Sentenza del 09/03/2023 n. 7006 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente impugnava la decisione che aveva ritenuto legittimi gli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro in misura ordinaria emessi dall'Agenzia, per non essere stati prodotti al momento della registrazione il certificato provvisorio (art.4 L. 604/1954) né il certificato definitivo (art.3 L. 604/1954) nei termini. In sede di cassazione il ricorrente deduceva che il certificato provvisorio era stato effettivamente depositato e che la prima domanda per ottenere il certificato definitivo era stata presentata tempestivamente l'8 giugno 2007, mentre la successiva richiesta del 4 maggio 2011 sarebbe stata solo un sollecito nei confronti dell'amministrazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il motivo invocato (presunto errore di fatto della Corte di legittimità sulla mancata produzione del certificato provvisorio e sulla tempestività della domanda per il certificato definitivo) non rientri nelle fattispecie ammesse per la revocazione, in quanto attiene alla valutazione di merito e non a un errore meramente percettivo della Corte di cassazione. È stata confermata la valutazione che la mancata produzione del certificato provvisorio al momento della registrazione comporta l'applicazione delle imposte ordinarie, con possibilità di rimborso solo se nei termini prescrizionali venga richiesta e acquisita la documentazione prevista. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio (Euro 4.300,00 oltre spese prenotate) e ad un'ulteriore somma di Euro 4.300,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3; indicata anche la sussistenza dell'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo previsto dal D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
L. 6 agosto 1954, n. 604
art. 3; art. 4, comma 1; art. 5
Se nell'atto è resa esplicita dichiarazione di voler conseguire le agevolazioni ma non è prodotto il certificato provvisorio (art.4) né quello definitivo (art.3) al momento della registrazione, sono dovute le normali imposte di registro, ipotecarie e catastali; tuttavia il diritto al rimborso non è precluso se entro il termine triennale gli acquirenti presentino domanda corredata dal certificato definitivo e dal certificato dell'ispettorato provinciale agrario (art.5).
L. 26 maggio 1965, n. 590
Modifica l'art.5 della L. 604/1954 come richiamato: conferma la disciplina del pagamento ordinario delle imposte in assenza dei certificati e la possibilità di rimborso nei termini previsti.
Codice di procedura civile
art. 395 (richiamato dall'art. 391-bis), art. 391-bis, art. 360 c.p.c. comma 1 nn. 3 e 5, art. 96 c.p.c. comma 3
Art. 395 n.4 (richiamato da 391-bis) contempla la revocazione per errore di fatto ma in modo molto restrittivo: l'errore di fatto deve essere una falsa percezione meramente percettiva, immediatamente emergente dagli atti e non riguardare valutazioni di merito o interpretazioni. Art. 360 c.p.c. è la norma di impugnazione in cassazione (richiamata dal ricorrente originariamente). Art. 96 c.p.c., comma 3 consente la condanna per abuso del processo e l'applicazione di una somma equitativamente determinata quale sanzione pubblicistica in caso di soccombenza riconosciuta come abuso.
D.P.R. 22 settembre 2002, n. 115
art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla L. n. 228/2012, art.1, comma 17)
Prevede l'obbligo, in determinati casi, del versamento integrativo del contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Se nell'atto notarile si dichiara di voler fruire delle agevolazioni previste dalla L. 604/1954 ma non si produce al momento della registrazione il certificato provvisorio (art.4) o quello definitivo (art.3), il registro esige le imposte ordinarie; il diritto al rimborso è però possibile entro il termine triennale se si presenta la documentazione richiesta (certificato definitivo + certificazione dell'ispettorato agrario).
- La tempestività della richiesta del certificato definitivo e l'eventuale ritardo dell'amministrazione possono rilevare ai fini del rimborso, ma vanno provate e dedotte nelle sedi e con i mezzi processuali appropriati (grado di merito, motivi di cassazione che investano la ratio decidendi); non sono materia di revocazione se concernono valutazioni di fatto o di merito non meramente percettive.
- La revocazione per errore di fatto (art.395 c.p.c., richiamato da art.391-bis) è uno strumento molto limitato: ammessa solo per errori meramente percettivi della Corte di cassazione che emergano in modo incontestabile dagli atti interni al giudizio di legittimità, non per rinnovare una valutazione di merito o per contestare fatti già non dedotti alla ratio decidendi.
- Per evitare contestazioni fiscali è fondamentale produrre al momento della registrazione tutte le certificazioni previste (provisorie/definitive) o, se impossibilitati, documentare immediatamente e formalmente la richiesta agli uffici competenti e conservare ricevute/quietanze/istanze per dimostrare tempestività e solleciti.
- Chi impugna deve mirare a colpire la ratio decidendi nelle impugnazioni di cassazione: omissioni o contestazioni non rivolte alla decisione centrale del giudice di merito possono vanificare il successo in gravame e rendere inefficace la strada della revocazione.
- L'uso strumentale o pretestuoso degli strumenti processuali può comportare sanzioni economiche (art.96 c.p.c., comma 3); pertanto valutare ragionevolezza e solidità delle impugnazioni prima di proseguire.
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