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Sentenza

Sentenza del 09/03/2023 n. 196 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo al 2014 per presunta omessa contabilizzazione e dichiarazione ai fini delle Imposte Dirette, IRAP e IVA. L'Ufficio sosteneva che il Consorzio G. aveva operato con mandato senza rappresentanza: le fatture emesse dal consorzio al committente T. srl dovevano essere considerate ricavi del consorzio e non dei consorziati; conseguentemente i consorziati avevano fatturato solo la quota ribaltata al netto dei costi di funzionamento, determinando una violazione del principio di neutralità fiscale e una possibile duplicazione della materia imponibile. Il contribuente contestava la duplicazione (visto che il Consorzio è soggetto IRES) e chiedeva l'applicazione della non imponibilità IVA ex art. 8-bis DPR 633/1972 per le fatture consorzio-consorziata. In aggiunta, contestava la ripresa IVA sulle schede carburante sostenendo modalità di pagamento alternative.

La decisione

La Corte Regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio e confermato l'avviso di accertamento. Ha ritenuto corretta la qualificazione del rapporto come mandato senza rappresentanza (con riferimento alle norme statutarie del Consorzio) e legittimo il 'ribaltamento' operato in sede di accertamento: fiscalmente non è ammessa compensazione tra i ricavi che il consorzio avrebbe dovuto trasferire ai consorziati e i contributi dei consorziati al consorzio, salvo la diversa entità dovuta a provvigioni o servizi specifici del consorzio. La Corte ha inoltre escluso che la non imponibilità dell'operazione originaria tra committente e consorzio (ex art. 8-bis) si estenda automaticamente ai costi di funzionamento ribaltati sui consorziati; ha respinto l'appello incidentale del contribuente relativo alle schede carburante per mancanza di prova concreta. Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 8-bis

    Disciplina la non imponibilità IVA per specifiche operazioni dell'ente committente; tuttavia, la Corte ha ritenuto che tale regime non si trasferisca automaticamente ai costi di funzionamento ribaltati dal consorzio ai consorziati quando questi ultimi sono solo ripartizioni di costi interni.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 3, comma 3

    Prevede la disciplina della doppia fatturazione nel rapporto consorzio-consorziate; la giurisprudenza impone che il regime fiscale della fattura originaria possa essere trasferito alle imprese consorziate tramite il meccanismo del ribaltamento, ma nei limiti della corrispondenza degli importi e della natura dell'operazione originaria.

  • Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21860/2016

    Sentenza n. 21860 del 28/10/2016

    Stabilisce che, in caso di mandato senza rappresentanza, i rapporti perdono neutralità fiscale: la base imponibile corrisponde al corrispettivo per il servizio reso o ricevuto dal mandatario senza rappresentanza, e non è legittima la compensazione tra ricavi del mandatario e contributi per il funzionamento, salvo provvigioni o costi specifici.

  • Corte di Giustizia UE, causa C-464/10 (14 luglio 2011)

    Affermò che, nel mandato senza rappresentanza, il mandatario che agisce in nome proprio è considerato come se ricevesse o fornisse i servizi in proprio; ne consegue identità di natura tra l'operazione del mandatario e quella del mandante e la conseguente disciplina IVA uniforme tra i diversi anelli della catena.

  • Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25285/2013

    Applicazione del principio della Corte di Giustizia alla normativa interna: non può sussistere differenza tra importo fatturato dal mandatario al terzo e quello fatturato dal mandante al mandatario.

  • Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5398/2017

    Sentenza n. 5398 del 2017

    Conferma la legittimità del 'ribaltamento' quando il consorzio svolga servizi correlati alla finalità mutualistica e si avvalga di proprie strutture; legittima l'attribuzione fiscale delle operazioni al soggetto che appare come prestatore in base alla finzione del mandato senza rappresentanza.

Massime di principio

  • Quando lo statuto del consorzio configura un mandato senza rappresentanza, fiscalmente le operazioni appaiono effettuate dal mandatario (consorzio) e non restano neutralmente interposte: l'Ufficio può ricondurre i corrispettivi alla base imponibile del mandatario e applicare il meccanismo del ribaltamento.
  • Non è ammessa la semplice compensazione tra i ricavi che il consorzio dovrebbe trasferire ai consorziati e i contributi versati da questi ultimi al consorzio per il funzionamento, salvo le differenze legittime legate a provvigioni o costi specifici resi dal consorzio.
  • L'agevolazione o la non imponibilità IVA spettante all'operazione originaria (committente-consorzio) può essere trasferita alle consorziate tramite il ribaltamento solo nei limiti in cui si tratti degli stessi importi e della stessa natura dell'operazione originaria; i costi di funzionamento interni ribaltati non assumono automaticamente lo stesso regime.
  • Spetta al contribuente l'onere probatorio per contestare verifiche dell'Ufficio: allegazioni generiche o ipotesi non comprovate (es. diverse modalità di pagamento per giustificare discordanze su schede carburante) non sono sufficienti a demolire l'accertamento.
  • Per ridurre il rischio di rettifiche, documentare puntualmente la natura economica delle fatture (distinguere corrispettivi per servizi, provvigioni e riaddebiti di costi), conservare evidenze dei pagamenti tracciabili e predisporre fatture coerenti con la natura reale dell'operazione secondo la disciplina del mandato senza rappresentanza.
  • Se si opera tramite consorzio, valutare preventivamente l'impatto IVA e reddituale del modello organizzativo (mandato con/senza rappresentanza) e, se necessario, adeguare la fatturazione e gli statuti per rendere coerente la rappresentazione fiscale con l'effettiva struttura economica.

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