Cassazione Civile, Ordinanza n. 24904/2022 del 18/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui una provincia aveva intimato il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'art. 124 del d.lgs. 152/2006, accertata in relazione a un impianto di depurazione di reflui urbani gestito dalla società ricorrente, ritenuto privo di autorizzazione. I destinatari dell'ingiunzione avevano proposto opposizione, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione di primo grado e ha respinto l'opposizione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 135 del d.lgs. 152/2006: secondo la loro tesi, dopo l'abrogazione della precedente disciplina del d.lgs. 152/1999, la provincia non avrebbe più avuto potere sanzionatorio in materia ambientale, poiché l'art. 135 attribuirebbe la competenza alla regione senza prevedere più la possibilità di delega ad altri enti territoriali. I ricorrenti hanno quindi sostenuto il difetto di base legale dell'ordinanza-ingiunzione provinciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha richiamato un proprio precedente conforme e ha ritenuto infondata la censura. Ha affermato che non vi è violazione degli artt. 117 e 118 Cost. quando la regione deleghi alle province il proprio potere sanzionatorio, poiché tale scelta è coerente con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Ha inoltre escluso che il diverso tenore dell'art. 135 del d.lgs. 152/2006 rispetto all'art. 56 del d.lgs. 152/1999 comporti l'eliminazione della possibilità di attribuzioni ad altre autorità pubbliche, valorizzando la clausola di salvezza contenuta nel comma 1 dell'art. 135 e la disciplina transitoria dell'art. 170 del medesimo decreto. Ha ritenuto, infine, rilevante la legge regionale ligure n. 41/2014, interpretativa autentica, che ha confermato l'operatività della delega provinciale anche per le sanzioni di cui all'art. 135. Il ricorso è stato quindi rigettato; i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
norma violata nel caso concreto per la gestione di un impianto di depurazione privo di autorizzazione
art. 133, comma 2, d.lgs. 152/2006
prevede la sanzione amministrativa pecuniaria applicata alla violazione contestata
"la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione ... fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità"
non stabilisce un monopolio regionale della potestà sanzionatoria e consente la permanenza di attribuzioni ad altre autorità pubbliche, comprese quelle delegate alle province
la disciplina transitoria salva la validità ed efficacia dei provvedimenti e degli atti adottati in base alla normativa previgente, evitando vuoti normativi
art. 56 d.lgs. 152/1999
precedente disciplina richiamata dai ricorrenti, non considerata decisiva ai fini dell'abrogazione tacita della delega provinciale
art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
non è violato dalla delega regionale alle province del potere sanzionatorio in materia ambientale
art. 118, primo e secondo comma, Cost.
la delega alle province è coerente con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza
art. 42, comma 2, lettera b), l. Regione Liguria n. 43/1995
non può ritenersi tacitamente abrogato; resta operante e legittima la delega provinciale
disposizione di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva, che conferma l'operatività della delega provinciale anche per le sanzioni ambientali statali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
impone il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative ambientali, la competenza regionale non esclude la possibilità che la regione deleghi alle province l'irrogazione delle sanzioni, quando la legge regionale lo preveda in coerenza con i principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
- La clausola di salvezza che fa salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità impedisce di interpretare la disciplina statale come preclusiva di attribuzioni sanzionatorie diverse da quelle regionali.
- L'assenza, in una nuova disciplina statale, della riproduzione letterale di una precedente clausola di salvezza non comporta automaticamente l'abrogazione tacita delle leggi regionali pregresse che avevano delegato funzioni alle province, se il sistema normativo complessivo e la disciplina transitoria indicano continuità.
- Una legge regionale di interpretazione autentica può confermare retroattivamente la permanenza della delega provinciale in materia sanzionatoria, purché non presenti profili di illegittimità costituzionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24881/2022 del 18/08/2022
- ordinanza_civile · 18 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24898/2022 del 18/08/2022
- ordinanza_civile · 18 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24899/2022 del 18/08/2022
- ordinanza_civile · 18 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24901/2022 del 18/08/2022
- ordinanza_civile · 18 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24902/2022 del 18/08/2022
- ordinanza_civile · 18 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24903/2022 del 18/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →