Cassazione Penale, Sentenza n. 34694/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in quattro motivi: 1) vizio di motivazione e travisamento delle intercettazioni e delle dichiarazioni del coimputato Hajjaj, contestazione dell'attribuzione dell'utenza telefonica 3207552773 a Ziani e mancanza di prova che la droga sequestrata a Hajjaj provenisse da Ziani; 2) contraddittorietà tra l'assoluzione per il capo I (fornitura mensile di 1 kg) e la condanna per il capo H (detenzione di 389 g di hashish), con contestazione dell'attendibilità del teste Hajjaj; 3) violazione dell'art. 81, co. 4, c.p. nel calcolo dell'aumento per continuazione, sostenendo che il limite del terzo non fosse applicabile nelle modalità adottate dalla Corte territoriale e che la recidiva reiterata non potesse essere valorizzata in quel modo per effetto delle decisioni precedenti; 4) vizio di motivazione e mancata motivazione adeguata sull'entità dell'aumento per continuazione, con richiamo al principio delle Sezioni Unite n. 47127/2021.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la Corte d'appello ha fornito motivazione coerente e non viziata: l'utenza era stata collegata a Ziani tramite elementi tecnici (IMEI, uso cronologicamente compatibile), riscontri investigativi e testimonianza rinnovata (Quagliariello), e la doglianza difensiva si è limitata a una riproposizione dei fatti senza confronto puntuale con le motivazioni di merito. Sul punto della presunta contraddittorietà tra assoluzione e condanna la Cassazione ha osservato che le valutazioni di merito possono basarsi su distinte risultanze probatorie e non sono rilevanti per la dedotta inattendibilità del teste. Quanto ai motivi sul trattamento sanzionatorio (art. 81 c.p. e Sezioni Unite), la Corte ha ritenuto infondati i rilievi: la Corte territoriale non ha applicato in concreto la previsione del co.4 dell'art.81 come limite vincolante, e ha motivato l'aumento sulla base della gravità del fatto, dei precedenti specifici e della professionalità nell'attività illecita; la pena è stata fissata in due anni e quattro mesi di reclusione e Euro 4.000 di multa, confermando la determinazione operata in appello. Condanna alle spese e rigetto del ricorso.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (continuazione)
La norma che disciplina l'aumento per il vincolo della continuazione è richiamata; la Corte osserva che il richiamo formale all'art.81, co.4 non equivale alla sua applicazione e che la determinazione della pena per continuazione può essere motivata anche valorizzando gravità del fatto, precedenti specifici e professionalità dell'attività illecita. Il limite del 'non inferiore a un terzo' è stato evocato ma non applicato concretamente dai giudici di merito
Massima delle Sezioni Unite n. 47127 del 24/06/2021 (giurisprudenza)
Richiamata dalla difesa in relazione all'obbligo di motivazione nell'aumento per continuazione; la Corte di Cassazione rileva tuttavia che la Corte territoriale ha fornito motivazione adeguata sulle ragioni dell'aumento, sicché la sola evocazione della pronuncia di legittimità non rende il provvedimento viziato
Giurisprudenza sulla doppia conforme e integrazione motivazionale
La Corte richiama il principio secondo cui le motivazioni di primo e secondo grado si integrano e, pertanto, il ricorrente doveva confrontarsi in modo puntuale e specifico con il complesso motivazionale formato da entrambi i gradi di giudizio; la mancata specificità della doglianza rende il motivo inammissibile o infondato
Massime di principio
- Se il giudizio di merito è doppio conforme (decisioni coerenti di primo e secondo grado), il ricorrente deve confrontarsi in modo puntuale con entrambe le motivazioni: semplici rilievi generici o riproposizioni di fatti non saranno sufficienti in Cassazione
- Per questioni probatorie basate su intercettazioni e collegamenti telefonici (SIM/IMEI), la valutazione del giudice di merito ha ampia discrezionalità: per ottenere l'annullamento è necessario dimostrare concretamente il travisamento o l'assenza di qualsiasi riscontro tecnico o cronologico
- L'apparente contraddittorietà tra una assoluzione e una condanna non è automaticamente sintomo di vizio: le risultanze probatorie possono portare a valutazioni differenziate per diversi capi d'imputazione se fondate su elementi distinti
- In tema di continuazione e calcolo della pena, il richiamo formale a una norma (come art.81, co.4) non basta: conta l'effettiva applicazione e la motivazione concreta sull'entità dell'aumento, che può tener conto di gravità, precedenti specifici e professionalità criminale
- Le doglianze sulla motivazione devono essere argomentate e specifiche: la Cassazione non è sede per una nuova valutazione dei fatti, salvo vizio di diritto o manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione
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