Cassazione Civile, Ordinanza n. 21538/2022 del 07/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un atto di irrogazione di sanzioni notificato a seguito di un invito al pagamento del contributo unificato nella misura massima, emesso per l'omessa dichiarazione di valore in un giudizio di appello davanti alla Commissione tributaria regionale. Il contribuente aveva prima impugnato l'invito al pagamento; quel giudizio si era però chiuso con declaratoria di inammissibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse, senza che tale decisione fosse impugnata. Successivamente veniva impugnata la sanzione. In appello la CTR ha ritenuto che il precedente giudizio avesse consolidato il presupposto impositivo, precludendo la contestazione del merito della pretesa. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione delle regole di interpretazione degli atti processuali e degli artt. 112 e 345 c.p.c., sostenendo che nel ricorso introduttivo era stata contestata anche l'impugnazione dell'invito al pagamento; 2) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e errore di giudizio per avere la CTR ritenuto non più esaminabile la questione dell'inapplicabilità dell'art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002; 3) violazione del giudicato, assumendo il contrasto con una precedente sentenza che aveva dichiarato non impugnabile l'invito al pagamento perché inoffensivo.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR non aveva male interpretato l'atto introduttivo, ma aveva valorizzato il dato decisivo del precedente giudizio definito in rito sull'impugnazione del solo invito al pagamento: quel giudicato formale aveva reso definitivo il presupposto della pretesa tributaria, precludendo la riproposizione delle medesime questioni di merito contro la successiva sanzione. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che la questione sull'applicabilità dell'art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 attiene al merito della pretesa ed è coperta da preclusione, essendo ormai definitivo l'atto presupposto. Ha infine escluso il conflitto di giudicati dedotto con il terzo motivo, perché i due giudizi riguardavano provvedimenti diversi: il primo l'invito al pagamento, il secondo la sanzione fondata sulla definitività di quell'invito. Le spese sono state compensate, in ragione del consolidarsi in corso di causa dell'orientamento sulla necessaria impugnazione dell'invito al pagamento; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 6, d.P.R. n. 115 del 2002
contributo unificato nella misura massima
richiamato come base dell'invito al pagamento emesso in conseguenza dell'omessa dichiarazione di valore
art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
prevede l'obbligo della dichiarazione di valore; la sua applicabilità alla fattispecie è stata ritenuta questione di merito ormai preclusa dal consolidamento dell'atto presupposto
art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002
l'invito al pagamento del contributo unificato non versato è qualificato come unico atto liquidatorio dell'imposta prenotata a debito, assimilabile a un avviso di accertamento o di liquidazione
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
l'impugnazione dell'invito al pagamento è necessaria, a pena di cristallizzazione dell'obbligazione e di preclusione alla contestazione successiva
invocato dal ricorrente, ma la Corte esclude il vizio perché la CTR non ha omesso di pronunciare sulle domande, avendo invece applicato le preclusioni derivanti dal giudicato formale
invocato dal ricorrente, ma ritenuto non pertinente quale vizio della decisione, che è stata fondata sulla definitività del precedente giudizio
richiamati dal ricorrente per denunciare una errata interpretazione dell'atto introduttivo, ma il motivo è stato respinto
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale indicata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma processuale indicata come parametro dei motivi per nullità della sentenza/omessa pronuncia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002, richiamato per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel processo tributario, il giudicato formale formatosi su una pronuncia in rito relativa all'impugnazione di un atto presupposto può determinare la definitività del contenuto sostanziale di quell'atto e precludere la riproposizione delle medesime questioni di merito contro un atto successivo fondato su di esso.
- L'invito al pagamento del contributo unificato non versato va qualificato come atto autonomamente impugnabile e la sua impugnazione è necessaria; se non viene utilmente contestato, l'obbligazione si consolida e non può essere rimessa in discussione nel giudizio successivo contro la sanzione o la cartella.
- Una questione che attiene al fondamento della pretesa tributaria, già coperta da definitività del provvedimento presupposto, non può essere riesaminata sotto la veste di impugnazione dell'atto consequenziale.
- Non sussiste conflitto di giudicati quando i due procedimenti riguardano provvedimenti diversi e il secondo si fonda sulla definitività del primo.
- Il rigetto integrale del ricorso comporta, nei casi previsti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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