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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19393/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari, originariamente rilasciato al ricorrente in quanto coniugato con una cittadina italiana e padre di una figlia italiana, seguita dalla trasmissione del provvedimento alla Prefettura e dall'adozione di un decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera. Il Giudice di pace ha convalidato il provvedimento, ritenendo legittima l'espulsione nonostante i legami familiari, valorizzando i precedenti penali e amministrativi dell'interessato e l'assenza di prova di un effettivo percorso di riqualificazione sociale e familiare. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) difetto assoluto o apparenza della motivazione, per omessa considerazione di elementi documentali e fattuali essenziali, tra cui la continuità dei rapporti familiari e l'incidenza dell'espulsione su moglie e figlia; 2) violazione di legge per mancato bilanciamento tra unità familiare e sicurezza pubblica, con richiamo all'art. 8 CEDU, agli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost. e alla Carta dei diritti fondamentali UE; 3) violazione di legge per erronea applicazione del D.L. 20/2023, ritenuto dalla decisione di merito come abrogativo del limite all'espulsione fondato sui legami familiari, senza valutazione individualizzata; 4) motivazione apparente e nullità procedurale, perché il decreto sarebbe ridotto a formule di stile e non spiegherebbe il mancato rilievo dei numerosi incontri familiari e della volontà dei congiunti di mantenere il rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione del provvedimento impugnato fosse esistente, intellegibile e non meramente apparente, poiché il giudice di merito aveva svolto una valutazione concreta delle circostanze rilevanti, attribuendo rilievo decisivo ai precedenti del ricorrente, alle condotte tenute nei confronti dei familiari e alla mancanza di prova di un effettivo percorso riabilitativo. I motivi che denunciavano vizi di motivazione o violazione di legge sono stati considerati, in sostanza, tentativi di sollecitare una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Non è stata pronunciata condanna alle spese perché gli intimati non avevano svolto difese con controricorso; è stato anche escluso l'onere del contributo unificato aggiuntivo, trattandosi di procedimento esente.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La nullità per difetto di motivazione ricorre solo quando la decisione sia priva di un effettivo percorso argomentativo, sia meramente apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato come parametro del minimo costituzionale della motivazione: la censura è ammissibile solo se la motivazione manca del tutto o è solo apparente, non quando si contesti la valutazione di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 il sindacato è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è più deducibile il vizio di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La violazione dei parametri costituzionali e processuali sulla motivazione può tradursi in nullità della sentenza, ma solo nei casi di effettiva assenza o radicale inidoneità della motivazione.

  • art. 12 preleggi

    La nuova disciplina dell'art. 360, n. 5, c.p.c. va letta secondo i canoni ermeneutici dell'interpretazione sistematica, come riduzione del controllo sul vizio motivazionale al minimo costituzionale.

  • art. 8 CEDU

    È invocato dal ricorrente per sostenere il diritto al rispetto della vita familiare, ma la Corte non vi ravvisa una violazione perché la decisione di merito ha effettuato un bilanciamento concreto con le esigenze di sicurezza.

  • artt. 2, 3, 29, 30 Cost.

    Sono richiamati come norme che tutelano la famiglia e i diritti fondamentali, ma non impediscono in astratto l'espulsione quando, all'esito di una valutazione individualizzata, prevalgano esigenze di sicurezza.

  • artt. 7 e 24 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    Sono richiamati per sostenere la tutela della vita privata e familiare e l'interesse del minore, ma la Corte ritiene che la questione sia stata già valutata in concreto dal giudice di merito.

  • D.L. 20/2023

    La frase del giudice di pace che ne afferma l'effetto abrogativo del limite all'espulsione è qualificata dalla Corte come affermazione generica e non decisiva, priva di incidenza sulla ratio decidendi.

  • art. 13, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998

    È la base normativa del giudizio di convalida dell'accompagnamento alla frontiera; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 133 c.p.

    È richiamato dal giudice di merito come criterio di valutazione degli elementi relativi alla pericolosità e alle esigenze di sicurezza; la Corte considera tale uso parte della valutazione in concreto non sindacabile in cassazione.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte esclude la sua applicazione perché il procedimento è esente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è ammissibile censurare la motivazione della decisione di merito per mera insufficienza, contraddittorietà o mancata condivisione della valutazione del fatto: dopo la riforma del 2012 il controllo è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo o alle anomalie motivazionali che si risolvono in nullità della sentenza.
  • La motivazione è apparente solo quando la sentenza, pur graficamente esistente, non consenta di comprendere l'iter logico seguito dal giudice; se invece la decisione espone, anche sinteticamente, le ragioni poste a base del convincimento, la censura è inammissibile.
  • La dedotta violazione di norme sostanziali o sovranazionali sul rispetto della vita familiare è inammissibile in cassazione quando, nella sostanza, mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti già ponderati dal giudice di merito.
  • In materia di espulsione dello straniero con legami familiari, la tutela della vita familiare non opera come limite automatico: occorre un bilanciamento concreto e individualizzato con le esigenze di sicurezza e con gli elementi relativi alla condotta dell'interessato; se tale bilanciamento risulta dal provvedimento, la censura per violazione di legge non può tradursi in rivalutazione del merito.
  • Una statuizione di merito che richiami in modo generico una novella legislativa, ma fondi effettivamente la decisione su una valutazione personalizzata delle circostanze del caso, non è censurabile per avere applicato automaticamente la nuova disciplina se tale richiamo non è ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniUnioni civili e convivenze
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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