravità del reato di omicidio colposo, influendo sul criterio di determinazione del termine prescrizionale applicabile.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    L'articolo disciplina la declaratoria di estinzione del reato su accordo delle parti; il Collegio ha ritenuto che il Tribunale abbia impropriamente pronunciato la estinzione per prescrizione in assenza del decorso del termine prescrizionale corretto.

  • art. 191 codice della strada

    Richiamato come norma violata nell'ambito dell'aggravante per violazione delle norme sulla circolazione stradale che caratterizza il reato contestato.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    art. 611 c.1, c.1-bis e c.1-ter c.p.p.

    Rilevata la procedura relativa alla richiesta e convocazione per la trattazione orale: la Corte prende atto che, una volta inviato l'avviso ai sensi dell'art. 611 c.1 c.p.p., la richiesta di trattazione orale diventa irrimovibile ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter e la successiva rinuncia è irrilevante.

  • giurisprudenza citata

    Sez. 4, n. 32456 del 06/07/2022, Riccardi, Rv. 283488-01

    La Corte richiama precedenti secondo cui, per reati come l'omicidio colposo aggravato commesso dopo le modifiche normative, il termine prescrizionale rilevante è quello maggiorato (quattordici anni ordinari, diciassette anni e sei mesi massimo).

Massime di principio

  • Quando il fatto è commesso dopo modifiche legislative rilevanti (es. art. 157 c.p. e art. 589 c.p.), il calcolo della prescrizione va eseguito applicando il nuovo testo normativo; non si può automaticamente applicare il termine anteriore alle modifiche.
  • La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non può essere pronunciata se, a corretta valutazione delle norme e delle modifiche intervenute, il termine prescrizionale non è ancora decorso; il contrasto è motivo idoneo di impugnazione da parte del Pubblico Ministero.
  • L'accordo delle parti ai sensi dell'art. 129 c.p.p. non legittima il giudice a dichiarare l'estinzione per prescrizione se il presupposto temporale (decorso del termine) manca.
  • Se è stata richiesta la trattazione orale e la cancelleria ha inviato l'avviso previsto dall'art. 611 c.1 c.p.p., la richiesta diventa irrevocabile ai sensi dei successivi commi; una successiva rinuncia alla trattazione orale è irrilevante.
  • In casi simili, il risultato pratico è che il procedimento può essere riaperto o proseguito dal giudice di merito dopo l'annullamento della pronuncia di estinzione da parte della corte che accoglie il ricorso del PG.

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