Sentenza del 09/03/2023 n. 181 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
L'onere probatorio dell'accertamento fondato su verifiche di conti correnti bancari è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti - Sussiste - E' subordinato alla prova che il contribuente eserciti attività d'impresa o di lavoro autonomo - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Avviso di accertamento per l'anno 2014 emesso nel 2019 a seguito di indagini bancarie: contestazione di 20 operazioni bancarie ritenute prive di adeguata giustificazione e conseguente recupero di redditi, nonché attribuzione per trasparenza ai soci dei redditi delle società D. di V. s.n.c. e L. s.n.c.; doglianze del contribuente su motivazione dell'atto, notifica agli enti, mancato contraddittorio preventivo, merito delle giustificazioni fornite in ordine a diversi bonifici/finanziamenti e contestazione delle sanzioni applicate.
La decisione
L'appello del contribuente è stato rigettato. La Corte ha confermato che i dati risultanti dai conti correnti bancari costituiscono prova presuntiva sufficiente ai fini dell'accertamento e che, una volta legittimamente acquisiti, spetta al contribuente fornire una prova analitica e non generica per giustificare ogni versamento. Sono state ritenute infondate le censure sul vizio di motivazione, sulla notifica alle società e sul mancato contraddittorio preventivo. La maggior parte delle operazioni contestate (in particolare le ingenti entrate/bonifici n. 18, 19, 20 e varie altre) è stata considerata non adeguatamente giustificata e quindi fiscalmente rilevante; anche gli accertamenti sulle società di persone sono stati confermati per quanto documentato. Le sanzioni sono state ritenute correttamente commisurate e motivate in relazione ai tributi accertati.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973
I dati risultanti dai conti correnti bancari possono essere utilizzati come prova presuntiva di maggior reddito: l'onere probatorio si inverte e spetta al contribuente fornire una giustificazione analitica per ogni versamento/operazione contestata.
art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633/1972
Il principio sull'utilizzo dei dati bancari è richiamato anche ai fini IVA: le risultanze bancarie possono costituire presunzioni di operazioni imponibili.
art. 5 del d.P.R. n. 917/1986 (principio di trasparenza)
I redditi delle società di persone sono imputati ai soci per trasparenza; l'accertamento nei confronti delle società può riverberarsi sui soci anche se l'accertamento sulla società non è stato impugnato dal contribuente.
sentenza Corte Costituzionale n. 228/2014
Delinea che le operazioni di prelevamento hanno valore presuntivo principalmente nei confronti dei titolari di reddito d'impresa, mentre le operazioni di versamento hanno efficacia presuntiva nei confronti di tutti i contribuenti, salvo prova contraria.
art. 60, lettera e) d.P.R. n. 600/1973
Riferito ai criteri di notificazione; la Corte ha comunque ritenuto legittima la notifica alle società tramite modalità alternative quando il rappresentante è irreperibile.
articoli 140, 143, 145 c.p.c. e altri (art. 112 c.p.c. richiamato)
Principi sulla notificazione e sul dovere di motivazione: è possibile utilizzare forme alternative di notifica alle persone giuridiche purché la notifica raggiunga la persona fisica rappresentante; gli obblighi di motivazione dell'atto e di pronuncia del giudice sono stati ritenuti assolti.
d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, artt. 5 e 6
L'instaurazione del contraddittorio preventivo nell'accertamento con adesione è facoltativa; la mancata instaurazione non inficia l'avviso di accertamento quando il contribuente ha comunque mezzi per definire la controversia.
d.lgs. n. 472/1997, artt. 16 e 17
Le sanzioni applicate in relazione ai tributi accertati sono state calcolate secondo l'art. 17 (collegate ai tributi evasi); non era necessario seguire la procedura speciale dell'art. 16 con uno specifico contraddittorio.
Massime di principio
- Le risultanze dei conti correnti bancari, se legittimamente acquisite, costituiscono prova presuntiva di maggior reddito: l'Amministrazione assolva l'onere probatorio esibendo tali dati e spetta al contribuente fornire una prova analitica, operazione per operazione, per escluderne la rilevanza fiscale.
- Le operazioni di versamento su conto bancario hanno presunzione di rilevanza fiscale nei confronti di tutti i contribuenti; le operazioni di prelevamento hanno efficacia presumibile soprattutto per i titolari di reddito d'impresa, alla luce dell'orientamento costituzionale.
- La legittimità della notifica all'ente può essere valutata anche tramite forme alternative quando è provata l'irreperibilità del soggetto: il vizio di notifica della società non impedisce necessariamente l'accertamento nei confronti del socio (soprattutto nelle società di persone per il principio di trasparenza).
- Il contraddittorio preventivo in sede di accertamento con adesione è facoltativo e la sua mancata instaurazione non annulla l'accertamento quando l'atto sia comunque motivato e il contribuente abbia strumenti per contestarlo.
- La documentazione esibita dal contribuente per giustificare singoli versamenti deve essere specifica, datata e coerente con gli importi/soggetti indicati: giustificazioni generiche o documenti privi di data certa sono inefficaci per scalfire la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie.
- In caso di dubbi sulla congruenza tra contratti/atti e soggetti effettivi o ordini di pagamento (diversi eroganti, discrepanze di importi), il giudice può ritenere non credibile la ricostruzione fornita dal contribuente e considerare le somme come componenti positivi di reddito.
- Le sanzioni possono essere applicate in relazione ai tributi accertati senza un procedimento sanzionatorio autonomo se viene applicata la disciplina prevista per le violazioni connesse all'accertamento tributario.
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