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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34694/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in quattro motivi: 1) vizio di motivazione e travisamento delle intercettazioni e delle dichiarazioni del coimputato Hajjaj, contestazione dell'attribuzione dell'utenza telefonica 3207552773 a Ziani e mancanza di prova che la droga sequestrata a Hajjaj provenisse da Ziani; 2) contraddittorietà tra l'assoluzione per il capo I (fornitura mensile di 1 kg) e la condanna per il capo H (detenzione di 389 g di hashish), con contestazione dell'attendibilità del teste Hajjaj; 3) violazione dell'art. 81, co. 4, c.p. nel calcolo dell'aumento per continuazione, sostenendo che il limite del terzo non fosse applicabile nelle modalità adottate dalla Corte territoriale e che la recidiva reiterata non potesse essere valorizzata in quel modo per effetto delle decisioni precedenti; 4) vizio di motivazione e mancata motivazione adeguata sull'entità dell'aumento per continuazione, con richiamo al principio delle Sezioni Unite n. 47127/2021.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la Corte d'appello ha fornito motivazione coerente e non viziata: l'utenza era stata collegata a Ziani tramite elementi tecnici (IMEI, uso cronologicamente compatibile), riscontri investigativi e testimonianza rinnovata (Quagliariello), e la doglianza difensiva si è limitata a una riproposizione dei fatti senza confronto puntuale con le motivazioni di merito. Sul punto della presunta contraddittorietà tra assoluzione e condanna la Cassazione ha osservato che le valutazioni di merito possono basarsi su distinte risultanze probatorie e non sono rilevanti per la dedotta inattendibilità del teste. Quanto ai motivi sul trattamento sanzionatorio (art. 81 c.p. e Sezioni Unite), la Corte ha ritenuto infondati i rilievi: la Corte territoriale non ha applicato in concreto la previsione del co.4 dell'art.81 come limite vincolante, e ha motivato l'aumento sulla base della gravità del fatto, dei precedenti specifici e della professionalità nell'attività illecita; la pena è stata fissata in due anni e quattro mesi di reclusione e Euro 4.000 di multa, confermando la determinazione operata in appello. Condanna alle spese e rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen. (continuazione)

    La norma che disciplina l'aumento per il vincolo della continuazione è richiamata; la Corte osserva che il richiamo formale all'art.81, co.4 non equivale alla sua applicazione e che la determinazione della pena per continuazione può essere motivata anche valorizzando gravità del fatto, precedenti specifici e professionalità dell'attività illecita. Il limite del 'non inferiore a un terzo' è stato evocato ma non applicato concretamente dai giudici di merito

  • Massima delle Sezioni Unite n. 47127 del 24/06/2021 (giurisprudenza)

    Richiamata dalla difesa in relazione all'obbligo di motivazione nell'aumento per continuazione; la Corte di Cassazione rileva tuttavia che la Corte territoriale ha fornito motivazione adeguata sulle ragioni dell'aumento, sicché la sola evocazione della pronuncia di legittimità non rende il provvedimento viziato

  • Giurisprudenza sulla doppia conforme e integrazione motivazionale

    La Corte richiama il principio secondo cui le motivazioni di primo e secondo grado si integrano e, pertanto, il ricorrente doveva confrontarsi in modo puntuale e specifico con il complesso motivazionale formato da entrambi i gradi di giudizio; la mancata specificità della doglianza rende il motivo inammissibile o infondato

Massime di principio

  • Se il giudizio di merito è doppio conforme (decisioni coerenti di primo e secondo grado), il ricorrente deve confrontarsi in modo puntuale con entrambe le motivazioni: semplici rilievi generici o riproposizioni di fatti non saranno sufficienti in Cassazione
  • Per questioni probatorie basate su intercettazioni e collegamenti telefonici (SIM/IMEI), la valutazione del giudice di merito ha ampia discrezionalità: per ottenere l'annullamento è necessario dimostrare concretamente il travisamento o l'assenza di qualsiasi riscontro tecnico o cronologico
  • L'apparente contraddittorietà tra una assoluzione e una condanna non è automaticamente sintomo di vizio: le risultanze probatorie possono portare a valutazioni differenziate per diversi capi d'imputazione se fondate su elementi distinti
  • In tema di continuazione e calcolo della pena, il richiamo formale a una norma (come art.81, co.4) non basta: conta l'effettiva applicazione e la motivazione concreta sull'entità dell'aumento, che può tener conto di gravità, precedenti specifici e professionalità criminale
  • Le doglianze sulla motivazione devono essere argomentate e specifiche: la Cassazione non è sede per una nuova valutazione dei fatti, salvo vizio di diritto o manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione

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