Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/03/2023 n. 191 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Accertamento - richiesta di esibizione di documenti - assenza di lorotrasmissione - art. 32 d.p.r. n. 600/73 - loro disponibilità da partedell'Ufficio a prescindere dalla consegna da parte del contribuente -preclusione - inapplicabilità Accertamento - crediti per R& S- compensazione - progetti agevolati - Ufficio - contestazione - assenza di"innovazione" - prova di tale contestazione - onere in capo all'Amministrazione- sussistenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso IVA nella dichiarazione 2008 relativa al 2007; l'Agenzia negò il rimborso per decadenza biennale ex art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992 ritenendo che il quadro RX4 nella dichiarazione originaria non fosse compilato (quindi non era stata formulata l'istanza di rimborso). In primo grado la Commissione aveva accolto il ricorso basandosi su una fotocopia prodotta dal contribuente che mostrava il quadro RX4 compilato. In appello l'Agenzia depositò la copia in suo possesso (rilevata come documento probatorio dell'originale) che invece mostrava il quadro RX4 vuoto. Il giudice d'appello ha valutato l'onere della prova: l'unico documento che fa fede del contenuto della dichiarazione è l'originale in possesso dell'Amministrazione finanziaria; la fotocopia privata del contribuente non prova il contenuto dell'originale. Inoltre è stato chiarito che la compilazione del quadro RX4 integra l'istanza di rimborso che impedisce la decadenza biennale e trasforma il termine in prescrizione decennale, ma l'onere di provare tale compilazione grava sul contribuente.

La decisione

L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato accolto: è stato dichiarato legittimo il diniego di rimborso IVA per decadenza. Il Tribunale ha ritenuto che il contribuente non ha fornito prova adeguata (originale o copia autenticata) della compilazione del quadro RX4 nell'originale presentato all'Agenzia; la fotocopia rimasta al contribuente non è idonea a dimostrare il contenuto dell'originale. L'eccezione relativa alla sottoscrizione dell'appello da parte di un preposto è stata ritenuta infondata (la firma digitale del capo team è valida in funzione della delega generale). Le spese di lite sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 21, comma 2, d.lgs. 31.12.1992, n. 546

    Termine decadenziale biennale per proporre l'atto volto a impedire la decadenza: per il rimborso d'imposta l'istanza tempestiva impedisce la decadenza; la mera conoscenza o riconoscimento del credito da parte dell'Amministrazione non interrompe/impedisce la decadenza.

  • art. 10 e art. 11, comma 2, d.lgs. 31.12.1992, n. 546

    Riconoscono la qualità di parte e la capacità di stare in giudizio all'ufficio locale dell'Agenzia, rappresentato dal direttore o da persona preposta; la sottoscrizione dell'appello da parte del preposto al reparto competente è valida salvo specifica prova di usurpazione del potere.

  • art. 2214 c.c.

    La fotocopia di un documento è, in difetto di disconoscimento, presunta conforme all'originale in possesso della parte che la produce; pertanto la copia depositata dall'Agenzia è ritenuta conforme all'originale in suo possesso.

  • art. 2946 c.c.

    Termine di prescrizione decennale che decorre quando è stata esercitata tempestivamente l'istanza di rimborso (quadro RX4 compilato), anziché il termine decadenziale biennale.

  • art. 2966 c.c.

    Distinzione fra termine decadenziale e prescrizione; la decadenza può essere impedita solo dall'atto previsto dalla norma (qui l'istanza di rimborso).

  • art. 54-bis, d.p.r. 26.10.1972, n. 633

    Richiamata in relazione alla liquidazione automatizzata dell'IVA che aveva segnalato l'esistenza del credito, ma ciò non sostituisce la compilazione del quadro RX4 da parte del contribuente ai fini dell'istanza di rimborso.

Massime di principio

  • In controversie su rimborsi tributari, l'originale della dichiarazione in possesso dell'Amministrazione ha valore probatorio primario: il contribuente deve procurarsi copia autentica dell'originale dell'Agenzia per provare il contenuto della dichiarazione presentata.
  • La compilazione in dichiarazione del quadro RX4 equivale ad istanza di rimborso che impedisce la decadenza biennale e fa decorrere la prescrizione decennale; tuttavia l'onere di prova della compilazione grava sul contribuente.
  • La mera ammissione o riconoscimento successivo da parte dell'Amministrazione del credito non è idonea a impedire la decadenza: solo l'atto richiesto dalla norma (l'istanza) può farlo.
  • Le copie prodotte in giudizio dall'Amministrazione, in difetto di disconoscimento, si presumono conformi all'originale in suo possesso (art. 2214 c.c.); le copie private del contribuente invece non provano il contenuto dell'originale detenuto dall'Amministrazione.
  • La sottoscrizione dell'atto processuale da parte del preposto o dirigente dell'Ufficio è valida purché non venga dimostrata l'usurpazione del potere; le regole di rappresentanza dell'Agenzia nelle controversie sono interpretate in senso sostanziale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.