Sentenza del 19/10/2016 n. 21168 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato la rideterminazione del reddito d'impresa mediante studi di settore. Il motivo principale riguardava la violazione del D.L. n. 331/1993, art. 62-sexies, della L. n. 146/1998, art. 10, e del D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d), poiché l'avviso di accertamento, pur dando atto delle giustificazioni presentate dalla contribuente nel contraddittorio, non spiegava le ragioni per cui tali elementi fossero stati disattesi. La società denunciava quindi il contrasto con il principio enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 26635/2009.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha stabilito che l'accertamento basato sugli studi di settore non può limitarsi a rilevare lo scostamento dai ricavi standardizzati: deve dimostrare l'applicabilità concreta dello standard e indicare specificamente le ragioni per cui le contestazioni e gli elementi forniti dal contribuente nel contraddittorio non siano stati ritenuti convincenti. La sentenza della CTR Lombardia è stata cassata e la causa rinviata alla stessa CTR, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.L. n. 331/1993, art. 62-sexies
Richiamato quale fondamento normativo dell'accertamento basato sugli studi di settore.
Disciplina l'utilizzo degli studi di settore e il relativo procedimento di accertamento, che deve essere supportato da un adeguato confronto con il contribuente.
D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Prevede l'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa; nel caso concreto, tale potere non può essere esercitato mediante un'applicazione meramente automatica dello studio di settore.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Codice di procedura civile, art. 378
Disciplina il deposito delle memorie illustrative nel giudizio di cassazione.
Codice di procedura civile, art. 383, comma 1
Costituisce la base del rinvio al giudice di merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Cassazione a Sezioni Unite n. 26635/2009
La motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.
Gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici e acquistano efficacia probatoria nel procedimento solo dopo un contraddittorio effettivo. L'Amministrazione deve valutare e confutare in modo esplicito le giustificazioni del contribuente; il semplice richiamo allo scostamento o la mera elencazione delle contestazioni non è sufficiente.
Massime di principio
- Un accertamento fondato sugli studi di settore non è automaticamente legittimo per il solo fatto che esista uno scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli standardizzati.
- L'Amministrazione deve instaurare il contraddittorio con il contribuente e motivare concretamente sia l'applicabilità dello studio al caso specifico sia il rigetto delle giustificazioni presentate.
- Il contribuente deve esporre nel contraddittorio elementi specifici, documentati e riferiti alla propria situazione; tali elementi devono essere esaminati individualmente dall'Amministrazione.
- Un avviso che si limiti a registrare lo scostamento o a riportare le contestazioni senza spiegare perché siano infondate può risultare carente di motivazione e quindi illegittimo.
- In caso di annullamento in cassazione con rinvio, il giudice di merito dovrà rivalutare la validità dell'accertamento alla luce dell'obbligo di motivazione e del contraddittorio effettivo.
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